Sentenza n. 1186/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: previo rinvio pregiudiziale alla corte di giustizia delle questioni infra illustrate 1) in tesi, accertare che il rapporto concessorio di cui è titolare la ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla corte di giustizia, sez. vi, 7 dicembre 2000, telaustria verlags gmbh, c-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un'attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la direttiva 2006/123/ce del parlamento europeo e del consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; c. l'art. 3, comma 1°, legge 5 agosto 2022, n. 118, nella parte in cui dispone la cessazione dell'efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 118/2022; d. i principi affermati in materia dalla sentenza n. 18/2021 dell'adunanza plenaria del consiglio di stato; 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 tfue, nonché con l'art. 17 della carta dei diritti fondamentali dell'unione europea, per condannare ex art. 34 primo comma lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla corte di giustizia nella sent. grossmania c-177/20, il comune a rilasciare a favore della ricorrente titoli concessori ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e del d.l. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da societa' bagno wanda s.n.c. di bertacca adriano & c. il 18/3/2024: dei seguenti atti: - deliberazione di giunta del comune di pietrasanta n. 486 del 28 dicembre 2023, avente ad oggetto «differimento dei termini di scadenza delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative al 31/12/2023 ai sensi della versione originaria dell'art. 3, comma 3, l. 5 agosto 2022, n. 118 (“legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”). atto di indirizzo»; - determinazione dirigenziale del comune di pietrasanta - direzione area servizi del territorio e alle imprese – ufficio demanio del 29 dicembre 2023, n. 2319, recante ad oggetto «differimento dei termini di scadenza delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative al 31 dicembre 2023 ai sensi della versione originaria dell'art. 3, comma 3, l. 5 agosto 2022, n. 118 (“legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”)»; - determinazione dirigenziale del comune di pietrasanta - direzione area servizi del territorio e alle imprese – ufficio demanio del 22 febbraio 2024, n. 308, recante ad oggetto «area servizi del territorio e alle imprese ufficio proponente: demanio oggetto: determinazione dirigenziale n. 2319 del 29.12.2023 avente ad oggetto "differimento dei termini di scadenza delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative al 31/12/2023 ai sensi della versione originaria dell'art. 3, comma 3, l. 5 agosto 2022, n. 118 (“legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”)." – precisazioni»; e per l'annullamento per quanto occorrer possa dei seguenti atti: - determinazione dirigenziale del comune di pietrasanta - direzione area servizi del territorio e alle imprese – ufficio demanio del 9 dicembre 2023, n. 2216, recante ad oggetto «rideterminazione dei termini di scadenza delle concessioni demaniali marittime ai sensi della legge 5 agosto 2022, n. 118 – presa d'atto»; - nota del comune di pietrasanta – ufficio demanio marittimo del 1° febbraio 2023, id 1611988, recante ad oggetto «determinazione dirigenziale n. 2216 del 19 dicembre 2022. precisazioni»; nonché per accogliere le seguenti domande previo rinvio pregiudiziale alla corte di giustizia delle questioni infra illustrate, nonché previa rimessione alla corte costituzionale delle questioni di legittimità di seguito esposte in quanto rilevanti e non manifestamente infondate 1) in tesi, accertare che il rapporto concessorio di cui è titolare la ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla corte di giustizia, sez. vi, 7 dicembre 2000, telaustria verlags gmbh, c-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un'attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la direttiva 2006/123/ce del parlamento europeo e del consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; c. l'art. 3, co. 1°, l. 5 agosto 2022, n. 118, nella parte in cui dispone la cessazione dell'efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima l. n. 118/2022; d. i principi affermati in materia dalla sent. n. 17/2021 dell'adunanza plenaria del consiglio di stato; 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 tfue, nonché con l'art. 17 della carta dei diritti fondamentali dell'unione europea, per condannare ex art. 34 primo co. lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla corte di giustizia nella sent. grossmania c-177/20, il comune di pietrasanta a rilasciare a favore della ricorrente titoli concessori ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e del d.l. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da societa' bagno wanda s.n.c. di bertacca adriano & c. il 20\3\2025 : dei seguenti atti: - deliberazione di giunta del comune di pietrasanta 30 dicembre 2024 n. 486, recante ad oggetto «differimento dei termini di scadenza delle concessioni demaniali marittime al 30 settembre 2027 ai sensi della legge 5 agosto 2022, n. 118, così come modificata dal decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 2024, n. 166 - indirizzi»; - determinazione dirigenziale – area servizi del territorio e alle imprese – suap 31 dicembre 2024 n. 2169, recante ad oggetto «differimento dei termini di scadenza delle concessioni demaniali marittime al 30 settembre 2027 ai sensi della legge 5 agosto 2022, n. 118, così come modificata dal decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 2024, n. 166»; - determinazione dirigenziale – area servizi del territorio e alle imprese – demanio 26 febbraio 2025 n. 309, recante ad oggetto «avvio del procedimento volto alla pubblicazione dei bandi di gara per l’affidamento in concessione di aree demaniali marittime»; nonché per accogliere le seguenti domande previo rinvio pregiudiziale alla corte di giustizia delle questioni infra illustrate, nonché previa rimessione alla corte costituzionale delle questioni di legittimità di seguito esposte in quanto rilevanti e non manifestamente infondate 1) in tesi, accertare che il rapporto concessorio di cui è titolare la ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla corte di giustizia, sez. vi, 7 dicembre 2000, telaustria verlags gmbh, c-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un’attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l’obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la direttiva 2006/123/ce del parlamento europeo e del consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; c. l’art. 3, co. 1°, l. 5 agosto 2022, n. 118, come modificato dall’art. 1 lett. a) n. 1 del d.l. 16 settembre 2024 n. 131, nella parte in cui dispone la cessazione dell’efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data del 30 settembre 2027; d. i principi affermati in materia dalla sent. n. 17/2021 dell’adunanza plenaria del consiglio di stato; 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 tfue, nonché con l’art. 17 della carta dei diritti fondamentali dell’unione europea, per condannare ex art. 34 primo co. lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla corte di giustizia nella sent. grossmania c-177/20, il comune di pietrasanta a rilasciare a favore della ricorrente titoli concessori ai sensi dell’art. 36 cod. nav. e del d.l. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti comunali di differimento e rideterminazione della scadenza delle concessioni demaniali marittime, nonché atti di avvio delle procedure di gara per l’affidamento delle aree demaniali marittime
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società concessionaria ha impugnato, con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, gli atti del Comune di Pietrasanta relativi alla scadenza e al differimento delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, nonché l’atto di avvio del procedimento per la pubblicazione dei bandi di gara. Ha sostenuto che il proprio rapporto concessorio, sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, dovesse essere qualificato come rapporto pluriennale di durata indefinita e non fosse quindi soggetto ai principi di trasparenza e concorrenza affermati dalla giurisprudenza europea, alla direttiva 2006/123/CE, alla cessazione dell’efficacia prevista dall’art. 3, comma 1, della legge n. 118/2022 e ai principi dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato. Ha inoltre chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, la disapplicazione della normativa nazionale ritenuta incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE e con l’art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché la condanna del Comune al rilascio di nuovi titoli concessori con previsione del rinnovo senza soluzione di continuità. Nei motivi aggiunti sono state riproposte le medesime domande in relazione agli atti comunali adottati nel 2023, nel 2024 e nel 2025, inclusi quelli relativi al differimento della scadenza al 30 settembre 2027 e all’avvio delle gare.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. Alla pubblica udienza del 10 giugno 2026 nessuna parte è comparsa; la ricorrente aveva depositato una dichiarazione attestante il venir meno dell’interesse alla decisione e chiedendo la compensazione delle spese, mentre le amministrazioni resistenti avevano preso atto della sopravvenuta improcedibilità e chiesto anch’esse una pronuncia favorevole sulle spese. Il Collegio, rilevato congiuntamente il venir meno dell’interesse alla decisione, non ha esaminato nel merito le censure, le questioni di compatibilità con il diritto dell’Unione europea, le richieste di rinvio pregiudiziale o di rimessione alla Corte costituzionale, né la legittimità degli atti impugnati. Le spese sono state compensate in ragione della complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale della materia.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, l. 5 agosto 2022, n. 118
la cessazione dell’efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima legge
La norma è stata richiamata dalla ricorrente per contestarne l’applicazione al proprio rapporto concessorio; il TAR non ne ha esaminato il merito per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 3, comma 1, l. 5 agosto 2022, n. 118, come modificato dall’art. 1, lett. a), n. 1, d.l. 16 settembre 2024, n. 131, convertito dalla l. 14 novembre 2024, n. 166
la cessazione dell’efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data del 30 settembre 2027
La disciplina è stata richiamata con riferimento agli atti comunali più recenti; il giudice non ha pronunciato sulla sua legittimità o applicabilità.
art. 36 cod. nav.
Indicato dalla ricorrente quale base normativa per il rilascio di nuovi titoli concessori con rinnovo senza soluzione di continuità; la domanda non è stata esaminata.
art. 34, comma 1, lett. c) ed e), c.p.a.
Invocato dalla ricorrente per ottenere una pronuncia di condanna del Comune al rilascio di titoli concessori; la relativa richiesta è rimasta assorbita dalla dichiarazione di improcedibilità.
artt. 49, 56 e 63 TFUE
Richiamati dalla ricorrente quale parametro europeo per chiedere la disapplicazione della normativa nazionale; il TAR non ha esaminato la questione.
art. 17 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Invocato quale parametro di tutela del diritto di proprietà; il giudice non ha affrontato la relativa questione.
direttiva 2006/123/CE
La ricorrente ne ha contestato l’applicabilità al rapporto concessorio; nessuna decisione di merito è stata adottata.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, il ricorrente dichiara il venir meno dell’interesse alla decisione e tale sopravvenuta carenza di interesse è riconosciuta anche dalla parte resistente, il ricorso e gli eventuali motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili senza esame delle censure di merito.
- La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse impedisce al giudice di pronunciarsi sulle questioni sostanziali e pregiudiziali non più necessarie, comprese le richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea e di rimessione alla Corte costituzionale.
- La complessità dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale della materia può giustificare la compensazione integrale delle spese di giudizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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