Sentenza del 31/10/2017 n. 25899 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato le comunicazioni-ingiunzione con cui l'Agenzia delle entrate aveva recuperato circa 349.406,97 euro, oltre interessi, corrispondenti alle imposte non versate negli anni 1997, 1998 e 1999 grazie alla cosiddetta moratoria fiscale prevista per determinate società pubbliche. La società sosteneva, tra l'altro, che l'agevolazione non fosse applicabile al caso concreto perché operava esclusivamente per enti locali e non in concorrenza sul mercato; contestava inoltre la validità e tempestività degli atti, l'efficacia del condono fiscale, i termini di decadenza e prescrizione, il calcolo dell'aiuto effettivamente fruito e il criterio di determinazione degli interessi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato o dichiarato inammissibili tutti i motivi della società, tranne quello relativo al calcolo degli interessi. Ha confermato che il recupero degli aiuti di Stato era dovuto anche nei confronti di una società in house a partecipazione pubblica totalitaria, poiché la composizione pubblica del capitale non escludeva l'incidenza dell'agevolazione sulla concorrenza nel mercato dei servizi pubblici locali. Ha inoltre ritenuto sanata l'eventuale nullità della notifica per effetto della tempestiva impugnazione, non applicabile il condono fiscale e non applicabili i termini ordinari di decadenza tributaria. La sentenza d'appello è stata cassata limitatamente al calcolo degli interessi e la causa è stata rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Decisione della Commissione europea n. 2003/193/CE del 5 giugno 2002
Ha qualificato come aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune il regime di esenzione fiscale triennale riconosciuto alle società per azioni a capitale pubblico costituite per la gestione dei servizi pubblici locali.
La decisione impone il recupero delle agevolazioni fiscali incompatibili anche quando il beneficiario sia una società in house interamente partecipata da enti pubblici.
D.L. n. 10/2007, art. 1, convertito dalla L. n. 46/2007
Prevede il recupero mediante ingiunzione delle imposte non versate in forza del regime agevolativo dichiarato incompatibile.
Costituisce la disciplina speciale nazionale per il recupero degli aiuti di Stato e prevale sulle ordinarie regole relative all'accertamento tributario quando incompatibili con il diritto dell'Unione.
L. n. 142/1990, art. 22
Disciplina la costituzione di società per azioni da parte degli enti locali per la gestione dei servizi pubblici locali.
L'appartenenza della società a questa categoria è sufficiente, in linea generale, a ricondurla tra i beneficiari potenziali dell'aiuto incompatibile, indipendentemente dal fatto che il capitale sia totalmente pubblico.
D.Lgs. n. 546/1992, artt. 22, 53 e 47-bis
Regolano la costituzione in giudizio, l'appello e i termini processuali nel contenzioso tributario.
Il termine per il deposito dell'atto notificato tramite posta decorre dalla ricezione da parte del destinatario, non dalla spedizione. I termini dimezzati dell'art. 47-bis operano solo nei casi previsti dalla disciplina speciale, in particolare in presenza di sospensione cautelare.
D.P.R. n. 600/1973, artt. 43 e 60
L'art. 43 disciplina i termini di decadenza per l'accertamento; l'art. 60 disciplina le notificazioni degli atti tributari.
La nullità della notifica è sanata dalla tempestiva impugnazione. Il termine di decadenza dell'art. 43 non si applica al recupero degli aiuti di Stato, che è soggetto alla disciplina speciale e ai vincoli derivanti dal diritto dell'Unione.
L. n. 289/2002, art. 9
Disciplina il cosiddetto condono fiscale tombale.
Il condono nazionale non può impedire il recupero di aiuti di Stato illegittimi quando ciò contrasti con il principio di effettività del diritto dell'Unione.
Regolamento CE n. 659/1999, artt. 14 e 15
L'art. 14 disciplina il recupero degli aiuti illegittimi; l'art. 15 prevede il termine decennale per i poteri della Commissione.
Le norme europee impediscono l'applicazione di termini nazionali incompatibili con il recupero effettivo degli aiuti. Il recupero resta comunque soggetto a un limite temporale derivante dalla normativa applicabile dell'Unione e, per il credito erariale, al termine ordinario di prescrizione.
D.L. n. 185/2008, art. 24, convertito dalla L. n. 2/2009, e Regolamento CE n. 794/2004, art. 11
Gli interessi sugli aiuti da recuperare devono essere calcolati secondo il regime europeo, anche su base composta, con aggiornamento periodico del tasso.
Quando intercorre più di un anno tra la messa a disposizione dell'aiuto e il recupero, il tasso deve essere ricalcolato a intervalli annuali in base al tasso vigente al momento del ricalcolo.
Massime di principio
- Le società in house o interamente partecipate da enti pubblici non sono automaticamente escluse dalle norme sugli aiuti di Stato: è rilevante l'effetto dell'agevolazione sul mercato, anche potenzialmente concorrenziale.
- Quando un'agevolazione fiscale è dichiarata incompatibile dalla Commissione europea, l'amministrazione nazionale deve procedere al recupero; condoni, esenzioni interne e altre regole nazionali non possono neutralizzare tale obbligo.
- L'impugnazione tempestiva di un atto tributario normalmente sana la nullità della relativa notificazione, perché dimostra il raggiungimento dello scopo dell'atto.
- Nel recupero di aiuti di Stato occorre distinguere l'azione speciale di recupero dall'ordinario accertamento fiscale: non si applicano automaticamente i termini di decadenza propri degli accertamenti tributari.
- Il beneficiario che contesta il recupero deve allegare e provare circostanze specifiche, come la mancata effettiva fruizione dell'aiuto, l'applicabilità della regola de minimis o errori concreti nei conteggi; argomentazioni ipotetiche o generiche possono essere dichiarate inammissibili.
- La contestazione degli interessi può avere successo anche quando il recupero dell'imposta principale è legittimo: il tasso e il metodo di calcolo devono rispettare la disciplina europea, compreso il ricalcolo periodico e l'eventuale capitalizzazione composta.
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