Regolamento (UE) 2025/2410
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2410 della Commissione, del 24 novembre 2025, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in via urgente le liste di territori autorizzati all’importazione nell’Unione di pollame, materiale germinale e carni avicole/selvaggina da penna, in risposta a nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, Regno Unito e Stati Uniti. Contestualmente, reintroduce l’autorizzazione per alcune zone di Canada e Regno Unito per le quali la Commissione ritiene cessata la minaccia sanitaria. Le modifiche operano tramite sostituzioni e aggiunte negli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404, con efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per aggiornare le zone autorizzate all’ingresso nell’UE di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da Canada, Regno Unito e Stati Uniti, a seguito di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) e del ripristino delle condizioni sanitarie per alcune zone già sospese.
Ambito di applicazione
Si applica agli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna, ai sensi del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/692. Riguarda in particolare le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Le modifiche incidono sulle zone colpite da nuovi focolai HPAI e sulle zone per le quali, invece, la Commissione ritiene ripristinabile l’autorizzazione all’ingresso; il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per Canada, Regno Unito e Stati Uniti
Il regolamento interviene in materia di sanità animale e controlli all’importazione, aggiornando le liste UE dei paesi terzi, territori e zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinate partite avicole e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna. La modifica si rende necessaria a seguito di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) notificati da Canada, Regno Unito e Stati Uniti, nonché della rivalutazione di alcune zone canadesi e britanniche già precedentemente sospese.
Contesto normativo e finalità
La Commissione richiama il quadro della normativa in materia di sanità animale, in particolare il regolamento (UE) 2016/429, che consente l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale solo se i paesi terzi o territori interessati sono elencati conformemente all’articolo 230, paragrafo 1. Viene inoltre richiamato il regolamento delegato (UE) 2020/692, che stabilisce le prescrizioni sanitarie da rispettare per l’ingresso nell’Unione, e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che contiene gli elenchi di paesi terzi, territori o zone autorizzati all’ingresso per le specie e categorie disciplinate.
Nuovi focolai HPAI e misure conseguenti
La Commissione prende atto della comparsa di nuovi focolai di HPAI:
- in Canada, in Alberta, Columbia Britannica e Saskatchewan, confermati tra il 6 e il 12 novembre 2025;
- nel Regno Unito, in varie contee di Inghilterra, Scozia e Galles, confermati tra l’8 e il 19 novembre 2025;
- negli Stati Uniti, negli Stati di Indiana, Michigan e Washington, confermati tra il 4 e il 13 novembre 2025.
Le autorità veterinarie dei tre paesi hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km attorno agli stabilimenti colpiti e hanno applicato l’abbattimento totale. Sulla base delle informazioni epidemiologiche fornite, la Commissione dispone la sospensione dell’ingresso nell’Unione dalle zone interessate dai nuovi focolai, modificando gli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404.
Ripristino dell’autorizzazione per alcune zone del Canada e del Regno Unito
Per alcune precedenti zone sospese in Canada e nel Regno Unito, la Commissione ritiene che le autorità competenti abbiano fornito adeguate garanzie: sono state completate le operazioni di abbattimento totale, pulizia e disinfezione, e la situazione sanitaria non è più considerata una minaccia per la salute animale o pubblica nell’Unione. Di conseguenza, l’ingresso nell’Unione viene nuovamente autorizzato per tali zone, con aggiornamento delle relative voci negli allegati interessati.
Modifiche puntuali agli allegati V e XIV
L’allegato V, parte 1, sezione B, viene aggiornato per le zone relative a:
- Canada: sostituzione della riga CA-2.272; aggiunta delle zone CA-2.306, CA-2.307 e CA-2.308;
- Regno Unito: sostituzione della riga GB-2.393; aggiunta delle zone GB-2.419 fino a GB-2.427;
- Stati Uniti: aggiunta delle zone US-2.1113 fino a US-2.1135.
L’allegato V, parte 2, contiene le descrizioni geografiche delle nuove zone, con indicazione di province, contee, coordinate e aree circolari di 10 km, nonché, per alcune zone canadesi, delle municipalità coinvolte e delle zone di protezione/sorveglianza.
L’allegato XIV, parte 1, sezione B, viene modificato in modo corrispondente per le medesime zone, ma con riferimento alle categorie di prodotti interessate:
- per Canada e Regno Unito: partite di POU e RAT, nonché GBM;
- per Stati Uniti: partite di POU e RAT, nonché GBM.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La Commissione sottolinea che le modifiche devono produrre effetti con urgenza per evitare perturbazioni degli scambi, in particolare con Canada e Regno Unito.
Disposizioni principali
Base giuridica e funzione del regolamento
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell’articolo 230, paragrafo 1, e dell’articolo 232, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3, lettera b). La sua funzione è modificare gli elenchi di paesi terzi, territori o zone autorizzati all’ingresso nell’Unione per determinate categorie di animali e prodotti di origine animale.
Motivazione sanitaria: nuovi focolai HPAI e misure di contenimento
Canada, Regno Unito e Stati Uniti hanno notificato nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Le autorità competenti hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km e applicato la politica di abbattimento totale. La Commissione, valutate le informazioni epidemiologiche, dispone la sospensione dell’ingresso dalle zone interessate dai nuovi focolai per proteggere la sanità animale nell’Unione.
Aggiornamento delle liste per Canada, Regno Unito e Stati Uniti
Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono aggiornati per riflettere le nuove restrizioni e, per alcune zone, la revoca della sospensione. Sono interessati il Canada (nuove zone CA-2.306, CA-2.307, CA-2.308 e aggiornamento della zona CA-2.272), il Regno Unito (nuove zone GB-2.419 a GB-2.427 e aggiornamento della zona GB-2.393) e gli Stati Uniti (nuove zone US-2.1113 a US-2.1135).
Reintegro di alcune zone canadesi e britanniche
La Commissione ritiene che Canada e Regno Unito abbiano fornito garanzie sufficienti per alcune zone già sospese, avendo completato abbattimento totale, pulizia e disinfezione e dimostrato che la situazione sanitaria non costituisce più una minaccia per l’Unione. Per tali zone viene quindi reautorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Entrata in vigore e urgenza
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione evidenzia l’urgenza delle modifiche per evitare inutili perturbazioni degli scambi con Canada e Regno Unito.
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