Cassazione Civile, Ordinanza n. 15019/2024 del 29/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IRPEF fondato su metodo sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, con cui l'Ufficio aveva rideterminato il reddito per il 2008, valorizzando la disponibilità di tre autovetture, dell'abitazione principale e di spese per incrementi patrimoniali. La commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte il ricorso, ma in appello il giudice regionale aveva annullato integralmente l'atto ritenendo illegittimo l'accertamento perché la decadenza andava verificata non solo con riguardo all'anno accertato, ma anche rispetto ad anni precedenti assunti dall'Ufficio ai fini del requisito della non congruità per almeno due periodi d'imposta. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 43 d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che il giudice di merito aveva erroneamente confuso il profilo della decadenza dal potere accertativo con quello, distinto, dell'utilizzo di annualità precedenti per dimostrare la non congruità pluriennale richiesta dalla norma.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo dell'Agenzia. Ha chiarito che, nel testo dell'art. 38 applicabile ratione temporis, l'accertamento sintetico presuppone: disponibilità di elementi certi indicativi di capacità contributiva; scostamento di almeno un quarto tra reddito accertabile e dichiarato; incongruità del reddito dichiarato rispetto a quello ricostruito per due o più periodi d'imposta. Ha inoltre richiamato i precedenti secondo cui l'Ufficio non deve necessariamente procedere contestualmente all'accertamento per più annualità, ma l'atto relativo a un determinato anno deve contenere l'indicazione, sia pure sommaria, delle ragioni per cui la dichiarazione si ritiene incongrua anche per altre annualità; può quindi rilevare anche un'annualità per la quale sia maturata la decadenza dal potere impositivo, se usata solo come elemento dimostrativo dello scostamento pluriennale. Conseguentemente la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
"L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'art. 39, può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente..."
Nel testo previgente, l'accertamento sintetico è legittimo solo se ricorrono congiuntamente elementi certi di capacità contributiva, uno scostamento almeno del 25% e l'incongruità per due o più periodi d'imposta.
art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato nel motivo di ricorso come norma sulla decadenza dal potere di accertamento.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale richiamata a fondamento della censura per violazione e falsa applicazione di legge.
d.l. 31 maggio 2010, n. 78
Richiamato per precisare che la formulazione novellata dell'art. 38 opera per gli accertamenti per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, non era ancora scaduto il termine per la dichiarazione.
L. 30 luglio 2010, n. 122
Legge di conversione del d.l. n. 78/2010 richiamata nel definire il regime temporale della disciplina.
D.M. 10 settembre 1992
Richiamato come fonte degli indici di capacità contributiva utilizzati nel redditometro.
Massime di principio
- L'accertamento sintetico del reddito richiede la contestuale presenza di dati certi di capacità contributiva, di uno scostamento significativo tra reddito dichiarato e reddito ricostruito e della non congruità riferita a più periodi d'imposta, perché il mantenimento di determinati beni implica normalmente capacità reddituale stabile nel tempo.
- Ai fini del redditometro, il giudice non deve verificare soltanto se l'Ufficio abbia formalmente considerato due o più annualità, ma deve accertare se dall'avviso emergano le ragioni della ritenuta incongruità pluriennale, così da consentire al contribuente una contestazione effettiva.
- L'Amministrazione può richiamare annualità anteriori anche se coperte da decadenza dal potere impositivo, quando tali annualità siano utilizzate non per accertare direttamente quel periodo, ma per sorreggere il requisito della non congruità pluriennale dell'anno oggetto di accertamento.
- La decadenza dal potere accertativo va distinta dalla funzione probatoria che un'annualità precedente può svolgere nell'ambito dell'accertamento sintetico del reddito.
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