Cassazione Civile, Ordinanza n. 33898/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva proposto dinanzi al giudice tributario un ricorso per ottemperanza ex art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992, assumendo che una precedente sentenza della medesima commissione regionale gli avesse riconosciuto il diritto al rimborso del 90% dell'IRPEF versata in eccedenza per gli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, ai sensi dell'art. 9, comma 17, L. n. 289 del 2002. La C.t.r. ha dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo che la sentenza da ottemperare fosse una pronuncia di mero accertamento, priva di condanna. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992, per errata interpretazione del dictum della sentenza da eseguire e per l'erronea qualificazione della stessa come sentenza di mero accertamento; 2) nullità della sentenza per violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c., dell'art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 111, comma 2, Cost., per avere la C.t.r. deciso l'inammissibilità senza previa instaurazione del contraddittorio sulla questione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbito il secondo. Ha affermato che nel giudizio di ottemperanza tributaria il giudice non si limita a un'esecuzione coattiva in senso civilistico, ma deve dare concreta attuazione al comando del giudicato, potendo enucleare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti dalla sentenza definitiva e verificare i presupposti e le modalità di attuazione del rimborso. Ne deriva che l'inammissibilità dichiarata dalla C.t.r. perché la sentenza da eseguire sarebbe stata solo di accertamento è errata. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, per nuovo esame e regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 70 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
nel giudizio di ottemperanza tributaria il giudice può e deve dare concreta attuazione al giudicato, verificando i presupposti e le modalità di esecuzione del comando giudiziale, senza ridursi alla logica dell'esecuzione civile coattiva
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è stato invocato come vizio di nullità della sentenza impugnata per violazione di legge processuale
art. 101, secondo comma, c.p.c.
richiamato a sostegno della censura di mancato contraddittorio sulla questione preliminare decisa dalla C.t.r.
art. 111, secondo comma, Cost.
richiamato a sostegno della censura di violazione del giusto processo e del contraddittorio
art. 9, comma 17, L. 27 dicembre 2002, n. 289
norma sostanziale che costituiva il titolo del diritto al rimborso IRPEF in favore del contribuente
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza tributaria il giudice non è vincolato a una lettura formalistica del titolo, ma deve individuare e precisare il contenuto effettivo degli obblighi derivanti dal giudicato per assicurarne la piena attuazione.
- Il ricorso per ottemperanza è ammissibile anche quando il titolo giudiziale non contenga una condanna espressa, purché dal giudicato discendano obblighi di pagamento o di rimborso determinabili in base alla sentenza e alla legge.
- La verifica dei presupposti e delle modalità di attuazione del rimborso non è governata in modo rigido dagli oneri di allegazione e prova tipici del giudizio di cognizione, poiché l'ottemperanza ha natura prevalentemente attuativa.
- Il giudizio di ottemperanza tributaria ha confini chiusi rispetto al giudicato, ma il giudice può svolgere un'attività cognitiva e ricostruttiva necessaria a renderne concreta l'efficacia senza attribuire diritti nuovi.
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