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Sentenza

Sentenza del 11/04/2017 n. 86 - Comm. Trib. Prov. Novara

Accertamento IRES - Operazioni inesistenti - Costi di sponsorizzazione e detrazioni della relativa IVA - Dimostrazione della competenza e inerenza dei costi sostenuti - Fondatezza - Legittimità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva contestato la deducibilità dei costi di sponsorizzazione e la detraibilità della relativa IVA, ritenendo le operazioni inesistenti o comunque non adeguatamente dimostrate sotto il profilo della competenza e dell'inerenza. Il contribuente ha sostenuto che le somme versate a società o associazioni sportive dilettantistiche costituivano spese pubblicitarie effettivamente sostenute, dirette a promuovere l'immagine e i prodotti dell'impresa.

La decisione

La contestazione è stata ritenuta infondata. È stata riconosciuta la natura pubblicitaria delle spese di sponsorizzazione, purché effettivamente sostenute e riferibili all'attività promozionale del beneficiario. Fino all'importo di 200.000 euro, il corrispettivo versato a società o associazioni sportive dilettantistiche è qualificabile come spesa di pubblicità ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUIR. È stata inoltre affermata la non sindacabilità, da parte dell'Amministrazione finanziaria, della strategia pubblicitaria dell'imprenditore, quando il costo è inerente all'attività d'impresa e presenta una correlazione, anche prospettica, con l'incremento dei ricavi.

Norme richiamate

  • Art. 108, comma 2, del TUIR

    Il corrispettivo in denaro in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche, costituisce, fino ad un importo di euro 200.000,00, spesa di pubblicità.

    La norma consente di qualificare come spese di pubblicità, entro il limite indicato, i corrispettivi versati a società e associazioni sportive dilettantistiche per attività promozionali specificamente svolte a favore dello sponsor.

Massime di principio

  • I costi di sponsorizzazione sono fiscalmente deducibili quando il contribuente dimostra l'effettività del pagamento, l'esistenza dell'attività promozionale e il collegamento con l'attività d'impresa.
  • Per le sponsorizzazioni sportive entro 200.000 euro opera una qualificazione legislativa come spesa di pubblicità, purché vi sia una specifica attività promozionale del soggetto sponsorizzato.
  • L'Amministrazione finanziaria non può sostituirsi all'imprenditore nella scelta della strategia pubblicitaria né contestare la convenienza economica della sponsorizzazione in assenza di elementi concreti di inesistenza, antieconomicità manifesta o estraneità all'impresa.
  • La deducibilità non deriva dal solo contratto o dalla fattura: è opportuno conservare contratto di sponsorizzazione, prove dei pagamenti, documentazione dell'esposizione del marchio e delle attività svolte, nonché ogni elemento che dimostri l'inerenza e l'effettiva esecuzione della prestazione.
  • La detrazione dell'IVA segue la verifica dell'effettività dell'operazione e della sua inerenza all'attività economica; se la sponsorizzazione è reale e documentata, la relativa IVA può essere detraibile secondo le regole ordinarie.

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