Parere n. 1464/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, con istanza cautelare, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor Andrea Di Lazzaro contro il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (ora Ministero dell’università e della ricerca), l’Università degli Studi del Molise, l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e l’Università degli Studi di Foggia e nei confronti dei signori Sara Sirressi e Vincenzo Leone: 1. per l’annullamento: - della graduatoria unica del concorso per l'ammissione al corso di laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l’a.a. 2012/2013 dell'Università del Molise, dell’Università degli Studi di Bari pubblicate, rispettivamente, il 17 settembre 2012, approvata dal Rettore dell'Università del Molise con D.R. n. 2543/2011 del 17 settembre 2012; il 17 settembre 2012, approvata dal Rettore dell'Università di Bari il 17 settembre 2012 con D.R. 4517, nonché quella dell'Università di Foggia ove esistente e ove approvata dal Rettore dell'Ateneo e quella unica pubblicata sul sito del Cineca il 14 settembre 2012, nella quale risulta collocato oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammesso al corso; - dei successivi scorrimenti, nella parte in cui non considerano la sua iscrizione; - dei verbali della Commissione del concorso e di quelli delle sottocommissioni d'aula del 4 settembre 2012 e, in particolare, di quello n. 2, nella parte in cui viene dato atto che alle ore 13,00 la consegna dei plichi di concorso è avvenuta in ordine alfabetico nonché dopo aver verificato "la coerenza con il codice riportato sulla scheda anagrafica"; 2. nonché per l'accertamento del suo diritto di essere ammesso al corso di laurea in questione e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all'iscrizione opposta; 3. nonché per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione delle graduatorie e degli atti della procedura di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2012/2013, con domanda di ammissione al corso e risarcimento dei danni.
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente aveva contestato, con sedici motivi, la procedura selettiva per l’ammissione ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria presso le Università del Molise, di Bari e di Foggia. Le censure riguardavano, tra l’altro, la violazione della segretezza e dell’anonimato della prova, le modalità di consegna e abbinamento dei plichi, l’irregolare verbalizzazione delle operazioni concorsuali, il difetto di istruttoria e motivazione, la determinazione dei posti disponibili, la mancata applicazione di incrementi dei posti, l’incompetenza, la predeterminazione dei criteri di valutazione, la formulazione dei quesiti, la tutela dell’affidamento e la posizione dei candidati stranieri. Il ricorrente chiedeva l’annullamento delle graduatorie e degli scorrimenti, l’accertamento del diritto all’ammissione, l’ammissione in forma specifica e il risarcimento dei danni. Dopo l’accoglimento dell’istanza cautelare nel 2015 e l’ammissione temporanea al corso, nel 2021 il ricorrente ha conseguito la laurea in Medicina e chirurgia e si è iscritto all’Ordine dei medici. Nel 2026 ha quindi chiesto la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, domanda condivisa nella sostanza dal Ministero quanto al conseguimento della laurea.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere, secondo il principio del consolidamento. L’ammissione cautelare al corso ha consentito al ricorrente di completare gli studi e conseguire la laurea in Medicina e chirurgia il 13 ottobre 2021, dimostrando a posteriori il possesso delle capacità e delle idoneità che la prova di ammissione era diretta ad accertare. Il conseguimento del titolo ha fatto venir meno l’utilità concreta della decisione sulle censure rivolte alla graduatoria e agli atti concorsuali. È stata inoltre valorizzata l’assenza di un interesse delle amministrazioni resistenti all’invalidazione del percorso accademico ormai completato. Non sono stati esaminati nel merito i sedici motivi di ricorso né la domanda risarcitoria.
Osservazioni
Sopravvenuto conseguimento del titolo di studio
Dopo l’ammissione cautelare al corso, il ricorrente ha conseguito la laurea in Medicina e chirurgia il 13 ottobre 2021 e si è iscritto all’Ordine dei medici dal 27 ottobre 2021.
Cessazione della materia del contendere e principio del consolidamento
Il completamento degli studi ha dimostrato a posteriori il possesso delle capacità e delle idoneità che la prova di ammissione intendeva verificare, facendo venir meno l’interesse concreto alla decisione sulle graduatorie e sugli atti della selezione.
Assenza di interesse delle amministrazioni all’invalidazione del percorso accademico
Non risulta sussistere un interesse delle amministrazioni resistenti a ottenere l’invalidazione del percorso universitario ormai completato dal ricorrente.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
deposito diretto al Consiglio di Stato
La disposizione è richiamata quale base per il deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.
art. 30, comma 2, c.p.a.
condanna in forma specifica
È richiamato dal ricorrente quale fondamento della domanda di ammissione al corso in forma specifica, ma la domanda non è esaminata nel merito per la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, art. 7
È invocato dal ricorrente a sostegno delle censure relative alla segretezza della prova e alle modalità della procedura concorsuale; la questione non è esaminata nel merito.
d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, art. 14
È richiamato per le regole sui concorsi e sulla segretezza delle prove; il motivo non è esaminato nel merito.
d.m. 28 giugno 2012
Costituisce la disciplina della procedura di ammissione e delle modalità della prova per l’anno accademico 2012/2013; le relative censure sono assorbite dall’improcedibilità.
legge 2 agosto 1999, n. 264
È richiamata quale disciplina dell’accesso programmato ai corsi universitari e della determinazione dei posti; i motivi fondati su tale legge non sono esaminati nel merito.
art. 6-ter d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
È richiamato dal ricorrente in relazione alla determinazione del fabbisogno formativo e dei posti disponibili; la censura non è esaminata nel merito.
artt. 1, 3 e 6 l. 7 agosto 1990, n. 241
Sono richiamati per i principi di trasparenza, motivazione, istruttoria e corretto svolgimento del procedimento; le relative doglianze non sono esaminate nel merito.
Massime di principio
- Quando il ricorrente, ammesso cautelarmente a un corso universitario a numero programmato, completa il percorso di studi e consegue il relativo titolo, il giudizio sugli atti di ammissione può divenire improcedibile per cessazione della materia del contendere secondo il principio del consolidamento.
- Il conseguimento del titolo di studio può dimostrare a posteriori il possesso delle capacità e delle idoneità che la procedura selettiva era diretta ad accertare, facendo venir meno l’utilità concreta dell’annullamento della graduatoria e degli atti concorsuali.
- La sopravvenuta cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando il bene della vita perseguito con l’impugnazione sia stato sostanzialmente conseguito e non residui un interesse concreto e attuale alla decisione.
- Nel valutare la permanenza dell’interesse al ricorso dopo il completamento di un percorso accademico, assume rilievo anche l’assenza di un interesse dell’amministrazione all’invalidazione del percorso ormai concluso.
Improcedibilità del ricorso sull’ammissione a Medicina per conseguimento della laurea
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto contro gli atti della procedura di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2012/2013 presso le Università del Molise, di Bari e di Foggia. Il ricorrente contestava le graduatorie, gli scorrimenti e i verbali della commissione, chiedendo l’ammissione al corso e il risarcimento dei danni.
Premesse e svolgimento della procedura
Il ricorrente aveva dedotto sedici motivi di ricorso, concernenti principalmente:
- la violazione della segretezza e dell’anonimato della prova;
- le modalità di consegna dei plichi e di abbinamento con le schede anagrafiche;
- la verbalizzazione delle operazioni concorsuali;
- il difetto di istruttoria e di motivazione;
- la determinazione dei posti disponibili e la mancata applicazione di incrementi;
- l’incompetenza, la mancata predeterminazione dei criteri di valutazione e l’asserita irragionevolezza dei quesiti;
- la tutela dell’affidamento e la posizione dei candidati stranieri.
Il Ministero ha trasmesso la relazione istruttoria nel 2013. Dopo un primo parere interlocutorio, il Consiglio di Stato, con parere del 4 marzo 2015, aveva accolto l’istanza cautelare, ammettendo temporaneamente il ricorrente alla frequenza del corso fino alla decisione di merito.
Sopravvenienze rilevanti
Nel corso del procedimento il ricorrente ha completato il percorso universitario e ha conseguito la laurea in Medicina e chirurgia il 13 ottobre 2021. Il Ministero ha confermato il conseguimento del titolo nell’anno accademico 2020/2021. Il ricorrente ha inoltre riferito di essersi iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Campobasso dal 27 ottobre 2021.
Alla luce di tali circostanze, il ricorrente ha chiesto la declaratoria di improcedibilità del ricorso, pur formulando in subordine una richiesta di accoglimento nel merito.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto che il conseguimento della laurea abbia determinato la cessazione della materia del contendere secondo il principio del cosiddetto consolidamento. L’ammissione cautelare ha consentito al ricorrente di frequentare e completare il corso; il conseguimento del titolo ha dimostrato, sia pure a posteriori, il pieno possesso delle capacità e delle idoneità che la prova di ammissione era diretta a verificare.
La Sezione ha inoltre rilevato che non sussiste un interesse delle amministrazioni resistenti all’invalidazione del percorso accademico completato. Ne consegue il venir meno dell’utilità concreta di una pronuncia sulle censure rivolte alle graduatorie e agli altri atti della selezione.
Esito
Il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito i sedici motivi di ricorso né le domande di ammissione e risarcimento. Ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, richiamando precedenti della stessa giurisprudenza consultiva e giurisdizionale sul consolidamento della posizione del candidato ammesso cautelarmente e successivamente laureato.
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