Sentenza n. 4206/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda in data 29 marzo 2025 di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito dalla ricorrente in Spagna.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha presentato il 29 marzo 2025 una domanda diretta al riconoscimento, ai fini dell’insegnamento sul sostegno, del titolo conseguito in Spagna. Ha dedotto che, nonostante il decorso dei termini applicabili, l’Amministrazione non aveva concluso il procedimento con un provvedimento espresso, impedendole anche l’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito producendo una nota del Ministero dell’Università e della Ricerca con cui venivano richieste informazioni sull’eventuale servizio maturato dalla ricorrente nelle scuole italiane in forza del titolo dichiarato abilitante. Il TAR ha ritenuto tale richiesta non idonea a interrompere o sospendere il procedimento di riconoscimento, poiché presupponeva che il titolo fosse già stato integralmente riconosciuto. Con ordinanza istruttoria il Collegio aveva inoltre richiesto una relazione documentata all’Amministrazione, rimasta senza riscontro.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: presentazione di una formale istanza e decorso del termine previsto senza l’adozione di un provvedimento espresso. Il Collegio ha richiamato il termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990 e la disciplina specifica dell’art. 16 d.lgs. n. 206/2007: entro trenta giorni l’autorità deve verificare la completezza della documentazione e, ove necessario, richiedere integrazioni; il provvedimento di riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Ne deriva un termine massimo complessivo di quattro mesi, ove siano richieste integrazioni. Poiché il Ministero non aveva formulato una richiesta di integrazione della domanda e non aveva concluso il procedimento, il silenzio è stato dichiarato illegittimo. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato a provvedere con atto espresso entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale competente, con facoltà di delega, da insediarsi per 90 giorni dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. L’Amministrazione e l’eventuale commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18-22 del 28-29 dicembre 2022. Le spese sono state poste a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito e liquidate in euro 500, oltre accessori.
Norme richiamate
l. 241/1990
termine generale di trenta giorni
Il decorso del termine generale di conclusione del procedimento, in assenza di un provvedimento espresso, concorre a integrare il silenzio-inadempimento.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e formulare, ove necessario, una richiesta di integrazione.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Il riconoscimento della qualifica professionale deve essere definito con provvedimento espresso entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando l’eventuale termine per la richiesta di integrazioni, il termine complessivo massimo individuato dal TAR è di quattro mesi.
art. 31 c.p.a.
La tutela avverso il silenzio consente di ottenere l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere e la fissazione di un termine per l’adozione di un provvedimento espresso.
Massime di principio
- Ai fini dell’accertamento del silenzio-inadempimento è sufficiente la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine applicabile senza l’adozione di un provvedimento espresso.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali disciplinato dall’art. 16 d.lgs. 206/2007, l’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e deve adottare il provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; ove siano necessarie integrazioni, il termine complessivo individuato dal giudice può giungere a quattro mesi.
- Una richiesta dell’Amministrazione relativa a circostanze ulteriori rispetto alla completezza della documentazione necessaria per il riconoscimento non interrompe il procedimento quando, per il suo contenuto, presuppone che il titolo sia già stato integralmente riconosciuto.
- Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo può ordinare all’Amministrazione di concludere il procedimento entro un termine prefissato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
- Nella conclusione del procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro, l’Amministrazione e il commissario ad acta devono conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità.
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