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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22071/2022 del 12/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento in rettifica e liquidazione dell'imposta di registro emesso in relazione alla compravendita di un terreno sito in agro di Ginosa Marina, ricadente in diverse tipologie urbanistiche ma destinato ad uso agricolo al momento del pagamento del prezzo. Il contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto impositivo in primo grado e la conferma in appello. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato violazione del DPR n. 131/1986, artt. 51 e 52, della L.R. Puglia n. 20/1999, artt. 2, 3, 4 e 8, e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la base imponibile non dovesse essere determinata al prezzo effettivo in assenza dei requisiti richiesti per il trattamento speciale (in particolare la qualità di coltivatore diretto e il possesso dell'unità produttiva da data risalente); con il secondo ha dedotto violazione delle stesse norme e dell'art. 116 c.p.c., lamentando l'erronea esclusione dell'applicabilità del criterio di rideterminazione del valore dell'atto; con il terzo ha denunciato error in procedendo per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la sentenza di merito aveva riconosciuto la qualifica di coltivatore diretto e di assegnatario senza fondarsi sulle prove effettivamente acquisite e, anzi, nonostante l'assenza di documentazione idonea da parte del contribuente.

La decisione

La Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso, riqualificandolo come censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. per vizio motivazionale sulla prova della qualifica di coltivatore diretto e di assegnatario. Ha ritenuto assorbiti i primi due motivi. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinché riesamini il merito dell'accertamento e valuti nuovamente il materiale probatorio.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    il ricorso per cassazione può denunciare errori di diritto nella decisione impugnata, ma il motivo va correttamente qualificato in base al suo effettivo contenuto

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    il vizio processuale può essere dedotto quando il giudice di merito decide senza corretta formazione del proprio convincimento sulle prove

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    la Corte ha riqualificato il terzo motivo come censura per omesso/insufficiente esame del fatto decisivo relativo alla prova dei requisiti soggettivi del contribuente

  • art. 51 d.P.R. n. 131/1986

    richiamato quale norma sulla determinazione del valore imponibile ai fini dell'imposta di registro

  • art. 52 d.P.R. n. 131/1986

    richiamato quale norma che consente la rettifica del valore dichiarato nell'atto di trasferimento

  • artt. 2, 3, 4 e 8 L.R. Puglia n. 20/1999

    richiamati dalla ricorrente in relazione al regime fiscale agevolato invocato per gli atti di trasferimento di terreni a coltivatori diretti o assegnatari

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere della prova sulla sussistenza dei requisiti per il regime di favore

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione, in tema di valutazione delle prove, è apprezzabile in cassazione nei limiti del vizio motivazionale

  • art. 116 c.p.c.

    la sua violazione è denunciabile in cassazione solo se emerge dalla motivazione della sentenza e non tramite riesame degli atti

  • art. 132 c.p.c., n. 4

    la motivazione deve essere logica e adeguata, dando conto delle prove ritenute decisive o della loro carenza

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso deve essere qualificato secondo il suo effettivo contenuto sostanziale, a prescindere dalla rubrica formale attribuita dalla parte.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in tema di valutazione delle prove è deducibile in cassazione soltanto nei limiti del vizio di motivazione, quando la carenza o l'erronea impostazione emergano dalla sentenza stessa e non richiedano un riesame del materiale istruttorio.
  • Il giudice di merito deve offrire una motivazione logica e sufficiente, indicando le prove ritenute idonee a sorreggere la decisione oppure la carenza probatoria che impedisce di accogliere la domanda o il motivo di impugnazione.
  • Quando l'applicazione di un regime fiscale di favore dipende dal possesso di requisiti soggettivi o oggettivi specifici, il giudice deve accertarne la sussistenza sulla base delle prove ritualmente acquisite e darne conto in motivazione.
  • In presenza di un vizio motivazionale decisivo sulla prova di un presupposto fattuale rilevante, la sentenza impugnata va cassata con rinvio affinché il giudice di merito rinnovi la valutazione del materiale probatorio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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