Regolamento (UE) 2025/2388
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2388 della Commissione, del 24 novembre 2025, recante modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna, alla luce dell’evoluzione epidemiologica della peste suina africana, la mappa UE delle zone soggette a restrizioni contenuta nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Le modifiche comportano riclassificazioni, ampliamenti, soppressioni e ridefinizioni di aree in diversi Stati membri, con particolare attenzione a Ungheria, Germania, Italia, Estonia, Polonia, Lituania, Lettonia, Slovacchia, Grecia, Croazia e altri Paesi interessati. L’intervento è motivato dall’urgenza sanitaria e mira a ridurre il rischio di ulteriore diffusione della malattia, incidendo direttamente sulla movimentazione di suini e dei relativi prodotti. Il nuovo allegato I sostituisce integralmente il precedente e si applica dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Modifica l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 aggiornando le zone soggette a restrizioni per la peste suina africana in vari Stati membri.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri interessati dalle zone soggette a restrizioni elencate nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, in particolare Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Croazia e Lituania. Riguarda la delimitazione territoriale delle zone soggette a restrizioni I, II e III in relazione alla situazione epidemiologica della peste suina africana nei suini detenuti e selvatici; le misure operano direttamente negli Stati membri e si applicano dal giorno successivo alla pubblicazione. Restano fermi i collegamenti con il regolamento (UE) 2016/429 e con il regolamento delegato (UE) 2020/687, richiamati come base scientifica e procedurale delle misure. Il regolamento non contiene esclusioni generali ulteriori, ma modifica puntualmente l’elenco territoriale allegato al regolamento del 2023.
Modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sulle zone PSA
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2388 della Commissione aggiorna l’elenco unionale delle zone soggette a restrizioni per la peste suina africana. L’intervento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, con l’obiettivo di adattare rapidamente la zonizzazione alla situazione epidemiologica più recente e ridurre il rischio di diffusione della malattia all’interno dell’Unione.
Contesto e ratio dell’intervento
La Commissione richiama la natura altamente contagiosa della peste suina africana, che colpisce suini detenuti e selvatici e può incidere in modo grave sulla redditività degli allevamenti e sulla circolazione di animali e prodotti. Il regolamento sottolinea che la delimitazione delle zone restrittive deve tener conto della situazione epidemiologica locale e generale, del livello di rischio di ulteriore diffusione e delle giustificazioni fornite dagli Stati membri interessati, nel rispetto degli orientamenti UE sulla PSA e delle norme WOAH.
Base giuridica e coordinamento con altri atti
L’atto è adottato sulla base del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell’articolo 71, paragrafo 3. La disciplina tecnica di riferimento resta il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e contiene negli allegati I e II gli elenchi territoriali delle restrizioni. Nei considerando è richiamato anche il regolamento delegato (UE) 2020/687, soprattutto per le misure applicate a livello nazionale nelle zone restrittive.
Criteri utilizzati per la revisione delle zone
La Commissione fonda la revisione su:
- situazione epidemiologica nelle aree interessate;
- situazione epidemiologica generale nello Stato membro;
- rischio di ulteriore diffusione;
- principi scientifici condivisi per la delimitazione geografica delle zone;
- orientamenti della Commissione sulla PSA;
- codice sanitario per gli animali terrestri della WOAH;
- informazioni e giustificazioni fornite dalle autorità nazionali.
In alcuni casi il passaggio tra categorie avviene dopo periodi di assenza di focolai di 3 mesi o 12 mesi, a seconda che si tratti di suini detenuti o selvatici e della classificazione di partenza.
Principali modifiche territoriali
L’allegato sostitutivo è molto esteso e ridefinisce numerose aree in diversi Stati membri.
Tra le modifiche più rilevanti:
- Ungheria: un nuovo focolaio in un suino selvatico nella contea di Baranya comporta l’innalzamento dell’area interessata da zona soggetta a restrizioni I a zona II e la ridefinizione dei confini delle zone I e II.
- Germania: alcune aree del Brandeburgo e della Sassonia passano da zona II a zona I o vengono soppresse dagli elenchi; la revisione tiene conto dell’assenza di focolai negli ultimi 12 mesi in talune aree e delle misure di controllo applicate.
- Estonia: parti di Põlva, Rapla e Tartu passano da zona III a zona II per l’assenza di focolai nei suini detenuti negli ultimi tre mesi, mentre la malattia continua a circolare nei selvatici.
- Italia: varie porzioni di Emilia-Romagna, Campania, Basilicata, Lombardia e altre regioni vengono riclassificate o soppresse dalle liste, in base all’assenza di focolai o al miglioramento della situazione epidemiologica.
- Lituania: alcune aree della regione di Joniskis e di altri territori passano da zona III a zona II.
- Polonia: molte aree vengono riclassificate tra zone I, II e III, con soppressioni di alcune zone I e ampliamenti di zone II e III in diverse voivodati.
- Lettonia, Slovacchia, Grecia, Croazia, Cechia: l’allegato aggiorna in modo analitico i territori soggetti a restrizioni, spesso con definizioni molto granulari (comuni, distretti, quartieri, porzioni di territorio, assi viari, linee ferroviarie, fiumi).
Contenuto dell’allegato I sostitutivo
L’allegato I è suddiviso in tre parti:
- Parte I: zone soggette a restrizioni I;
- Parte II: zone soggette a restrizioni II;
- Parte III: zone soggette a restrizioni III.
Per ciascuna categoria sono elencati gli Stati membri e le aree territoriali specifiche. La formulazione è estremamente dettagliata e include spesso riferimenti a comuni, distretti, province, contee, municipalità e, in alcuni casi, a confini tracciati su strade, linee ferroviarie, fiumi o altri elementi geografici.
Effetti pratici per operatori e professionisti
Per avvocati e commercialisti che assistono imprese agricole, macelli, trasformatori, operatori logistici e esportatori, il regolamento è rilevante perché incide direttamente sulle possibilità di movimentazione di suini vivi, carni e prodotti derivati dalle aree elencate. La corretta individuazione della zona applicabile è decisiva per verificare adempimenti sanitari, limitazioni commerciali, eventuali certificazioni e compatibilità con gli scambi intra-UE ed extra-UE.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Sostituzione integrale dell’allegato I del regolamento 2023/594
L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sia sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento. Ne deriva un aggiornamento completo delle zone soggette a restrizioni I, II e III per la peste suina africana.
Aggiornamento delle zone soggette a restrizioni sulla base della situazione epidemiologica
I considerando descrivono la revisione delle zone in funzione dell’andamento della peste suina africana nei suini detenuti e selvatici, del livello di rischio di diffusione e delle informazioni fornite dagli Stati membri interessati. Sono richiamati gli orientamenti della Commissione sulla PSA e il codice sanitario WOAH per gli animali terrestri come riferimenti scientifici e internazionali per la delimitazione delle aree.
Riclassificazioni territoriali specifiche
Numerose aree vengono riclassificate tra le zone I, II e III: in Ungheria un nuovo focolaio in un suino selvatico determina il passaggio di un’area da zona I a zona II; in Germania, Italia, Estonia, Lituania e Polonia varie porzioni territoriali vengono elevate, declassate o soppresse in base all’assenza di focolai per periodi di 3 o 12 mesi, o alla persistenza della malattia nei selvatici. L’allegato elenca in dettaglio le aree interessate per ciascuno Stato membro.
Aggiornamento di aree in Stati membri con zone di restrizione I
La parte I dell’allegato individua le zone soggette a restrizioni I in Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Croazia e Lituania. Per molti Stati sono riportati territori sub-regionali, spesso definiti per comuni, contee, distretti, municipi o coordinate territoriali puntuali.
Aggiornamento di aree in Stati membri con zone di restrizione II
La parte II dell’allegato elenca le zone soggette a restrizioni II in Bulgaria, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Grecia e Croazia. Le aree sono definite con precisione geografica e includono, in taluni casi, intere regioni o province e, in altri, porzioni di comuni o quartieri.
Aggiornamento di aree in Stati membri con zone di restrizione III
La parte III dell’allegato disciplina le zone soggette a restrizioni III in Polonia, Romania, Grecia, Croazia, Lettonia, Estonia e Lituania. Tali aree corrispondono soprattutto a territori con presenza o persistenza della malattia nei suini detenuti e sono delimitate in modo estremamente analitico.
Entrata in vigore immediata
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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