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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03190/2026 del 12/02/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dallo scorrimento, nel 2019, di una graduatoria approvata all'esito di un concorso bandito nel 2009 per il profilo di funzionario D3 nel comparto enti locali. I lavoratori, assunti dal Comune in esito a tale scorrimento, hanno chiesto di essere inquadrati sin dalla data di assunzione nella categoria D, posizione economica D3, con il relativo trattamento economico, sostenendo che la procedura selettiva fosse ancora in corso al momento dell'assunzione per effetto delle fasi di formazione obbligatoria e valutazione finale previste dal bando e che, quindi, fosse applicabile la clausola di salvaguardia del nuovo CCNL del 21 maggio 2018, art. 12, comma 9. In appello, il Comune ha ottenuto il rigetto della domanda: la Corte territoriale ha ritenuto che la procedura concorsuale si fosse conclusa con l'approvazione della graduatoria e che lo scorrimento successivo fosse un atto distinto e fuori dalla procedura, con conseguente applicazione della regola del nuovo CCNL che attribuisce l'inquadramento iniziale in D1. Con il ricorso per cassazione i lavoratori hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 12 CCNL, dei criteri ermeneutici contrattuali e delle norme processuali, per avere la Corte d'appello interpretato in modo erroneo bando e contratti individuali, trascurando che le ultime due fasi della procedura si collocavano dopo la stipula del contratto; 2) violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c. e delle norme sull'interpretazione contrattuale, per omessa pronuncia sulla tesi del bando come offerta al pubblico vincolante per la P.A.; 3) violazione delle norme sul diritto intertemporale, del legittimo affidamento, dell'art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990 e dei principi costituzionali, sostenendo di aver confidato nell'assunzione in D3 sulla base del bando originario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché lo scorrimento della graduatoria, per giurisprudenza consolidata, avviene fuori dalla procedura concorsuale conclusa con l'approvazione della graduatoria finale; inoltre, l'art. 1, comma 362, l. n. 145/2018 conferma la distinzione tra concorso e successivo utilizzo della graduatoria, ammettendo solo aggiornamento formativo e verifica di idoneità. Ne consegue che, al momento della decisione di assumere mediante scorrimento, era già vigente il CCNL del 2018, il quale impone l'inquadramento nella posizione economica iniziale D1, non essendo applicabile la clausola di salvaguardia riservata alle procedure concorsuali ancora in corso. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato o comunque non ammissibile, perché la sentenza d'appello aveva espressamente escluso che il bando, qualificato come offerta al pubblico, attribuisse ai ricorrenti un diritto all'assunzione in D3 al momento dell'approvazione della graduatoria; il diritto all'assunzione è sorto solo quando il Comune ha scelto di utilizzare la graduatoria. Il terzo motivo è stato respinto perché, cadendo la premessa interpretativa dei ricorrenti, non poteva configurarsi alcun legittimo affidamento sulla futura assunzione in D3; inoltre, nel lavoro pubblico contrattualizzato gli atti di gestione del rapporto hanno natura privatistica e non si applica la legge sul procedimento amministrativo. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e con dichiarazione dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • art. 12 CCNL comparto Funzioni locali 21 maggio 2018

    comma 9; regola dell'inquadramento nella posizione economica iniziale e clausola di salvaguardia per procedure concorsuali in corso

    Lo scorrimento della graduatoria effettuato dopo l'entrata in vigore del CCNL non consente, di regola, l'inquadramento nella posizione economica D3; l'eccezione vale solo per procedure concorsuali ancora in corso alla data di entrata in vigore del contratto collettivo.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    È richiamato come criterio di interpretazione delle fonti e degli atti, ma la Corte privilegia il dato sistematico e la ricostruzione della sequenza procedurale.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    I criteri ermeneutici contrattuali non conducono alla tesi dei ricorrenti, perché bando e contratto individuale vanno letti nel loro complesso e alla luce della conclusione della fase concorsuale con la graduatoria.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Sono invocati dai ricorrenti, ma la Corte non ravvisa errori di valutazione rilevanti nella sentenza impugnata.

  • art. 112 c.p.c.

    Non sussiste omessa pronuncia, poiché la Corte d'appello ha espressamente esaminato e disatteso la tesi del bando come offerta al pubblico vincolante.

  • art. 346 c.p.c.

    È richiamato nel motivo di ricorso, ma non è ravvisata una decisività della censura.

  • art. 360 c.p.c.

    Costituisce il parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza o del procedimento.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte rinvia alla motivazione di precedente ordinanza della Sezione per relationem.

  • art. 1, comma 362, l. n. 145/2018

    validità delle graduatorie approvate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013 prorogata al 30 settembre 2019; frequenza di corsi di formazione e superamento di un esame-colloquio

    La norma conferma che la fase concorsuale si chiude con la graduatoria e che l'uso successivo della graduatoria presuppone solo aggiornamento formativo e verifica dell'idoneità.

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    Richiamato nel terzo motivo, ma la Corte ritiene che il problema sia risolto dal corretto inquadramento della vicenda alla luce della disciplina vigente al momento dell'assunzione.

  • art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990

    Non trova applicazione nel lavoro pubblico contrattualizzato, perché gli atti di gestione del rapporto hanno natura privatistica.

  • artt. 3 e 97 Cost.

    La P.A. deve operare secondo la disciplina vigente al momento dell'assunzione mediante scorrimento della graduatoria, in coerenza con imparzialità e buon andamento.

  • art. 6 Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo

    La censura fondata sul legittimo affidamento viene respinta perché manca il presupposto fattuale dell'assunzione in D3.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, lo scorrimento di una graduatoria già approvata equivale a una nuova determinazione assunzionale autonoma rispetto al concorso originario; pertanto, ai fini dell'inquadramento, rileva la disciplina vigente al momento in cui l'amministrazione decide di utilizzare la graduatoria.
  • La procedura concorsuale deve ritenersi chiusa, in linea di principio, con l'approvazione della graduatoria finale e con l'individuazione dei vincitori; eventuali attività successive di formazione, aggiornamento o verifica dell'idoneità non riaprono la fase concorsuale e non consentono di applicare regole sopravvenute relative al concorso in corso.
  • La clausola di salvaguardia prevista dalla contrattazione collettiva per le procedure concorsuali ancora in corso non si applica quando il concorso sia già concluso e l'amministrazione proceda soltanto allo scorrimento della graduatoria.
  • Nel lavoro pubblico contrattualizzato gli atti di gestione del rapporto hanno natura privatistica; perciò, non si applicano le regole della legge sul procedimento amministrativo, salvo diversa previsione espressa.
  • Non può invocarsi un legittimo affidamento all'inquadramento originario quando la pretesa si fonda su una lettura del bando incompatibile con la conclusione della procedura concorsuale e con il successivo momento autonomo dell'assunzione mediante scorrimento.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamento

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