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Sentenza

Sentenza del 04/10/2017 n. 5709 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazioni e controlli - Termini di decadenza - Raddoppio - Legge di stabilità 2016 - Applicazione retroattiva - Non opera.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la legittimità dell'utilizzo del raddoppio dei termini ordinari di decadenza per l'accertamento tributario previsto dall'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973. Il ricorrente sosteneva che la disciplina introdotta dall'art. 1, comma 132, della legge n. 208/2015 dovesse applicarsi anche retroattivamente, escludendo il raddoppio quando la denuncia del reato tributario fosse stata presentata o trasmessa oltre il termine ordinario di decadenza.

La decisione

La sentenza ha escluso l'applicazione retroattiva della legge n. 208/2015. La nuova regola, secondo cui il raddoppio non opera se la denuncia penale è presentata oltre il termine ordinario, non ha abrogato la disciplina transitoria prevista dall'art. 2 del d.lgs. n. 128/2015. Pertanto, per i periodi e gli accertamenti soggetti alla disciplina transitoria, il raddoppio dei termini resta applicabile secondo la normativa previgente. L'esito specifico del dispositivo non è riportato integralmente nel testo fornito; sul principio controverso prevale la tesi dell'Amministrazione finanziaria.

Norme richiamate

  • Legge n. 208/2015, art. 1, comma 132

    Il raddoppio dei termini di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600/1973 non opera qualora la denuncia del reato tributario sia presentata o trasmessa oltre l'ordinario termine di decadenza.

    La disposizione introduce una limitazione al raddoppio dei termini, ma non si applica retroattivamente nei casi regolati dalla disciplina transitoria previgente.

  • D.lgs. n. 128/2015, art. 2

    La norma transitoria conserva la disciplina precedente sul raddoppio dei termini per le situazioni già soggette al relativo regime; tale disciplina non è stata abrogata dalla legge di stabilità 2016.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 43

    Prevede i termini per l'accertamento delle imposte sui redditi e il relativo raddoppio nei casi collegati a violazioni penalmente rilevanti, secondo la disciplina applicabile ratione temporis.

Massime di principio

  • Le modifiche legislative che restringono il raddoppio dei termini di accertamento non si applicano automaticamente agli accertamenti relativi a periodi anteriori: occorre verificare la disciplina transitoria.
  • Quando una nuova norma non abroga espressamente una disciplina transitoria, quest'ultima continua a governare le fattispecie già ricadenti nel suo ambito di applicazione.
  • Per valutare la tempestività di un accertamento occorre individuare la normativa vigente nel periodo d'imposta interessato e verificare la data della denuncia penale rispetto al termine ordinario.
  • La sola presentazione tardiva della denuncia non comporta necessariamente l'inapplicabilità del raddoppio se, in base alla disciplina transitoria applicabile, il rapporto resta regolato dalle norme precedenti.

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