Cassazione Civile, Ordinanza n. 34666/2024 del 27/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società era destinataria di una cartella di pagamento per euro 23.885,59 emessa a seguito di controllo automatizzato relativo all'IVA per l'anno d'imposta 2018. In giudizio ha dedotto, in sintesi, due profili di illegittimità: da un lato, l'omessa notifica dell'atto presupposto indicato nella cartella, cioè la comunicazione degli esiti del controllo (avviso bonario), sostenendo che la documentazione prodotta dall'Ufficio non dimostrasse una valida notificazione; dall'altro, l'illegittimità della sottoscrizione del ruolo e degli atti connessi, assumendo che il funzionario firmatario fosse un dirigente dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale e che, comunque, la sentenza d'appello avesse motivato in modo apparente. Con il ricorso per cassazione ha articolato tre motivi: 1) violazione degli artt. 26 d.P.R. 600/1973 e 54-bis d.P.R. 633/1972 per avere la sentenza ritenuto regolare la notifica dell'atto presupposto e per motivazione apparente; 2) violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 per avere ritenuto valida la sottoscrizione del ruolo da parte del direttore provinciale, nonostante la pretesa illegittimità dirigenziale del firmatario; 3) violazione delle medesime norme e omesso esame di un fatto decisivo, censurando la sentenza di secondo grado per non avere considerato che l'appello avrebbe specificamente contestato la decisione di primo grado e che la motivazione sarebbe stata solo apparente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile e comunque manifestamente infondato, osservando che, nel caso di controllo automatizzato/formale conseguente a mancato versamento, non era dovuta alcuna notifica preventiva di un avviso bonario e che, in ogni caso, la censura era cumulativa e non adeguatamente specifica; ha ritenuto il secondo motivo inammissibile, perché anch'esso cumulativo e perché non si confrontava con il principio secondo cui il ruolo e la cartella non richiedono sottoscrizione, con presunzione di riferibilità dell'atto all'organo da cui promana e irrilevanza della qualifica dirigenziale del firmatario; ha ritenuto il terzo motivo inammissibile, sia perché non denunciava un vero omesso esame di fatto storico decisivo, sia perché precluso dalla doppia conforme, oltre che per mancata riproduzione dell'atto di appello e per il fatto che la sentenza di merito aveva comunque esaminato il gravame nel merito. La società ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La Corte lo richiama come base del controllo automatizzato IVA; nel caso di mancato versamento, non comporta l'obbligo di una previa notifica di avviso bonario ai fini della successiva cartella.
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È citato dalla ricorrente, ma la Corte ribadisce che la cartella e il ruolo, in quanto atti vincolati e predeterminati, non richiedono la sottoscrizione né la prova di una specifica firma dirigenziale, se non è dubbia la riferibilità dell'atto all'amministrazione.
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È evocato dalla ricorrente per sostenere la nullità per difetto di sottoscrizione; la Corte chiarisce che la disciplina della sottoscrizione degli avvisi di accertamento non è direttamente pertinente alla cartella di pagamento e, comunque, non richiede la qualifica dirigenziale del firmatario.
art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La Corte richiama l'orientamento secondo cui non prevede sanzioni per l'omessa sottoscrizione del ruolo, operando la presunzione di riferibilità dell'atto all'organo amministrativo.
art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
È richiamato per affermare che la cartella è predisposta secondo un modello approvato che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo l'intestazione.
art. 21-octies l. 7 agosto 1990, n. 241
La Corte lo richiama per affermare l'irrilevanza dei vizi invalidanti in presenza di atto vincolato e di assenza di margini di discrezionalità nella formazione del ruolo.
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È menzionato dalla ricorrente in relazione al requisito di specificità dell'appello nel processo tributario; la Corte osserva che, nel caso concreto, la sentenza d'appello ha comunque esaminato il gravame nel merito.
art. 348-ter c.p.c.
È richiamato per affermare la preclusione del motivo di omesso esame in presenza di doppia conforme di merito, nella disciplina all'epoca vigente.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Sono le norme processuali invocate per i motivi di ricorso; la Corte qualifica i primi due motivi come inammissibili anche per cumulo di censure e il terzo come inammissibile perché non integrava un vero vizio di omesso esame.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato nel dispositivo per le conseguenze economiche del rigetto del ricorso, con applicazione dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Massime di principio
- Nel procedimento di controllo automatizzato o formale relativo a omessi versamenti, la cartella di pagamento può essere legittimamente emessa senza previa notifica di un avviso bonario, quando la comunicazione preventiva non è prescritta dalla disciplina applicabile.
- La contestazione sulla mancata notificazione dell'atto presupposto non è utile se l'atto presupposto non era dovuto; in tal caso manca l'interesse a dolersi della sua omissione.
- Il ruolo d'imposta e la cartella di pagamento sono atti vincolati e, in mancanza di una specifica previsione legale, l'assenza di sottoscrizione non determina invalidità dell'atto, operando la presunzione di riferibilità all'ufficio da cui promana.
- Chi contesta la sottoscrizione di un atto tributario non può limitarsi a deduzioni generiche sulla legittimità del firmatario, ma deve allegare e provare elementi specifici e concreti idonei a superare la presunzione di legittima provenienza.
- Nel processo tributario il motivo di ricorso deve essere specifico e autonomo: la censura cumulativa che mescola violazioni di legge e vizi motivazionali senza consentire di distinguere le doglianze è inammissibile.
- In presenza di doppia conforme di merito, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilmente dedotto se la censura tende in realtà a sollecitare una nuova valutazione del merito.
- Quando la sentenza d'appello esamina effettivamente i motivi di gravame, non è configurabile un vizio di motivazione apparente solo perché il giudice non abbia accolto le censure della parte appellante.
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