Regolamento (UE) 2025/2328
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2328 della Commissione, del 24 novembre 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/328 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame intermedio parziale, limitato al pregiudizio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il dazio compensativo definitivo già vigente sui prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Cina, all’esito di un riesame intermedio parziale limitato al pregiudizio. La Commissione ha accertato cambiamenti duraturi nella struttura dell’industria e del mercato dell’Unione, un pregiudizio notevole per l’industria unionale e un nesso causale con le importazioni cinesi oggetto di sovvenzioni. Le aliquote vengono quindi riallineate, con specifiche percentuali per i gruppi di imprese interessati e per tutte le altre società.
Modifica del dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di un riesame intermedio parziale limitato al pregiudizio.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione europea di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese, in particolare filati tagliati (chopped strands) di lunghezza non superiore a 50 mm, rovings non impregnati e non rivestiti con perdita alla combustione non superiore al 3% e feltri di filamenti di fibra di vetro, esclusi i feltri in lana di vetro. I prodotti sono quelli classificati, a titolo informativo, nei codici NC 7019 11 00, ex 7019 12 00, 7019 14 00 e 7019 15 00, con i relativi codici TARIC indicati nel regolamento. Il regolamento incide sulle misure compensative già in vigore e modifica i dazi applicabili a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica del dazio compensativo sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della RPC
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2328 della Commissione modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/328, che aveva istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese. Il provvedimento segue un riesame intermedio parziale limitato al pregiudizio, avviato ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1037, e si fonda sulla constatazione di mutamenti duraturi del mercato e dell’industria dell’Unione.
Ambito dell’inchiesta e prodotto interessato
Il prodotto interessato comprende chopped strands di fibra di vetro fino a 50 mm, rovings non impregnati e non rivestiti con perdita alla combustione non superiore al 3% e mats di filamenti di fibra di vetro, esclusi i feltri in lana di vetro. I codici NC e TARIC richiamati nel testo hanno valore informativo e non escludono future modifiche della classificazione tariffaria.
Svolgimento della procedura
La Commissione ha aperto il riesame il 30 agosto 2024 sulla base di una domanda presentata da Glass Fibre Europe il 3 giugno 2024 per conto dell’industria unionale. Sono stati informati le parti interessate, gli utilizzatori, gli importatori e le associazioni rilevanti; è stato previsto il campionamento, poi applicato ai produttori dell’Unione, mentre nessun importatore indipendente ha risposto al modulo di campionamento. La Commissione ha inoltre effettuato visite di verifica presso tre produttori dell’Unione.
Cambiamenti strutturali nell’industria e nel mercato dell’Unione
La Commissione ha ritenuto che la situazione non fosse più quella considerata nelle misure originarie. Nel periodo considerato si sono registrate cessazioni produttive, riduzione del numero di produttori attivi, calo della capacità produttiva, aumento della pressione delle importazioni cinesi e deterioramento del contesto di costo, in particolare per energia e ambiente. Il regolamento collega tali elementi a un mutamento duraturo delle condizioni concorrenziali e alla persistente erosione della posizione dell’industria dell’Unione.
Pregiudizio notevole e nesso causale
L’analisi economica mostra una diminuzione del consumo unionale del 6% nel periodo in esame, mentre le importazioni dalla RPC sono cresciute del 51% in volume e dal 6% al 10% in quota di mercato. I prezzi medi cinesi si sono ridotti del 28% tra il 2021 e il periodo dell’inchiesta di riesame e sono risultati inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione, con undercutting compreso tra il 16,64% e il 30,68% anche considerando i dazi vigenti. La Commissione ha concluso che questo andamento ha determinato un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, e che le importazioni oggetto di sovvenzioni ne sono la causa principale ai sensi dell’articolo 8, paragrafi 5 e 6.
Esame di altri fattori e interesse dell’Unione
Sono stati esaminati anche altri potenziali fattori di danno, come le importazioni da paesi terzi, le esportazioni dell’industria unionale, il costo dell’energia e delle materie prime e la contrazione della domanda. La Commissione ha ritenuto che tali fattori non attenuassero il nesso causale. Sul piano dell’interesse dell’Unione, ha concluso che il mantenimento e la modifica delle misure erano giustificati, mentre l’impatto sugli utilizzatori e sugli importatori sarebbe stato limitato e non prevalente rispetto ai benefici per i produttori unionale.
Nuove aliquote e decorrenza
Ai fini della revisione del livello di pregiudizio, la Commissione ha individuato un profitto di riferimento basato sul 2016 e ha tenuto conto anche degli investimenti in R&S e innovazione. Le nuove aliquote del dazio compensativo sono fissate al 10,2% per il Gruppo CNBM e per le altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato I del regolamento n. 1379/2014, al 5,8% per Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd. e al 9,7% per Chongqing Polycomp International Corporation. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile negli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto del riesame e quadro procedurale
Il regolamento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2021/328, adottato a seguito di un riesame in previsione della scadenza delle misure compensative. Il riesame intermedio parziale è stato avviato il 30 agosto 2024 ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2016/1037, su domanda di Glass Fibre Europe presentata il 3 giugno 2024 per conto dell’industria dell’Unione. La Commissione ha svolto campionamento, raccolta di questionari e verifiche in loco presso tre produttori dell’Unione.
Prodotto interessato
Il prodotto oggetto delle misure è costituito da chopped strands di fibra di vetro fino a 50 mm, rovings di fibra di vetro non impregnati e non rivestiti con perdita alla combustione non superiore al 3% secondo ISO 1887, e mats di filamenti di fibra di vetro, esclusi i feltri in lana di vetro. I prodotti simili sono quelli fabbricati e venduti nell’Unione, nel mercato interno cinese e importati nell’Unione dalla RPC, in quanto con caratteristiche e impieghi di base coincidenti.
Valutazione dei cambiamenti duraturi del mercato
La Commissione ha ritenuto che vi siano stati mutamenti duraturi nella struttura dell’industria e del mercato dell’Unione: chiusura o cessazione di attività di alcuni produttori, riduzione della capacità produttiva e della quota di mercato dell’industria unionale, pressione crescente delle importazioni cinesi e nuove criticità strutturali nei mercati dell’energia, dell’ambiente e della domanda di compositi. Tali fattori sono stati qualificati come cambiamenti significativi delle circostanze ai sensi dell’articolo 19 del regolamento di base.
Accertamento del pregiudizio notevole
La Commissione ha concluso che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1037. Nel periodo in esame sono peggiorati produzione, capacità, utilizzo degli impianti, vendite, quota di mercato, redditività e utile sul capitale investito; nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta di riesame l’industria è tornata in perdita.
Nesso di causalità
Ai sensi dell’articolo 8, paragrafi 5 e 6, la Commissione ha ritenuto che le importazioni oggetto di sovvenzioni dalla RPC abbiano causato il pregiudizio notevole. Le importazioni cinesi sono aumentate del 51% in volume tra il 2021 e il periodo dell’inchiesta di riesame, con quota di mercato passata dal 6% al 10%, mentre i prezzi medi sono diminuiti del 28% e hanno prodotto undercutting e compressione dei prezzi rispetto ai produttori dell’Unione.
Esclusione di altri fattori causali
La Commissione ha esaminato anche importazioni da altri paesi terzi, esportazioni dell’industria unionale, costi di energia e materie prime, volume vincolato e contrazione della domanda. Tali elementi non sono stati ritenuti idonei a interrompere o attenuare il nesso causale tra le importazioni cinesi sovvenzionate e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.
Interesse dell’Unione
La Commissione ha considerato che la modifica delle misure è nell’interesse dell’industria dell’Unione, poiché consentirebbe di recuperare quota di mercato, produzione, utilizzo degli impianti e redditività. Quanto a utilizzatori e importatori, non è emersa una collaborazione significativa; le obiezioni sollevate da alcuni utilizzatori sono state respinte perché gli effetti negativi sarebbero limitati e sarebbero disponibili fonti alternative di approvvigionamento.
Determinazione del margine di pregiudizio
Per eliminare il pregiudizio, la Commissione ha determinato un profitto di riferimento ai sensi dell’articolo 12, paragrafi 1 bis e 1 ter, del regolamento di base. Ha preso come anno di riferimento il 2016, considerato il più appropriato dopo l’istituzione delle misure del 2014, e ha tenuto conto anche di investimenti, R&S e innovazione non realizzati in condizioni normali. Il profitto di riferimento risultante è stato compreso tra il 12,54% e il 14,27%.
Aliquote del dazio compensativo modificate
L’articolo 1 sostituisce la tabella dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/328. Le nuove aliquote del dazio compensativo sono: Gruppo CNBM 10,2% (codice addizionale TARIC B990); Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd. 5,8% (A983); Chongqing Polycomp International Corporation 9,7% (B991); altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 1379/2014 10,2%; tutte le altre importazioni originarie della RPC 10,2% (A999).
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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