Cassazione Civile, Ordinanza n. 21263/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dall'iscrizione d'ufficio di un'avvocata alla Gestione separata INPS per i redditi da lavoro autonomo percepiti negli anni 2009 e 2010, con conseguente pretesa contributiva e applicazione di sanzioni. La Corte d'appello aveva ritenuto legittima l'iscrizione e il debito contributivo, ma aveva qualificato la condotta come mera omissione contributiva e non come evasione, escludendo il dolo di occultamento del reddito perché l'interessata aveva dichiarato i redditi ai fini fiscali e l'omesso versamento si collocava in un periodo di incertezza interpretativa e giurisprudenziale sull'obbligo contributivo. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione dell'art. 116, comma 8, lett. b), L. n. 388/2000, sostenendo che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi integrasse indici di dolo e quindi evasione contributiva. La parte privata e l'agente della riscossione sono rimasti intimati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura dell'INPS mirasse a contestare un apprezzamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale, la quale aveva escluso l'intenzione di occultare il reddito valorizzando la dichiarazione fiscale dei redditi e il contesto di incertezza normativa e giurisprudenziale. La Corte ha richiamato un precedente conforme e ha osservato che il ricorso non indicava alcun fatto storico omesso e decisivo, nei limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. È stata anche esclusa l'applicazione della pronuncia della Corte costituzionale n. 104/2022, poiché la parte privata era rimasta intimata e la sua applicazione avrebbe operato in danno del ricorrente, in violazione del divieto di reformatio in peius.
Norme richiamate
art. 116, comma 8, lett. b), L. n. 388/2000
norma invocata dall'INPS per sostenere la configurabilità dell'evasione contributiva in presenza di dolo di occultamento del reddito; la Corte non ne accoglie la lettura perché la censura mira a sovvertire un accertamento in fatto già compiuto dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
art.360, co.1, n.5 c.p.c.
il motivo è inammissibile quando non deduce un fatto storico omesso e decisivo, ma si limita a contestare la valutazione di merito sulla volontà di occultamento.
art. 136 Cost.
richiamato per escludere l'applicabilità, nel caso concreto, della pronuncia della Corte costituzionale n. 104/2022 in danno della parte ricorrente.
artt. 2909 e 324 c.p.c.
evocati nel riferimento al divieto di reformatio in peius, come limite all'applicazione della pronuncia costituzionale in danno del ricorrente.
Massime di principio
- In tema di sanzioni contributive, la distinzione tra omissione ed evasione dipende dall'accertamento del dolo di occultamento del reddito o della base imponibile; la mera mancata compilazione di un quadro dichiarativo non basta di per sé a dimostrare l'evasione se il reddito è stato comunque dichiarato fiscalmente.
- La censura in cassazione non può risolversi nella contestazione dell'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito; occorre invece indicare uno specifico fatto storico omesso e decisivo, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
- Quando la disciplina contributiva è connotata da obiettiva incertezza interpretativa e da oscillazioni giurisprudenziali, tale contesto può rilevare nell'escludere la volontà fraudolenta di non versare i contributi.
- Le pronunce sopravvenute, anche della Corte costituzionale, non possono essere applicate in modo da peggiorare la posizione del solo ricorrente quando gli altri soggetti interessati siano rimasti intimati, se ciò determinerebbe una reformatio in peius.
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