Cassazione Penale, Sentenza n. 40285/2023 del 04/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 17/01/2023 con cui il Tribunale di sorveglianza ha revocato la misura alternativa della semilibertà (art. 51 legge 26/7/1975, n. 354) relativa a residuo pena di 2 anni 9 mesi e 5 giorni per il reato di combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis d.lgs. 3/4/2006, n. 152). Il provvedimento di revoca è stato motivato con il mancato rispetto degli obblighi del programma di trattamento: l'imputato non è stato rinvenuto nel domicilio durante un controllo domiciliare (alle ore 12:15 del 13/12/2022 secondo l'ordinanza) e non avrebbe comunicato il licenziamento subito il 30/11/2022. Il ricorrente ha contestato l'ordinanza sostenendo che il provvedimento concessivo consentiva allontanamenti dal domicilio dalle 6:00 alle 20:00, che il datore di lavoro aveva inviato comunicazione via PEC, che l'accesso delle Forze dell'ordine era avvenuto in data diversa (7/12/2022) e che in quel periodo fruiva di un permesso premio; inoltre il Magistrato di sorveglianza avrebbe poi approvato un nuovo programma di trattamento.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Prima, il ricorso sottoscritto personalmente dal Verduci è stato dichiarato inammissibile per violazione della normativa (legge 23/6/2017, n. 103) che esclude la possibilità di proporre ricorso per cassazione in proprio e richiede la sottoscrizione da parte di difensore abilitato all'albo speciale della Corte di cassazione. Sul merito, il ricorso a firma del difensore è stato ritenuto infondato: la Corte ha confermato che la revoca della semilibertà non ha funzione punitiva ma valuta l'esito negativo dell'esperimento trattamentale e la mancanza di progressi o di condizioni idonee al reinserimento. Il Tribunale aveva correttamente valutato che la perdita del rapporto di lavoro non comunicata, la violazione della prescrizione di permanenza domiciliare e l'atteggiamento complessivo del condannato erano indici di inaffidabilità e superficialità tali da giustificare la revoca. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), art. 51
art. 51 legge 26 luglio 1975, n. 354
Disciplina la semilibertà e prevede la possibilità di revoca del beneficio quando l'esperimento trattamentale risulti negativo; la revoca non è punitiva ma fondata sull'inaffidabilità del beneficiario e sull'insufficienza dei progressi.
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256-bis
art. 256-bis d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
Individua il reato di combustione illecita dei rifiuti, titolo del reato per il quale è stata inflitta la pena definitiva.
legge 23 giugno 2017, n. 103
legge 23 giugno 2017, n. 103
Ha escluso la facoltà dell'imputato/condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione; il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione, pena l'inammissibilità.
codice di procedura penale, artt. 571, comma 1 e 613, comma 1
artt. 571 c.1 e 613 c.1 cod. proc. pen.
Norme procedurali che richiedono la sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di difensori abilitati; richiamate in relazione all'inammissibilità del ricorso personale.
codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna alle spese del procedimento per il ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
giurisprudenza di Sez. 1, n. 46631 del 25/10/2019 (Ocoro Velasquez)
Sez. 1, n. 46631 del 25/10/2019
Principio secondo cui, ai fini della revoca della semilibertà, assumono rilievo condotte capaci di arrecare grave vulnus al rapporto fiduciario tra il semilibero e gli organi del trattamento; la valutazione riguarda l'idoneità complessiva del comportamento del condannato a proseguire il regime.
Massime di principio
- Dopo la legge 23/6/2017 n. 103 i ricorsi per cassazione non possono essere presentati personalmente dal condannato: è obbligatoria la sottoscrizione da parte di un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione.
- La revoca della semilibertà è alimentata da un giudizio di 'esperimento negativo' e valuta l'affidabilità e i progressi del beneficiario; non ha finalità prevalentemente punitiva ma di verifica dell'idoneità al trattamento.
- Comportamenti quali ripetute o non giustificate assenze dal domicilio, il mancato adempimento degli obblighi del programma di trattamento o il mancato tempestivo avviso di eventi rilevanti (es. perdita del lavoro) possono integrare elementi sufficienti per la revoca se compromettono il rapporto fiduciario con l'autorità di trattamento.
- Contestazioni su dettagli fattuali (date di accesso, permessi premio) possono essere rilevanti, ma in sede di legittimità la Corte valuta soprattutto la congruenza logico-giuridica della motivazione del giudice di merito e non rifà le valutazioni di fatto a meno di palese illogicità o vizio motivazionale.
- In situazioni simili è fondamentale comunicare tempestivamente alle autorità penitenziarie ogni variazione significativa (licenziamento, cambiamenti dell'occupazione) e rispettare scrupolosamente le prescrizioni del programma di trattamento per evitare la revoca del beneficio.
- Chi impugna decisioni di merito sul regime di misure alternative deve curare la correttezza formale del ricorso (difensore abilitato) e dimostrare che la valutazione del giudice di merito è manifestamente illogica o carente nella motivazione per sperare in un accoglimento in Cassazione.
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