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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2396

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2396 del Consiglio, del 24 novembre 2025, che attua il regolamento (UE) 2019/1890, concernente misure restrittive in considerazione delle attività di trivellazione non autorizzate della Turchia nel Mediterraneo orientale

Normativa europea32025R2396

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione aggiorna il regime sanzionatorio dell’UE relativo alle attività di trivellazione non autorizzate della Turchia nel Mediterraneo orientale. In particolare, sostituisce l’allegato I del regolamento (UE) 2019/1890, adeguandolo alla proroga delle misure restrittive disposta dalla decisione (PESC) 2025/2395. L’effetto pratico è il mantenimento del quadro normativo, con un elenco delle persone, entità e organismi soggetti alle misure che risulta vuoto. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1890 sulle misure restrittive relative alle trivellazioni non autorizzate della Turchia nel Mediterraneo orientale, con elenco sostanzialmente vuoto.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli Stati membri dell’Unione ed è direttamente applicabile in ciascuno di essi. Incide sul regime restrittivo previsto dal regolamento (UE) 2019/1890, in particolare sull’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti alle misure di cui all’articolo 2 di tale regolamento. Non introduce un autonomo apparato sanzionatorio materiale, ma aggiorna l’allegato I in coerenza con la modifica della decisione (PESC) 2019/1894, come prorogata dalla decisione (PESC) 2025/2395 fino al 30 novembre 2026, con elenco vuoto.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2396 del Consiglio

Il regolamento di esecuzione interviene nel quadro delle misure restrittive dell’Unione europea adottate in considerazione delle attività di trivellazione non autorizzate della Turchia nel Mediterraneo orientale. La finalità è meramente di aggiornamento tecnico-normativo: adeguare l’allegato I del regolamento (UE) 2019/1890 alla proroga delle misure restrittive disposta dalla decisione (PESC) 2025/2395.

Contesto e finalità

Il regolamento (UE) 2019/1890 aveva istituito un regime di misure restrittive collegato alle attività di trivellazione non autorizzate nel Mediterraneo orientale. Con la decisione (PESC) 2025/2395, il Consiglio ha modificato la decisione (PESC) 2019/1894 prorogando tali misure fino al 30 novembre 2026, pur con un elenco vuoto. Il regolamento di esecuzione qui esaminato dà attuazione a tale aggiornamento sostituendo il corrispondente allegato del regolamento base.

Ambito oggettivo e soggettivo

L’atto non introduce nuove categorie di soggetti né nuovi divieti sostanziali; opera esclusivamente sul piano dell’elenco nominativo contenuto nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1890. Tale allegato concerne le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi di cui all’articolo 2 del regolamento base. Dalla formulazione dell’allegato risulta che, al momento dell’adozione del regolamento di esecuzione, l’elenco è vuoto.

Contenuto normativo essenziale

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento (UE) 2019/1890 con il testo allegato al regolamento di esecuzione. In concreto, ciò mantiene allineato il regolamento restrittivo alla situazione aggiornata risultante dalla decisione PESC richiamata nei considerando.

Entrata in vigore e portata giuridica

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente ribadito il suo carattere obbligatorio in tutti i suoi elementi e la sua diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri, con conseguente efficacia immediata nell’ordinamento interno senza necessità di recepimento.

Implicazioni pratiche per gli operatori

Per avvocati e commercialisti, il rilievo operativo principale è la verifica dell’assenza, nell’elenco aggiornato, di soggetti attualmente destinatari delle misure dell’articolo 2 del regolamento (UE) 2019/1890. L’atto conferma tuttavia la permanenza del quadro restrittivo e la necessità di monitorare eventuali future integrazioni dell’allegato I in funzione dell’evoluzione della decisione PESC di riferimento.

Disposizioni principali

Sostituzione dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1890

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato I del regolamento (UE) 2019/1890 con il testo contenuto nell’allegato del regolamento di esecuzione. L’allegato reca l’"elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all’articolo 2" del regolamento base.

Raccordo con la decisione (PESC) 2025/2395

Nei considerando si precisa che la decisione (PESC) 2025/2395 modifica la decisione (PESC) 2019/1894 prorogando le misure restrittive fino al 30 novembre 2026 e mantenendo un elenco vuoto. Il regolamento di esecuzione adegua conseguentemente il regolamento (UE) 2019/1890.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica estera e di sicurezza comunemisure restrittivesanzioni internazionali

Testo integrale

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