Sentenza n. 5893/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento 1) del provvedimento Prot. 6214 del 23.10.2024, notificato in data 29.10.2024, con il quale il Responsabile del Servizio del Comune, Geom. Pietro Russo, in ordine alla richiesta di permesso a costruire presentata dalla ricorrente si è determinato nel senso di esprimere “Il diniego del rilascio permesso di costruire di cui all'oggetto per i motivi di cui alle note prot. 4274/2024 e 2285/2023 che si allegano in copia”. 2) se ed in quanto autonome e lesive delle citate “note prot. 4274/2024 e 2285/2023” 3) se ed in quanto autonomo e lesivo, in parte qua del regolamento edilizio e/o delle norme tecniche di attuazione del PRG del Comune di Riardo, (non individuate per articolo e comma negli atti impugnati) in specie nella parte in cui prevedano l’obbligo della “previa lottizzazione” ai fini della edificabilità di un lotto ricadente in area interamente edificata e urbanizzata; 4) di ogni altro atto pregresso, presupposto, connesso e consequenziale anche non noto, comunque lesivo degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego del 23 ottobre 2024 del permesso di costruire per un’unità immobiliare residenziale, motivato mediante rinvio alle note procedimentali e alla mancanza della pianificazione attuativa prescritta per la zona C2
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del permesso di costruire per una casa unifamiliare di circa 106 mq, da realizzare su un lotto catastale di 4.177 mq, prevalentemente ricadente in zona C2 e per la restante parte in zona agricola. Ha dedotto, con i primi due motivi, eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, nonché errore nei presupposti e difetto di motivazione: a suo avviso il comparto era già edificato e dotato di urbanizzazioni primarie e secondarie, il lotto era l’unico rimasto libero e la lottizzazione sarebbe stata superflua e materialmente impraticabile. Ha sostenuto che il modesto intervento non avrebbe incrementato il carico urbanistico, che gli standard urbanistici erano già soddisfatti e che il collettore fognario era stato realizzato dal Comune, sebbene non ancora attivato. Ha inoltre richiamato il certificato di destinazione urbanistica del 2006 e i titoli diretti rilasciati per edifici limitrofi, deducendo un affidamento e una disparità di trattamento. Con il terzo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, perché le controdeduzioni al preavviso di rigetto sarebbero state respinte con formula stereotipata.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e ha condannato il ricorrente a pagare al Comune di Riardo le spese di giudizio, liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori di legge. I primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono infondati. Il diniego è sufficientemente motivato per relationem, poiché rinvia agli atti procedimentali dai quali risulta chiaramente che il PRG assoggetta la zona C2 a piano particolareggiato o lottizzazione convenzionata estesa ad almeno 10.000 mq. Il certificato di destinazione urbanistica ha natura dichiarativa e non può derogare alla disciplina urbanistica né fondare un affidamento contrario ad essa. Il fondo non integra la fattispecie eccezionale del lotto intercluso: dalle risultanze tecniche e dalle ortofoto emergono altri lotti liberi e un’edificazione frammentaria, sicché permane l’utilità della pianificazione di dettaglio e del coordinamento del tessuto urbano. Anche per un’area residua resta necessario uno strumento convenzionale che regoli gli obblighi di urbanizzazione e l’inserimento dell’intervento. La modesta dimensione dell’edificio e la realizzazione del collettore fognario non superano tale necessità, che riguarda l’assetto dell’intero comparto, inclusi distribuzione dei volumi, viabilità e spazi pubblici. I titoli diretti rilasciati su altri lotti non danno diritto a replicare eventuali difformità dal PRG e possono anzi contribuire a rendere necessaria la ricucitura urbanistica. È infondato anche il terzo motivo: l’art. 10-bis non impone una confutazione analitica di ogni osservazione, essendo sufficiente che dalla motivazione complessiva risultino le ragioni del mancato accoglimento; nel caso concreto, le osservazioni non incidevano sulla decisiva mancanza del piano attuativo.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, l. 241/1990
Il diniego rinvia espressamente al preavviso prot. n. 2285/2023 e alle note endoprocedimentali, secondo lo schema della motivazione per relationem consentito dall’art. 3, comma 3, della legge n. 241 del 1990.
La motivazione per relationem è legittima quando il rinvio agli atti procedimentali consente di individuare con sufficiente chiarezza la ragione ostativa al rilascio del titolo.
art. 10-bis l. 241/1990
L’obbligo di dare ragione, nella motivazione del provvedimento finale, del mancato accoglimento delle osservazioni non impone all’amministrazione di confutare analiticamente ogni argomento dell’interessato essendo sufficiente che dal complesso della motivazione emergano le ragioni per le quali gli apporti procedimentali non sono stati ritenuti idonei a superare i motivi ostativi già comunicati.
L’amministrazione non deve rispondere analiticamente a ogni argomento delle osservazioni: è sufficiente che la motivazione complessiva renda comprensibili le ragioni per cui esse non superano i motivi ostativi comunicati.
d.m. 1444/1968
Anche la verifica degli standard di cui al d.m. n. 1444 del 1968 va condotta su scala di comparto e non può essere sostituita dalla prospettazione del singolo istante.
La verifica degli standard urbanistici, quando è prescritta la pianificazione attuativa, va riferita all’intero comparto e non può essere sostituita dalla valutazione delle sole esigenze del singolo intervento.
PRG del Comune di Riardo, disciplina della zona C2
In particolare, per la zona C2, il PRG prevede che l’edificazione sia subordinata alla formazione e approvazione di un piano particolareggiato o di una lottizzazione convenzionata estesa ad almeno 10.000 mq.
Per l’edificazione in zona C2 occorre lo strumento attuativo previsto dal PRG, esteso alla superficie minima stabilita; il titolo diretto è ammesso soltanto nelle eccezionali condizioni riconosciute per il lotto intercluso e non sulla sola base della presenza di alcune urbanizzazioni.
Massime di principio
- Il permesso di costruire diretto, in deroga alla previa pianificazione attuativa prescritta dal piano urbanistico, è consentito in via eccezionale per il lotto intercluso quando l’area è inserita in una zona integralmente edificata, dotata delle urbanizzazioni primarie e secondarie e già compiutamente collegata e integrata con il tessuto circostante, così che il piano attuativo risulti superfluo o incompatibile con lo stato dei luoghi.
- La presenza di lotti ancora liberi e un’edificazione frammentaria può giustificare la persistente necessità della pianificazione attuativa, anche per un’area residua, quando occorra coordinare l’inserimento delle nuove costruzioni, gli obblighi di urbanizzazione, la viabilità, gli spazi pubblici e il raccordo con l’aggregato esistente.
- La necessità dello strumento attuativo prevista per l’assetto di un comparto non viene meno per la modesta entità del singolo intervento né per la realizzazione o l’efficienza di una singola opera di urbanizzazione: l’esigenza pianificatoria riguarda l’assetto complessivo e la verifica degli standard va condotta su scala di comparto.
- Il certificato di destinazione urbanistica ha natura dichiarativa della disciplina vigente: non può derogare alle prescrizioni del piano né fondare un affidamento del privato contrario a tali prescrizioni.
- Il rilascio di titoli edilizi diretti in difformità dalla disciplina urbanistica non attribuisce ad altri richiedenti il diritto a un trattamento analogo; la disparità di trattamento non può essere invocata per estendere un assetto contrario al piano.
- Nel procedimento avviato ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990, l’amministrazione non è tenuta a confutare analiticamente ogni osservazione, purché dalla motivazione complessiva emergano le ragioni per cui gli apporti dell’interessato non superano i motivi ostativi comunicati.
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