Regolamento (UE) 2025/2397
Regolamento (UE) 2025/2397 del Consiglio, del 24 novembre 2025, recante modifica del regolamento (UE) 2016/1686, che impone misure restrittive supplementari contro l’ISIL (Da’esh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul quadro sanzionatorio UE contro ISIL (Da’esh) e Al Qaeda per recepire un aggiornamento della decisione PESC collegata. La modifica riguarda una sola entità, le "Allied Democratic Forces - Forze democratiche alleate", per la quale le misure restrittive previste dal regolamento del 2016 sono sospese finché continuano ad applicarsi le misure restrittive previste da un diverso regime UE relativo alla Repubblica democratica del Congo. Si tratta quindi di un adeguamento tecnico volto a garantire coerenza e applicazione uniforme delle misure di congelamento dei beni nell’Unione.
Modifica del regolamento (UE) 2016/1686 per sospendere temporaneamente, per una specifica entità, l’applicazione delle misure restrittive contro ISIL (Da’esh) e Al Qaeda.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e, per effetto della diretta applicabilità del regolamento, ai soggetti tenuti a rispettare le misure restrittive previste dal regolamento (UE) 2016/1686. L’intervento riguarda esclusivamente le "Allied Democratic Forces - Forze democratiche alleate" e limita la portata delle misure di congelamento dei beni di cui all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/1686, sospendendole finché a tale entità si applicano le misure previste dall’articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1183/2005. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica del regolamento (UE) 2016/1686 sulle misure restrittive contro ISIL (Da’esh) e Al Qaeda
Il regolamento (UE) 2025/2397 del Consiglio modifica il quadro sanzionatorio già vigente contro ISIL (Da’esh), Al Qaeda e soggetti associati. L’intervento è adottato sulla base dell’articolo 215 TFUE e si coordina con la decisione (PESC) 2025/2398 del Consiglio, adottata nella stessa data, al fine di assicurare coerenza tra il regime sanzionatorio relativo al terrorismo e un diverso regime restrittivo UE applicabile in relazione alla Repubblica democratica del Congo.
Contesto e finalità
Dai considerando emerge che il Consiglio ha ritenuto necessario aggiornare il regolamento del 2016 a seguito della costante minaccia rappresentata da ISIL (Da’esh) e Al Qaeda e dalla decisione PESC che aggiunge un’entità all’elenco dei destinatari delle misure restrittive. Poiché la stessa entità è già colpita da misure restrittive ai sensi della decisione 2010/788/PESC e del regolamento (CE) n. 1183/2005, il regolamento in esame serve a evitare duplicazioni e a garantire un’applicazione uniforme delle misure di congelamento dei beni nell’Unione.
Ambito materiale della modifica
La modifica è puntuale e riguarda esclusivamente l’articolo 4 del regolamento (UE) 2016/1686. Non viene riscritto l’intero regime sanzionatorio, ma viene introdotta una sospensione mirata dell’efficacia delle misure già previste dall’articolo 2, paragrafi 1 e 2, nei confronti delle "Allied Democratic Forces - Forze democratiche alleate".
Contenuto normativo dell’articolo 1
Il nuovo paragrafo 5 dell’articolo 4 stabilisce che:
- le misure di cui all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/1686 sono sospese quando si applicano alle "Allied Democratic Forces - Forze democratiche alleate";
- la sospensione dura fintanto che a tale entità si applicano le misure di cui all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1183/2005.
In pratica, per questa entità il regime sanzionatorio antiterrorismo dell’Unione resta temporalmente disapplicato in ragione della contemporanea sottoposizione al regime sanzionatorio relativo alla Repubblica democratica del Congo.
Rapporti con altri atti dell’Unione
Il regolamento richiama e si coordina con:
- il regolamento (UE) 2016/1686, che disciplina le misure restrittive supplementari contro ISIL (Da’esh) e Al Qaeda;
- la decisione (PESC) 2016/1693, che costituisce l’atto di politica estera e di sicurezza comune attuato dal regolamento;
- la decisione (PESC) 2025/2398, che aggiorna il corrispondente elenco in ambito PESC;
- la decisione 2010/788/PESC e il regolamento (CE) n. 1183/2005, relativi alle misure restrittive per la situazione nella Repubblica democratica del Congo.
Entrata in vigore e efficacia negli Stati membri
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento interno.
Disposizioni principali
Sospensione delle misure restrittive per una specifica entità
All’articolo 4 del regolamento (UE) 2016/1686 è inserito un nuovo paragrafo 5, secondo cui le misure di cui all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, quando si applicano alle "Allied Democratic Forces - Forze democratiche alleate", sono sospese finché a tale entità si applicano le misure di cui all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio.
Ragione dell’intervento normativo
La modifica recepisce la decisione (PESC) 2025/2398, che aggiunge un’entità all’elenco delle persone, gruppi, imprese ed entità soggetti a misure restrittive, ma ne sospende le misure pertinenti nel quadro della decisione PESC 2016/1693, per evitare sovrapposizioni e assicurare un’attuazione uniforme del congelamento dei beni.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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