Cassazione Civile, Ordinanza n. 28757/2022 del 04/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratrice)
La controversia
La controversia nasce dal ricorso proposto da una lavoratrice nei confronti di un'associazione nazionale, con domanda di accertamento della nullità/illegittimità di una serie di contratti a progetto e di dichiarazione dell'esistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 5 ottobre 2007 al 12 giugno 2015, con condanna al pagamento delle differenze retributive e del TFR. In appello l'associazione ha contestato che il rapporto fosse imputabile alla struttura nazionale, sostenendo che i contratti erano stati stipulati con la struttura regionale (Codici Lazio), che, a suo dire, sarebbe soggetto distinto e autonomo rispetto all'associazione nazionale. Nel ricorso per cassazione la stessa associazione ha articolato tre motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., per non avere i giudici valutato contratti, buste paga e ulteriori documenti, ritenendo l'assenza di autonomia giuridica del livello regionale sulla sola base dello statuto; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 36 c.c., sostenendo che le articolazioni territoriali con autonomia patrimoniale e organizzativa dovrebbero essere considerate associazioni non riconosciute distinte; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova, assumendo che mancasse prova dell'attività svolta in favore dell'associazione nazionale prima del 2009 e che i contratti anteriori fossero tutti riconducibili a Codici Lazio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, in presenza di doppia conforme, non è deducibile il vizio di omesso esame di fatti decisivi quando la decisione di appello confermi quella di primo grado sul medesimo impianto logico-argomentativo, anche se con argomenti ulteriori. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché formulato in modo generico, senza specificare quali precise affermazioni di diritto della sentenza impugnata sarebbero in contrasto con l'art. 36 c.c. e con la giurisprudenza di legittimità. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché, sotto l'apparente denuncia di violazione dell'art. 2697 c.c., mirava in realtà a contestare nuovamente la titolarità del rapporto in capo all'associazione nazionale e non coglieva la ratio decidendi, fondata sull'esclusiva riferibilità dei contratti alla struttura nazionale e sulla conversione automatica del rapporto ai sensi dell'art. 69, comma 1, d.lgs. 276/2003. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
art. 36 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'autonomia giuridica delle articolazioni territoriali; la Corte non entra nel merito della norma, ma rileva che la censura è formulata in modo generico e non specifico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.
art. 2697 c.c.
La Corte precisa che la violazione della regola sull'onere della prova è configurabile solo se il giudice abbia attribuito l'onere probatorio a una parte diversa da quella gravata; nel caso concreto, il motivo è inammissibile perché in realtà mira a contestare la titolarità del rapporto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo è inammissibile in presenza di doppia conforme, poiché non è denunciabile l'omesso esame di fatti decisivi quando appello e primo grado si fondano sul medesimo iter logico-argomentativo, anche con argomenti aggiuntivi in appello.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura per violazione di legge richiede l'indicazione puntuale delle norme violate e specifiche argomentazioni sul contrasto tra sentenza e regole di diritto; la mera deduzione astratta è insufficiente.
art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.
Richiamato per affermare l'inammissibilità del motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. in caso di doppia conforme.
art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003
La sentenza impugnata è richiamata come fondata sulla conversione automatica del rapporto di lavoro a progetto illegittimo in rapporto subordinato a tempo indeterminato, senza alternative qualificatorie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In presenza di "doppia conforme", il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è deducibile in cassazione quando la decisione di appello conferma quella di primo grado sul medesimo nucleo argomentativo, anche se aggiunge ulteriori ragioni di conferma.
- La censura di violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. è inammissibile se si limita ad affermazioni astratte e non indica in modo specifico quali passaggi della sentenza contrastino con la norma invocata o con l'interpretazione giurisprudenziale consolidata.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia ripartito erroneamente l'onere della prova tra le parti; non è consentito usare tale motivo per riproporre contestazioni di merito sulla titolarità del rapporto o sulla valutazione delle prove.
- Quando lo statuto di un'associazione prevede che le strutture territoriali siano mere articolazioni interne dell'associazione nazionale, la riferibilità del rapporto giuridico va valutata sulla base dell'imputazione sostanziale del rapporto e non sulla sola autonomia amministrativa o fiscale delle articolazioni locali.
- Se il giudice di merito accerta l'illegittimità di un contratto a progetto e applica la disciplina sanzionatoria di conversione prevista dalla legge, la contestazione in cassazione deve confrontarsi con quella specifica ratio decidendi e non può limitarsi a rimettere in discussione, in modo generico, la prova dell'attività svolta o la titolarità del rapporto.
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