Sentenza n. 306/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento - della nota del Comune di Olbia del 18 gennaio 2021, prot. n. AOO.c_g015.15/01/2021.0006384, recante “rigetto dell'istanza e dichiarazione dei requisiti soggettivi ai sensi dell'art.182, comma 2 del d.l 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativa alla concessione demaniale marittima n. 317 del 20 maggio 2004 (reg. n. 1350) di mq 162,00 per posa ombrelloni, sdraio e mq 12 per torretta di avvistamento. Sita in località Golfo di Marinella, nel Comune di Olbia” (in realtà, nell'oggetto del provvedimento impugnato è contenuto un refuso; la ricorrente è infatti titolare della concessione di cui alla determina n. 204 del 19 aprile 2004 (reg. n. 94) avente ad oggetto area demaniale sita in località Spiaggia Ira) nonché per l’annullamento per quanto di ragione - della determinazione n. 5650 del 31 dicembre 2020 del Comune di Olbia “avente ad oggetto: proroga tecnica al 31 dicembre 2021 della scadenza delle concessioni demaniali marittime vigenti alla data di entrata in vigore dell'art. 1, comma 18, Legge 26 febbraio 2010, n. 25, di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 194, presenti nel territorio comunale di Olbia”; - dell'avviso del Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di Olbia del 20 gennaio 2021; nonché per l’annullamento per quanto occorrer possa - della nota del Comune di Olbia del 7 dicembre 2020 recante preavviso ex art. 10-bis e relativa all'istanza di prolungamento della c.d.m. n. 445/2004.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, preso atto della dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. Non è stata quindi esaminata la legittimità degli atti impugnati né sono stati scrutinati i motivi di ricorso. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in considerazione della peculiarità del caso e della complessità in fatto della controversia.
Atto impugnato: rigetto dell'istanza relativa al prolungamento di una concessione demaniale marittima, unitamente agli atti comunali presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la nota del Comune di Olbia del 18 gennaio 2021, recante il rigetto dell'istanza e la dichiarazione dei requisiti soggettivi ai sensi dell'art. 182, comma 2, del d.l. n. 34/2020, relativa a una concessione demaniale marittima per la posa di ombrelloni, sdraio e una torretta di avvistamento. Nell'epigrafe è precisato che l'oggetto del provvedimento conteneva un refuso quanto all'individuazione della concessione e dell'area demaniale. Sono stati inoltre impugnati, per quanto di ragione, la determinazione comunale di proroga tecnica al 31 dicembre 2021 delle concessioni demaniali marittime vigenti, l'avviso comunale del 20 gennaio 2021 e, per quanto occorrer potesse, il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990 del 7 dicembre 2020. Dal testo non risultano esposti in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio, con nota del 22 dicembre 2025, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse
La disposizione è stata applicata per dichiarare l'improcedibilità del ricorso a seguito della sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nell'ambito della decisione definitoria.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato dal giudice in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria.
art. 10-bis l. 241/1990
Indicato quale base normativa del preavviso di rigetto impugnato, senza ulteriore esame nel merito.
art. 182, comma 2, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla l. 17 luglio 2020, n. 77
Richiamato nel titolo della nota comunale di rigetto relativa alla dichiarazione dei requisiti soggettivi per la concessione demaniale marittima; la norma non è stata interpretata nel merito.
art. 1, comma 18, l. 26 febbraio 2010, n. 25, di conversione del d.l. 30 dicembre 2009, n. 194
proroga tecnica al 31 dicembre 2021
Richiamato nella determinazione comunale relativa alla proroga tecnica delle concessioni demaniali marittime; la questione non è stata esaminata nel merito.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara, nel corso del giudizio, di non avere più interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esame della legittimità degli atti impugnati.
- La sopravvenuta carenza di interesse determina l'improcedibilità della domanda di annullamento anche quando il giudizio riguardi atti relativi a una concessione demaniale marittima, se non residua un'utilità concreta e attuale derivante dalla pronuncia.
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