Cassazione Civile, Ordinanza n. 15434/2022 del 13/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell’intervenuta definizione agevolata della controversia tributaria ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e, poiché entro il 31 dicembre 2020 non è stata presentata istanza di trattazione da alcuna parte e non risulta un diniego della definizione, ha dichiarato l’estinzione del processo. Le spese sono state poste a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società per la rettifica, ai fini IRES, della dichiarazione relativa all’anno 2009, con riferimento ai redditi del 2008. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello dell’Ufficio; l’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma dal testo non emergono nel dettaglio i singoli motivi di impugnazione. Nel corso del giudizio di legittimità, la società contribuente ha depositato istanza di definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, documentando il versamento della prima rata entro il termine previsto. Nessuna delle parti ha poi chiesto la trattazione entro il 31 dicembre 2020 e non risulta un diniego dell’Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
art. 6, commi 8, 9, 10, d.l. 23 ottobre 2018 n. 119
La documentazione prodotta dalla contribuente è stata ritenuta idonea a dimostrare l’avvenuta definizione agevolata della lite.
art. 6, comma 10, d.l. 23 ottobre 2018 n. 119
«Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tale caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino la 31 dicembre 2020»
La Corte ha richiamato la regola per cui, presentata la domanda e il pagamento della prima rata, il processo resta sospeso fino al termine finale previsto dalla norma.
art. 6, comma 12, d.l. 23 ottobre 2018 n. 119
«L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.»
La Corte ha rilevato che nel caso concreto non risultava notificato alcun diniego della definizione agevolata.
art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018 n. 119
«In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate»
La mancata presentazione dell’istanza di trattazione entro il termine finale ha determinato la declaratoria di estinzione del processo; le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie definibili ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, il deposito della domanda di definizione agevolata e della prova del pagamento della prima rata consente la sospensione del processo secondo la disciplina speciale.
- Se entro il termine finale previsto dalla norma non viene presentata istanza di trattazione dalla parte interessata e non risulta un diniego della definizione, il giudizio si estingue.
- L’estinzione del processo per definizione agevolata comporta che le spese restino a carico della parte che le ha anticipate.
- Ai fini della declaratoria di estinzione, ciò che conta è il riscontro documentale della definizione agevolata e la mancata attivazione processuale entro il termine normativamente fissato.
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