Cassazione Civile, Ordinanza n. 37057/2021 del 26/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal diniego opposto dall'Agenzia delle Entrate alla domanda di definizione agevolata di una lite fiscale presentata da una società, lite avente ad oggetto un avviso di rettifica e liquidazione di maggiore imposta di registro relativo al valore dichiarato in un atto di compravendita di ramo d'azienda. L'Ufficio aveva negato la definizione sul presupposto che la sentenza resa sulla lite principale fosse già passata in giudicato il 27 giugno 2011, quindi prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 98 del 2011. La CTR aveva invece ritenuto definibile la lite perché, alla data del 1 maggio 2011 indicata nella formulazione originaria della norma, la sentenza non era ancora passata in giudicato e il termine per impugnarla doveva considerarsi sospeso fino al 30 giugno 2012. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 12, D.L. n. 98 del 2011, in combinato disposto con l'art. 11 preleggi, sostenendo che la lite poteva essere definita solo se ancora pendente alla data di entrata in vigore della norma, cioè il 6 luglio 2011, e che il giudicato sopravvenuto tra il 1 maggio 2011 e il 5 luglio 2011 rendeva ormai preclusa la definizione. La società ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale sulle spese di merito, lamentando la mancata rifusione nonostante la vittoria nei gradi di merito.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale della società, ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito senza rinvio, ha rigettato l'originario ricorso della contribuente contro il diniego di definizione agevolata. Ha inoltre compensato le spese del doppio grado di merito e del giudizio di legittimità, valorizzando il recente consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale sulla questione.
Norme richiamate
art. 39, comma 12, D.L. 6 luglio 2011, n. 98
testo originario con riferimento alle liti pendenti alla data del 1 maggio 2011
La lite è definibile solo se ancora pendente alla data di entrata in vigore della norma; il solo richiamo al 1 maggio 2011 non consente di includere controversie già esaurite prima del 6 luglio 2011.
art. 11 disp. prel. c.c.
È richiamato per escludere un'applicazione retroattiva della disciplina sopravvenuta a rapporti già esauriti.
art. 39, comma 12, lett. c), D.L. 6 luglio 2011, n. 98
La sospensione dei termini per impugnare è irrilevante quando il giudicato si è già formato prima dell'entrata in vigore della norma.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del motivo di ricorso per dedotta violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Nelle disposizioni di definizione agevolata delle liti fiscali, il requisito della pendenza della controversia va verificato non solo alla data storica indicata dalla norma, ma anche alla data di entrata in vigore della disciplina, poiché la norma non può incidere su rapporti già esauriti.
- Il giudicato sopravvenuto tra la data di riferimento fissata dalla legge e l'entrata in vigore della norma preclude la definizione agevolata della lite.
- La sospensione dei termini di impugnazione prevista dalla disciplina sulla definizione agevolata non può riaprire o rendere definibile una controversia per la quale il giudicato si sia già formato.
- Quando la questione è di puro diritto e non occorrono ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito rigettando l'originario ricorso.
- In presenza di un orientamento giurisprudenziale di recente consolidamento, le spese dei gradi di merito e di legittimità possono essere compensate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36771/2021 del 26/11/2021
- ordinanza_civile · 26 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36821/2021 del 26/11/2021
- ordinanza_civile · 26 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36822/2021 del 26/11/2021
- ordinanza_civile · 26 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36823/2021 del 26/11/2021
- ordinanza_civile · 26 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36824/2021 del 26/11/2021
- ordinanza_civile · 26 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36825/2021 del 26/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →