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Ordinanza

Ordinanza n. 2230/2026 - Roma, Sezione 1B

per l’accertamento del diritto del Col. -OMISSIS- ad ottenere la liquidazione degli importi a lui dovuti a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, per l'insorgenza del “linfoma non Hodgkin a grandi cellule a fenotipo B” riconosciuto causa di servizio sulla base del decreto del Ministero della Difesa n. -OMISSIS- del 24.02.2003 (doc. 1/f)

Giustizia amministrativa202207068

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza istruttoriaAzione di accertamento

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto un'azione di accertamento volta a ottenere la liquidazione degli importi dovuti a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, per l'insorgenza di una patologia ematologica riconosciuta dipendente da causa di servizio con decreto del Ministero della Difesa. Nel corso del giudizio, il TAR aveva già nominato un consulente tecnico d'ufficio, che aveva accettato l'incarico e ha chiesto di potersi avvalere di un ausiliario specialista in ematologia.

La decisione

Il TAR, riservata ogni decisione sulle questioni di rito e di merito, ha accolto l'istanza del consulente tecnico d'ufficio e lo ha autorizzato ad avvalersi dell'ausiliario specialista in ematologia indicato nell'istanza. Il collegio ha precisato che l'incarico di CTU resta attribuito esclusivamente al consulente già nominato, anche quanto alle responsabilità tecniche e alle competenze economiche; l'incarico non assume natura collegiale e il CTU mantiene la direzione dei rapporti e la responsabilità dell'attività dell'ausiliario. È stata confermata la pubblica udienza del 14 ottobre 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi e di ogni informazione idonea a rivelare lo stato di salute delle parti o di altre persone citate.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione e l'oscuramento dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Il consulente tecnico d'ufficio può essere autorizzato ad avvalersi di un ausiliario dotato di una competenza specialistica necessaria per lo svolgimento dell'indagine tecnica.
  • L'autorizzazione all'ausilio specialistico non trasforma l'incarico individuale di consulenza tecnica in un incarico collegiale: il CTU nominato conserva in via esclusiva l'incarico, la responsabilità tecnica, la gestione dei rapporti con l'ausiliario e la responsabilità delle sue attività, nonché la titolarità delle competenze economiche.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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