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Ordinanza

Ordinanza n. 123/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento -dell’atto di proclamazione degli eletti di cui al verbale del 9 gennaio 2026 dell’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d’Appello di Bari, con cui sono stati proclamati gli eletti alla carica di Consigliere Regionale della Puglia, all’esito delle elezioni del 23 e 24 novembre 2025, nella parte in cui sono stati attribuiti esclusivamente 2 seggi alla lista del “Partito Democratico” nella circoscrizione provinciale di Lecce anziché i 3 seggi spettanti in applicazione della normativa vigente; -del verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale Regionale presso la Corte d’Appello di Bari del 7, 8 e 9 gennaio 2026, relativo alle elezioni del Consiglio Regionale del 23 e 24 novembre 2025, nella parte in cui sono stati attribuiti esclusivamente 2 seggi alla lista del “Partito Democratico” nella circoscrizione provinciale di Lecce e di tutti gli atti agli stessi presupposti, connessi e consequenziali; per la conseguente correzione dei risultati elettorali, con rideterminazione della ripartizione dei seggi spettanti al “Partito Democratico” tra le circoscrizioni provinciali, con attribuzione di n. 3 seggi nella circoscrizione provinciale di Lecce; e per l’accertamento del diritto del ricorrente ad essere proclamato eletto alla carica di consigliere regionale, poiché collocato al terzo posto della graduatoria circoscrizionale di lista.

Giustizia amministrativa202600231

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaRito elettorale

Atto impugnato: atto di proclamazione degli eletti e verbali delle operazioni dell'Ufficio Centrale Regionale relativi alle elezioni regionali pugliesi del 23 e 24 novembre 2025, nella parte relativa all'attribuzione di due seggi anziché tre alla lista del Partito Democratico nella circoscrizione di Lecce

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli atti di proclamazione degli eletti e i verbali delle operazioni elettorali, sostenendo che alla lista del Partito Democratico spettassero tre seggi nella circoscrizione provinciale di Lecce, anziché i due attribuiti, con conseguente diritto del candidato, terzo nella graduatoria circoscrizionale di lista, a essere proclamato consigliere regionale. Nel corso del giudizio, a seguito di un precedente decreto istruttorio, la Regione Puglia ha depositato il verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Regionale relativo alle elezioni, comprensivo della dichiarazione di proclamazione degli eletti e degli allegati, chiedendo anche l'autorizzazione al deposito di una copia conforme in formato cartaceo.

La decisione

Il TAR non ha deciso il merito dell'impugnazione elettorale né la spettanza del seggio. Ha autorizzato, ai sensi dell'art. 9, comma 8, dell'Allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato 28 luglio 2021, il deposito presso la segreteria della Sezione di una copia conforme cartacea del verbale delle operazioni dell'Ufficio Centrale Regionale, ritenendo che tale modalità potesse agevolare la consultazione della documentazione da parte del collegio giudicante. Ha inoltre ordinato alla segreteria di comunicare l'ordinanza alle parti e di menzionare il deposito cartaceo nell'indice del fascicolo telematico.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 8, Allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato 28 luglio 2021

    Nel corso del giudizio, il giudice può, per specifiche e motivate ragioni tecniche, ordinare o autorizzare il deposito di copia cartacea o su supporto informatico ovvero su diverso supporto di singoli atti e documenti.

    La disposizione consente al giudice di autorizzare il deposito cartaceo di singoli atti o documenti quando sussistano specifiche ragioni tecniche; nel caso concreto, l'agevolazione della consultazione da parte del collegio è stata ritenuta ragione sufficiente.

  • art. 55, commi 7 e 8, c.p.a.

    La disposizione è richiamata nel testo quale ipotesi cui si applicano le medesime modalità tecniche di deposito autorizzato.

  • art. 136, comma 2, c.p.a.

    La disposizione è richiamata nel testo nell'ambito della disciplina delle deroghe al deposito telematico.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo telematico, il giudice può autorizzare, per specifiche e motivate ragioni tecniche, il deposito cartaceo di singoli atti o documenti quando tale modalità agevoli concretamente l'esame del fascicolo da parte del collegio.
  • Quando è autorizzato il deposito cartaceo di un documento nel processo amministrativo telematico, la segreteria deve darne menzione nell'indice del fascicolo telematico.

Come è indicizzato

MaterieOperazioni elettorali e proclamazioneIstruttoria processualeProcesso amministrativo telematico
RamiElezioniProcesso amministrativo

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