Regolamento (UE) 2025/2337
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2337 della Commissione, del 24 novembre 2025, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1452 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione, all’esito di un riesame intermedio ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base antidumping, ha concluso che permangono dumping, pregiudizio notevole e nesso causale per le importazioni dalla RPC di prodotti GFR. Ha quindi modificato il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1452 riducendo, per alcune società, l’aliquota del dazio antidumping definitivo e confermando un sistema di aliquote differenziate. Il regolamento disciplina inoltre le condizioni per l’applicazione di dazi individuali, la possibilità di includere nuovi esportatori e la sua immediata applicazione negli Stati membri.
Modifica del dazio antidumping definitivo applicabile alle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese, a seguito di riesame intermedio parziale.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione europea di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese, in particolare filati tagliati (chopped strands), rovings e mats di fibra di vetro, classificati ai codici NC e TARIC indicati nel testo. Incide sui produttori esportatori cinesi interessati, sugli importatori e sulle operazioni doganali negli Stati membri; disciplina altresì l’eventuale estensione delle aliquote individuali a nuovi produttori esportatori che soddisfino specifiche condizioni. Non riguarda i prodotti diversi da quelli descritti né modifica le misure relative ad altri paesi di origine, salvo i richiami al contesto delle misure esistenti.
Modifica del dazio antidumping sui prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della RPC
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/2337 modifica il regolamento (UE) 2023/1452 alla luce di un riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036. La Commissione ha ritenuto che le condizioni di dumping e di pregiudizio persistano e che le misure vigenti debbano essere adeguate per ripristinare condizioni di concorrenza e tutela dell’industria dell’Unione.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda le importazioni nell’Unione di alcuni prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese, in particolare chopped strands, rovings e mats, con i relativi codici NC/TARIC indicati nel dispositivo. Le misure incidono sui produttori esportatori cinesi interessati, sugli importatori e sulle operazioni doganali negli Stati membri, con meccanismi specifici per le aliquote individuali e per l’eventuale inclusione di nuovi esportatori.
Procedura e oggetto del riesame
La Commissione ha avviato il riesame il 30 agosto 2024 su istanza di Glass Fibre Europe, presentata per conto dell’industria dell’Unione. L’inchiesta ha riguardato il dumping e il pregiudizio nel periodo 1 luglio 2023 - 30 giugno 2024, con analisi delle tendenze dal 1 gennaio 2021. Sono stati svolti campionamenti dei produttori dell’Unione e dei produttori esportatori cinesi, visite di verifica e una fase di divulgazione delle informazioni alle parti interessate.
Prodotto e prodotto simile
Il prodotto oggetto del riesame è composto da filati tagliati, rovings e mats di fibra di vetro, con esclusioni specifiche per i rovings impregnati e rivestiti che superano determinate soglie di perdita alla combustione e per i feltri in lana di vetro. La Commissione ha considerato simili il prodotto esportato dalla RPC, il prodotto venduto sul mercato interno cinese e quello fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria unionale, in quanto presentano caratteristiche e impieghi di base analoghi.
Cambiamenti duraturi delle circostanze
Un punto centrale del regolamento è la verifica di cambiamenti di carattere duraturo. Sul lato cinese, la Commissione ha insistito sull’espansione della capacità produttiva, sulla sovraccapacità strutturale e sugli investimenti in nuovi impianti, che mantengono una pressione ribassista sui prezzi di esportazione. Sul lato unionale, ha rilevato contrazione della capacità, cessazioni di attività, riduzione della quota di mercato e un contesto di costi energetici e ambientali in aumento, oltre alla pressione di importazioni da paesi terzi, anche controllate da operatori cinesi.
Metodo di determinazione del valore normale
Poiché ha ritenuto sussistenti significative distorsioni nell’economia cinese e non vi è stata collaborazione del governo della RPC, la Commissione ha applicato l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Il valore normale è stato ricostruito sulla base di costi e prezzi esenti da distorsioni in un paese rappresentativo, individuato nella Turchia, utilizzando dati di mercato e fonti pubbliche per materie prime, energia, manodopera e acqua, nonché SGAV e profitti desunti dai bilanci di un produttore turco del settore del vetro industriale.
Paese rappresentativo e fonti
La Commissione ha confrontato varie opzioni, tra cui Brasile, Messico, Thailandia, Turchia e Malaysia, e ha respinto le obiezioni delle parti su inflazione, cambio, disponibilità dei dati e trasparenza. Ha ritenuto la Turchia il paese rappresentativo appropriato, mentre per la pirofillite ha accolto un valore di riferimento specifico basato sui prezzi di PT. Gunung Bale in Indonesia, più coerente con il tipo di materia prima effettivamente impiegato nella produzione dei prodotti GFR.
Dumping, confronto e margini
Il confronto tra valore normale e prezzo all’esportazione è stato effettuato allo stadio franco fabbrica, con adeguamenti per riportare i prezzi allo stesso livello commerciale e considerare differenze rilevanti per la comparabilità. I margini definitivi sono stati fissati al 33,2 % per il gruppo CNBM, al 23,0 % per Jiangsu Changhai, al 30,2 % per Chongqing Polycomp International Corporation e al 33,2 % per tutte le altre società. La Commissione ha inoltre spiegato le regole per l’applicazione di dazi individuali e per il trattamento delle vendite dirette e indirette tramite società collegate.
Pregiudizio e nesso causale
La Commissione ha riscontrato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione: calo della produzione, della capacità, delle vendite e della quota di mercato, peggioramento della redditività e dell’utile sul capitale investito. Il danno è stato collegato alle importazioni cinesi a prezzi di dumping, che sono aumentate in volume e hanno esercitato undercutting e contrazione dei prezzi, impedendo ai produttori dell’Unione di trasferire gli aumenti di costo nei prezzi di vendita. Gli altri fattori esaminati non hanno interrotto il nesso causale.
Interesse dell’Unione e livello del dazio
La Commissione ha concluso che la modifica delle misure è nell’interesse dell’Unione, soprattutto per evitare ulteriori perdite di quota di mercato, chiusure di impianti e licenziamenti nell’industria unionale. Ha determinato un prezzo non pregiudizievole sulla base di un profitto di riferimento che, tenendo conto anche di investimenti, ricerca, sviluppo e innovazione, è risultato tra il 12,54 % e il 14,27 % a seconda delle imprese del campione. Il regolamento ricalibra quindi il dazio antidumping su livelli inferiori rispetto ai margini di dumping ma ritenuti sufficienti a neutralizzare il pregiudizio.
Dispositivo finale
L’articolo 1 sostituisce la tabella dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1452 con nuove aliquote antidumping definitive: 23,0 % per il gruppo CNBM, 17,2 % per Jiangsu Changhai, 20,5 % per Chongqing Polycomp International Corporation e 23,0 % per tutte le altre importazioni dalla RPC. L’articolo 2 disciplina l’eventuale estensione ai nuovi produttori esportatori che soddisfino le condizioni indicate. L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed esclude qualsiasi necessità di recepimento, trattandosi di atto direttamente applicabile.
Disposizioni principali
Riesame intermedio e contesto delle misure vigenti
La Commissione interviene su un dazio antidumping già in vigore sui prodotti GFR originari della RPC, dopo aver richiamato la sequenza delle precedenti misure antidumping e compensative (2011, 2014, 2017, 2021, 2023). Il riesame è stato avviato il 30 agosto 2024 su domanda di Glass Fibre Europe e ha riguardato dumping e pregiudizio nel periodo 1 luglio 2023 - 30 giugno 2024, con analisi delle tendenze dal 1 gennaio 2021.
Definizione del prodotto e ambito materiale
Il prodotto oggetto del riesame comprende chopped strands di lunghezza non superiore a 50 mm, rovings di fibra di vetro (con esclusione di quelli impregnati e rivestiti con perdita alla combustione superiore al 3 % secondo ISO 1887) e mats di filamenti di fibra di vetro, esclusi i feltri in lana di vetro. Sono indicati i codici NC 7019 11 00, ex 7019 12 00, 7019 14 00 e 7019 15 00 e i corrispondenti codici TARIC, con valore meramente informativo.
Cambiamenti di carattere duraturo nelle circostanze
La Commissione ha ritenuto che vi siano stati mutamenti duraturi nella struttura dell’industria e del mercato sia in Cina sia nell’Unione. Per la RPC ha valorizzato l’eccesso di capacità produttiva, aumentato fino a circa 4,1 milioni di tonnellate di capacità nei produttori esportatori collaboranti, con sovraccapacità stimata almeno di 1 milione di tonnellate e potenzialmente oltre 2 milioni. Per l’Unione ha rilevato contrazione della capacità, chiusure o cessazioni di produzione di vari operatori, erosione della quota di mercato, pressione di importazioni sleali anche da paesi terzi e aumento strutturale dei costi energetici e ambientali.
Applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, sul valore normale
La Commissione ha applicato la metodologia dei costi esenti da distorsioni perché ha ritenuto esistenti significative distorsioni nella RPC e ha constatato la mancata collaborazione del governo cinese. Ha quindi ricostruito il valore normale sulla base di un paese rappresentativo, selezionando la Turchia, e ha utilizzato fonti quali GTA, Turkstat, Eurostat e dati turchi sull’acqua, con un valore per SGAV e profitti tratto dai bilanci di Şişe Ve Cam Fabrikalari A.Ş.
Paese rappresentativo e fonti dei valori di riferimento
Dopo aver esaminato Brasile, Messico, Thailandia, Turchia e le osservazioni delle parti, la Commissione ha concluso che la Turchia era il paese rappresentativo appropriato. Per la pirofillite ha accolto un valore di riferimento alternativo basato sui prezzi di PT. Gunung Bale (Indonesia). Ha inoltre precisato il trattamento di numerosi fattori produttivi, distinguendo materie prime, materiali di consumo, lavoro, energia e acqua, e ha applicato adeguamenti per trasporto e profili di consumo effettivi.
Determinazione del dumping e margini definitivi
La Commissione ha confrontato valore normale e prezzo all’esportazione allo stadio franco fabbrica, con adeguamenti per dazi, nolo, assicurazione, movimentazione, costi successivi all’importazione, credito e spese bancarie. I margini di dumping definitivi sono stati fissati al 33,2 % per il gruppo CNBM, al 23,0 % per Jiangsu Changhai, al 30,2 % per Chongqing Polycomp International Corporation e al 33,2 % per tutte le altre società.
Pregiudizio all’industria dell’Unione
La Commissione ha ritenuto che l’industria dell’Unione abbia subito un pregiudizio notevole: produzione, capacità, utilizzo impianti, vendite, quota di mercato, redditività e utile sul capitale investito hanno mostrato un deterioramento complessivo tra il 2021 e il PIR. In particolare, le vendite sul mercato libero sono diminuite da 405 241 tonnellate nel 2021 a 337 898 nel PIR, la quota di mercato è scesa dal 45 % al 40 % e la redditività è passata da -5,4 % nel 2021 a -10,6 % nel PIR.
Nesso causale e esclusione di altri fattori
La Commissione ha attribuito il pregiudizio principalmente alle importazioni oggetto di dumping dalla RPC, che sono aumentate del 51 % in volume dal 2021 al PIR e hanno esercitato forte undercutting dei prezzi, con prezzi medi in calo del 28 % rispetto al 2021. Ha esaminato anche importazioni da altri paesi terzi, esportazioni dell’industria UE, costi dell’energia e delle materie prime, volume vincolato e contrazione della domanda, ritenendo che nessuno di questi fattori interrompesse il nesso causale.
Interesse dell’Unione e scelta della misura
La Commissione ha concluso che la modifica delle misure è nell’interesse dell’industria dell’Unione e non contraria all’interesse complessivo dell’Unione. Ha rilevato che un livello di dazio inferiore al margine di dumping non sarebbe sufficiente a eliminare il pregiudizio e ha determinato il livello di eliminazione del pregiudizio e il profitto di riferimento ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 2 quater e 2 quinquies, del regolamento di base.
Aliquote finali del dazio antidumping e codice TARIC
L’articolo 1 sostituisce la tabella dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1452. Le nuove aliquote antidumping definitive sono: 23,0 % per il gruppo CNBM (codice addizionale TARIC B990), 17,2 % per Jiangsu Changhai (A983), 20,5 % per Chongqing Polycomp International Corporation, considerata tra le società che hanno collaborato (B991), e 23,0 % per tutte le altre importazioni originarie della RPC (A999).
Nuovi produttori esportatori e condizioni di accesso all’aliquota individuale
L’articolo 2 consente la modifica dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1452 per aggiungere nuovi produttori esportatori cinesi e applicare loro la media ponderata dell’aliquota delle società che hanno collaborato non inserite nel campione, purché dimostrino cumulativamente: assenza di esportazioni nel periodo dell’inchiesta di riesame, assenza di collegamenti con esportatori o produttori soggetti alle misure che avrebbero potuto collaborare all’inchiesta iniziale, ed esportazione successiva del prodotto o obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione.
Decorrenza e applicazione diretta
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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