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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2401

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2401 del Consiglio, del 24 novembre 2025, che attua il regolamento (UE) 2016/1686, che impone misure restrittive supplementari contro l'ISIL (Da'esh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati

Normativa europea32025R2401

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2401 aggiorna il regime sanzionatorio dell'Unione contro ISIL (Da'esh) e Al Qaeda, inserendo le Allied Democratic Forces nell'elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive. L'intervento è effettuato mediante modifica dell'allegato I del regolamento (UE) 2016/1686. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica l'allegato I del regolamento (UE) 2016/1686 per inserire le Allied Democratic Forces nell'elenco dei soggetti destinatari di misure restrittive.

Ambito di applicazione

Si applica a tutti gli Stati membri dell'Unione, in modo obbligatorio e direttamente applicabile. Incide sul regime di misure restrittive già previsto dal regolamento (UE) 2016/1686 contro ISIL (Da'esh) e Al Qaeda, estendendo l'elenco dei soggetti colpiti dall'inclusione di un'ulteriore entità nella rubrica relativa a persone giuridiche, entità e organismi di cui all'articolo 3. L'applicazione decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2401 del Consiglio: aggiornamento dell'elenco di soggetti sanzionati

Il regolamento interviene nel quadro delle misure restrittive supplementari dell'Unione contro ISIL (Da'esh) e Al Qaeda, già disciplinate dal regolamento (UE) 2016/1686. Alla luce della persistente minaccia rappresentata da tali gruppi e dai soggetti ad essi associati, il Consiglio aggiorna l'allegato I del regime sanzionatorio inserendo una nuova entità nell'elenco.

Finalità e contesto normativo

Il provvedimento si fonda sull'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1686 e sulla proposta dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Nei considerando si afferma che, a causa della costante minaccia rappresentata da ISIL (Da'esh), da Al Qaeda e dalle persone, entità e organismi associati, è opportuno integrare l'elenco dei destinatari delle misure restrittive.

Modifica dell'allegato I del regolamento (UE) 2016/1686

L'articolo 1 è la disposizione operativa centrale: esso modifica l'allegato I del regolamento base secondo quanto indicato nell'allegato del regolamento di esecuzione. L'intervento consiste nell'aggiunta, nella rubrica "B. Persone giuridiche, entità e organismi di cui all'articolo 3", della voce n. 8 relativa alle "Allied Democratic Forces".

Effetti pratici della modifica

L'inclusione nell'elenco comporta l'assoggettamento della nuova entità al regime di misure restrittive previsto dal regolamento (UE) 2016/1686. Per gli operatori economici e i professionisti, la modifica rileva ai fini dei controlli di compliance sanzionatoria, della verifica delle controparti e dell'eventuale applicazione delle restrizioni previste dal regime UE.

Entrata in vigore

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore immediata, ossia il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell'elenco sanzionatorio

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I del regolamento (UE) 2016/1686 conformemente all'allegato del regolamento di esecuzione, con l'effetto di includere una nuova voce nell'elenco delle persone giuridiche, entità e organismi soggetti a misure restrittive.

Nuova iscrizione nell'allegato I

Nella rubrica "B. Persone giuridiche, entità e organismi di cui all'articolo 3" viene aggiunta la voce n. 8: "Allied Democratic Forces".

Entrata in vigore e applicazione

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzionipolitica estera e di sicurezza comunelotta al terrorismo

Testo integrale

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