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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40285/2023 del 04/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 17/01/2023 con cui il Tribunale di sorveglianza ha revocato la misura alternativa della semilibertà (art. 51 legge 26/7/1975, n. 354) relativa a residuo pena di 2 anni 9 mesi e 5 giorni per il reato di combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis d.lgs. 3/4/2006, n. 152). Il provvedimento di revoca è stato motivato con il mancato rispetto degli obblighi del programma di trattamento: l'imputato non è stato rinvenuto nel domicilio durante un controllo domiciliare (alle ore 12:15 del 13/12/2022 secondo l'ordinanza) e non avrebbe comunicato il licenziamento subito il 30/11/2022. Il ricorrente ha contestato l'ordinanza sostenendo che il provvedimento concessivo consentiva allontanamenti dal domicilio dalle 6:00 alle 20:00, che il datore di lavoro aveva inviato comunicazione via PEC, che l'accesso delle Forze dell'ordine era avvenuto in data diversa (7/12/2022) e che in quel periodo fruiva di un permesso premio; inoltre il Magistrato di sorveglianza avrebbe poi approvato un nuovo programma di trattamento.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Prima, il ricorso sottoscritto personalmente dal Verduci è stato dichiarato inammissibile per violazione della normativa (legge 23/6/2017, n. 103) che esclude la possibilità di proporre ricorso per cassazione in proprio e richiede la sottoscrizione da parte di difensore abilitato all'albo speciale della Corte di cassazione. Sul merito, il ricorso a firma del difensore è stato ritenuto infondato: la Corte ha confermato che la revoca della semilibertà non ha funzione punitiva ma valuta l'esito negativo dell'esperimento trattamentale e la mancanza di progressi o di condizioni idonee al reinserimento. Il Tribunale aveva correttamente valutato che la perdita del rapporto di lavoro non comunicata, la violazione della prescrizione di permanenza domiciliare e l'atteggiamento complessivo del condannato erano indici di inaffidabilità e superficialità tali da giustificare la revoca. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), art. 51

    art. 51 legge 26 luglio 1975, n. 354

    Disciplina la semilibertà e prevede la possibilità di revoca del beneficio quando l'esperimento trattamentale risulti negativo; la revoca non è punitiva ma fondata sull'inaffidabilità del beneficiario e sull'insufficienza dei progressi.

  • d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256-bis

    art. 256-bis d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    Individua il reato di combustione illecita dei rifiuti, titolo del reato per il quale è stata inflitta la pena definitiva.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha escluso la facoltà dell'imputato/condannato di proporre personalmente ricorso per cassazione; il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione, pena l'inammissibilità.

  • codice di procedura penale, artt. 571, comma 1 e 613, comma 1

    artt. 571 c.1 e 613 c.1 cod. proc. pen.

    Norme procedurali che richiedono la sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di difensori abilitati; richiamate in relazione all'inammissibilità del ricorso personale.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Prevede la condanna alle spese del procedimento per il ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

  • giurisprudenza di Sez. 1, n. 46631 del 25/10/2019 (Ocoro Velasquez)

    Sez. 1, n. 46631 del 25/10/2019

    Principio secondo cui, ai fini della revoca della semilibertà, assumono rilievo condotte capaci di arrecare grave vulnus al rapporto fiduciario tra il semilibero e gli organi del trattamento; la valutazione riguarda l'idoneità complessiva del comportamento del condannato a proseguire il regime.

Massime di principio

  • Dopo la legge 23/6/2017 n. 103 i ricorsi per cassazione non possono essere presentati personalmente dal condannato: è obbligatoria la sottoscrizione da parte di un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La revoca della semilibertà è alimentata da un giudizio di 'esperimento negativo' e valuta l'affidabilità e i progressi del beneficiario; non ha finalità prevalentemente punitiva ma di verifica dell'idoneità al trattamento.
  • Comportamenti quali ripetute o non giustificate assenze dal domicilio, il mancato adempimento degli obblighi del programma di trattamento o il mancato tempestivo avviso di eventi rilevanti (es. perdita del lavoro) possono integrare elementi sufficienti per la revoca se compromettono il rapporto fiduciario con l'autorità di trattamento.
  • Contestazioni su dettagli fattuali (date di accesso, permessi premio) possono essere rilevanti, ma in sede di legittimità la Corte valuta soprattutto la congruenza logico-giuridica della motivazione del giudice di merito e non rifà le valutazioni di fatto a meno di palese illogicità o vizio motivazionale.
  • In situazioni simili è fondamentale comunicare tempestivamente alle autorità penitenziarie ogni variazione significativa (licenziamento, cambiamenti dell'occupazione) e rispettare scrupolosamente le prescrizioni del programma di trattamento per evitare la revoca del beneficio.
  • Chi impugna decisioni di merito sul regime di misure alternative deve curare la correttezza formale del ricorso (difensore abilitato) e dimostrare che la valutazione del giudice di merito è manifestamente illogica o carente nella motivazione per sperare in un accoglimento in Cassazione.

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