Cassazione Penale, Ordinanza n. 05501/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 9 ottobre 2024 del tribunale di sorveglianza di Roma che aveva negato la concessione della detenzione domiciliare in deroga prevista per il collaboratore di giustizia ai sensi dell'art. 16-novies del d.l. n. 8 del 1991, conv. dalla l. n. 82 del 1991. Il ricorso deduceva ragioni dirette, in sostanza, a contestare la valutazione di merito compiuta dal giudice di sorveglianza, sostenendo che non fosse stata concessa la misura richiesta nonostante la qualità di collaboratore di giustizia. La Corte rileva però che la decisione impugnata era fondata su un ragionato apprezzamento discrezionale, incentrato sulla necessità di un ulteriore periodo di osservazione intramuraria per verificare il conseguimento del 'ravvedimento'; tali censure sono state ritenute non deducibili in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 16-novies d.l. n. 8 del 1991, conv. dalla l. n. 82 del 1991
norma evocata come base per la richiesta di detenzione domiciliare in deroga in favore del collaboratore di giustizia; la Corte non entra nel merito applicativo, limitandosi a rilevare che la censura investe una valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza.
art. 616 c.p.p.
base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che mirino a sovrapporre una diversa valutazione di merito all'apprezzamento discrezionale riservato al giudice di sorveglianza.
- La decisione sulla concessione di una misura alternativa o derogatoria può essere sorretta da un giudizio prognostico fondato sulla necessità di un ulteriore periodo di osservazione intramuraria per verificare l'effettivo ravvedimento del richiedente.
- Quando il ricorso per cassazione si limita a contestare la discrezionalità esercitata dal giudice di merito senza denunciare un vizio sindacabile in sede di legittimità, esso è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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