Cassazione Penale, Sentenza n. 28046/2024 del 12/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma in Appello delle condanne per truffa aggravata consistita nella simulazione di assunzioni di lavoratori al fine di ingannare l'INPS e indurre l'erogazione di indennità previdenziali. Venivano inoltre disposte misure di confisca (per Ortolano e Argese nella "diretta" per il 2013 e "per equivalente" per 2014-2015; per Saponaro entro il limite del profitto 2013). I motivi di ricorso in Cassazione riguardavano, tra l'altro: vizio di motivazione e mancata valutazione della tesi alternativa (Ortolano); errori nella determinazione della pena e nella valutazione delle attenuanti; mancato riconoscimento del beneficio della non menzione; illegittimità della confisca per assenza di sequestro o per prescrizione; nullità per mancata notifica dell'avviso di deposito della sentenza di appello ai difensori; illegittimo ampliamento istruttorio ex art. 507 c.p.p.; e inammissibilità della confisca "per equivalente" in presenza di reati estinti per prescrizione (Saponaro).
La decisione
La Corte di Cassazione ha deciso che: (1) sono fondati i ricorsi di Argese e Ortolano nella parte in cui contestavano la legittimità e la motivazione della confisca: la confisca nei loro confronti è stata annullata senza rinvio perché il Tribunale non aveva previamente disposto il sequestro nei loro confronti e non era intervenuta impugnazione del P.M.; (2) per effetto della fondatezza dei motivi relativi alla confisca, si è determinata la sussistenza del rapporto processuale in Cassazione e per il capo 3) relativo al rapporto con Epifani Anna Maria è stata dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione (termine spirato nel settembre 2023 tenuto conto delle sospensioni); la sentenza è quindi annullata senza rinvio per quel capo; (3) i ricorsi di Ortolano e Argese sono altrimenti respinti: la Corte conferma la capacità motivazionale dell'appello e la valutazione di merito sulle prove; la pena complessiva per ciascuno è rideterminata in anni 1, mesi 2 di reclusione e euro 500 di multa, eliminando l'aumento per continuazione relativo al capo estinto; (4) il ricorso di Saponaro è dichiarato inammissibile: la confisca nei suoi confronti è stata ritenuta "diretta" e "obbligatoria" ai sensi degli artt. 322-ter e 640-quater c.p., quindi mantenuta; Saponaro è condannata al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma equitativamente determinata in euro 3.000.
Norme richiamate
art. 322-ter c.p.
La confisca dei beni profitto del reato è stata ricondotta alla disciplina della confisca obbligatoria per i reati che prevedono tale misura; la Corte ha ritenuto applicabile la confisca "diretta" per l'apprensione del denaro profitto della truffa.
art. 640-quater c.p.
Norma relativa alla confisca e alle misure patrimoniali connesse alla truffa; la Corte ha ritenuto la confisca nei confronti di Saponaro posta in applicazione di questa disposizione come obbligatoria e diretta.
art. 69 c.p.
Richiamato in relazione alla determinazione della pena e al confronto fra circostanze; la Corte ha confermato la discrezionalità del giudice di merito nella graduazione della pena.
art. 133 c.p.
Indica i criteri per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione adottata dal giudice di merito sull'uso dei criteri di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti.
art. 175 c.p.
Citato in ordine al beneficio della non menzione: la Corte ha ritenuto che, trattandosi di deduzioni generiche in appello, non vi fosse un obbligo di motivazione specifica da parte della Corte d'appello e il motivo è stato dichiarato inammissibile.
art. 507 c.p.p.
Attribuisce al giudice la facoltà di integrare il compendio probatorio; la Corte ha ritenuto legittimo l'esercizio di tali poteri da parte della Corte d'appello e ha dichiarato inammissibile il rilievo sollevato per la prima volta in Cassazione.
art. 548 c.p.p.
Regola l'avviso del deposito della sentenza; la Corte ha stabilito che la mancata notifica dell'avviso a uno dei difensori non produce nullità automatica ma sospende il termine per l'impugnazione per quel difensore, salvo che costui non compia attività difensive che equivalgono a rinuncia.
art. 606, comma 3 c.p.p.
Richiamato con riferimento ai limiti delle censure in Cassazione e alla necessità di rispetto della catena devolutiva: censure nuove e non sollevate nei precedenti gradi sono inammissibili.
art. 578-bis c.p.p.
Menzionato nel contraddittorio sulla applicabilità di misure patrimoniali ai reati prescritti antecedentemente alla sua entrata in vigore; la Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità per escludere che ciò impedisca la confisca diretta sui profitti quando prevista.
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese e la somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per condannare Saponaro al pagamento delle spese e a euro 3.000.
Massime di principio
- La confisca ordinata in Appello nei confronti di un imputato può essere annullata in Cassazione se in sede di primo grado non era stato preventivamente operato il sequestro né vi è stata impugnazione del P.M.; la regolarità del procedimento di sequestro è condizione di legittimità per la confisca.
- La Cassazione non può riconsiderare liberamente la valutazione di merito delle prove: il suo controllo è limitato alla verifica della logicità e completezza della motivazione e del rispetto della catena probatoria, non alla rivalutazione delle credibilità dei testi.
- La mancata notifica dell'avviso di deposito della sentenza a uno dei difensori non determina automaticamente nullità della sentenza di appello; sospende il decorso del termine per l'impugnazione per quel difensore, che può chiedere la restituzione del termine o svolgere attività difensive (la quale, se svolta, equivale a rinuncia all'impugnazione autonoma).
- I poteri del giudice di merito di integrare il compendio probatorio (art. 507 c.p.p.) sono ampi; le doglianze su presunti ampliamenti istruttori devono però essere tempestivamente contestate nei precedenti gradi, altrimenti risultano inammissibili in Cassazione.
- La confisca del profitto del reato può essere considerata "diretta" e obbligatoria anche quando il reato è dichiarato prescritto, ove ricorrano i presupposti normativi (secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata).
- Motivi generici proposti in Appello possono risultare inammissibili in Cassazione se non specificamente sviluppati; l'onere motivazionale della Corte di appello non è valutabile dalla Cassazione quando si tratta di censure generiche originarie.
- Quando una parte ottiene l'annullamento limitato di disposizioni accessorie (es. confisca) o l'estinzione per prescrizione di uno specifico capo, la Corte di Cassazione può rideterminare la pena residua eliminando gli aumenti collegati al capo estinto.
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