Cassazione Civile, Ordinanza n. 06491/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui un Comune aveva sanzionato il proprietario di un furgone usato per pubblicizzare la propria impresa mediante pellicole sulla carrozzeria, senza corresponsione dell'imposta di pubblicità. In primo grado l'opposizione era stata respinta; in appello il giudice aveva dichiarato improcedibile il gravame per novità della questione, poiché solo in secondo grado l'opponente aveva contestato la legittimazione/potestà del Comune di Vicenza ad accertare la violazione e irrogare la sanzione, sostenendo che la competenza spettasse al Comune in cui aveva sede l'impresa. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti tre motivi: (1) violazione degli artt. 13, commi 2 e 6, e 24, comma 5-bis, d.lgs. n. 507/1993, per difetto di legittimazione attiva del Comune di Vicenza; (2) violazione dell'art. 345 c.p.c., assumendo che il vizio fosse rilevabile d'ufficio perché emergente dagli atti; (3) vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. e violazione dell'art. 111 Cost., per aver la sentenza di merito distinto tra potere impositivo e potere sanzionatorio in modo asseritamente arbitrario.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha qualificato la censura sulla competenza/legittimazione del Comune come questione nuova e non rilevabile d'ufficio, perché non dedotta in primo grado e comunque attinente a un'eventuale incompetenza relativa, che non determina nullità dell'atto ma va tempestivamente eccepita con l'opposizione. Ha inoltre escluso il vizio motivazionale, osservando che il ricorso non indicava alcun fatto storico decisivo omesso e che la motivazione del Tribunale era chiara e compiuta. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese, al pagamento della somma di euro 250 in favore del controricorrente ex art. 96 c.p.c., al pagamento di euro 500 alla cassa delle ammende e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La decisione accelerata dei ricorsi manifestamente infondati consente, in caso di definizione conforme alla proposta, la valutazione tipica dei presupposti per le condanne aggravate ex art. 96 c.p.c.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare violazione di legge sostanziale e processuale in relazione alla pretesa incompetenza del Comune.
art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma, il vizio riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti, non le mere carenze argomentative o l'omessa valutazione di elementi istruttori.
art. 111, comma sesto, Cost.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale, restando estranei i meri profili di sufficienza o contraddittorietà non radicale.
art. 132, comma secondo, n. 4, c.p.c.
La nullità per difetto di motivazione sussiste solo quando la motivazione manchi del tutto o sia solo apparente, incomprensibile o irriducibilmente contraddittoria.
In appello non possono essere introdotte questioni nuove che non siano rilevabili d'ufficio; la carenza di titolarità/competenza relativa va eccepita tempestivamente.
artt. 22 e 23 L. n. 689 del 1981
L'opposizione all'ordinanza-ingiunzione segue, in linea generale, il modello del giudizio civile ordinario, con applicazione dei principi della domanda, corrispondenza tra chiesto e pronunciato e limiti alle eccezioni nuove.
art. 13, commi 2 e 6, d.lgs. n. 507 del 1993
Richiamato dal ricorrente per sostenere che la potestà impositiva e accertativa in materia di imposta di pubblicità spettasse ad altro Comune.
art. 24, comma 5-bis, d.lgs. n. 507 del 1993
Richiamato dal ricorrente a sostegno del dedotto difetto di legittimazione del Comune che aveva irrogato la sanzione.
art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c.
La Corte ha ritenuto applicabili le condanne per responsabilità aggravata e la corresponsione di una somma alla cassa delle ammende in ragione della manifesta infondatezza del ricorso e della definizione conforme alla proposta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2012
È stato dichiarato dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Ha riformulato l'art. 360, n. 5, c.p.c., restringendo il sindacato di legittimità sul vizio motivazionale.
Legge di conversione del d.l. n. 83 del 2012, richiamata quale fonte della riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
È richiamata quale norma integrativa dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2012 sull'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione, le questioni non dedotte tempestivamente nell'atto introduttivo non possono essere introdotte per la prima volta in appello, salvo che si tratti di vizi rilevabili d'ufficio.
- L'eventuale incompetenza territoriale relativa dell'autorità che ha emesso il provvedimento sanzionatorio non determina nullità rilevabile d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte nel primo atto difensivo utile.
- La nullità per difetto di motivazione della sentenza sussiste solo in presenza di motivazione mancante o meramente apparente; non è più denunciabile il semplice difetto di sufficienza o la critica al ragionamento decisorio.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo se il giudice abbia omesso l'esame di un fatto storico decisivo, discusso tra le parti, e non quando il ricorrente contesti la valutazione delle prove o le argomentazioni della decisione.
- Nel procedimento accelerato di cassazione, la conferma della proposta di definizione può giustificare le condanne aggravate per abuso del processo quando il ricorso sia manifestamente infondato.
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