Sentenza n. 150/2026 - Latina, Sezione 2
per l’accertamento del silenzio illegittimamente serbato dal Comune di -OMISSIS-sull’istanza del ricorrente del 3 giugno 2025, volta a sollecitare l’ente locale all’adozione di tutti gli atti ispettivi e di vigilanza urbanistico-edilizia ex artt. 27-31 del d.P.R. n. 380/2001 sui manufatti abusivamente realizzati dai controinteressati; nonché per la condanna del Comune di -OMISSIS-a provvedere in ordine alla summenzionata istanza, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un commissario ad acta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Comune sull’istanza-diffida volta ad attivare i poteri di vigilanza e repressione degli abusi edilizi
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionari demaniali)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno proposto, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., l’azione avverso il silenzio formatosi sull’istanza del 3 giugno 2025, con la quale avevano sollecitato il Comune ad accertare e reprimere interventi edilizi asseritamente abusivi, realizzati in assenza di titoli edilizi e di autorizzazioni paesaggistica e sismica, anche su demanio civico. I ricorrenti hanno dedotto la propria legittimazione e l’interesse qualificato derivante dalla vicinitas: i complessi balneari eserciti in forza di concessioni demaniali marittime si trovano in prossimità delle aree interessate dagli abusi e nel medesimo comprensorio. Hanno inoltre rappresentato concreti pregiudizi derivanti dalla trasformazione abusiva del suolo e hanno prodotto una denuncia circostanziata e documentata, ritenuta idonea ad attivare i poteri comunali di vigilanza urbanistico-edilizia. È stata chiesta la declaratoria dell’illegittimità del silenzio, l’ordine al Comune di provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per quanto di ragione e ha accertato l’obbligo del Comune di pronunciarsi espressamente e motivatamente sull’istanza, previo svolgimento delle necessarie verifiche e valutazioni di vigilanza edilizia. Il giudice ha ritenuto sussistente l’obbligo di provvedere in ragione della vicinitas dei ricorrenti, del pregiudizio concreto e diretto dedotto e del contenuto circostanziato e documentato della denuncia. Gli artt. 27, 31 e 33 d.P.R. 380/2001 qualificano i poteri comunali di vigilanza e intervento e fondano, nel caso concreto, l’obbligo dell’amministrazione di verificare la sussistenza degli abusi e di assumere una posizione espressa. Anche l’art. 2, comma 1, l. 241/1990 impone una risposta, sia pure con motivazione semplificata, persino quando l’istanza sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata. L’azione è stata ritenuta tempestiva ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.p.a., poiché proposta mentre perdurava l’inadempimento e comunque entro un anno dalla scadenza del termine procedimentale. Il Comune è stato condannato a provvedere entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, senza che il giudice abbia anticipato il contenuto della determinazione amministrativa: l’ente dovrà accertare l’esistenza dell’illecito, indicare l’eventuale avvio del procedimento repressivo e valutare il provvedimento sanzionatorio eventualmente necessario secondo legalità, ragionevolezza e proporzionalità. Per l’ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Latina, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere entro ulteriori 60 giorni su istanza dei ricorrenti. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in euro 5.000 oltre accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Consentono di agire per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e per ottenere l’ordine all’amministrazione di provvedere quando sussiste un obbligo di pronunciarsi.
art. 31, comma 2, c.p.a.
L’azione avverso il silenzio può essere proposta finché perdura l’inadempimento e comunque entro un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento.
artt. 27, 31 e 33 d.P.R. 380/2001
Disciplinano i poteri comunali di vigilanza e intervento sull’attività urbanistico-edilizia e, in presenza di una denuncia qualificata proveniente da soggetti portatori di un interesse differenziato, concorrono a fondare l’obbligo di provvedere.
art. 2, comma 1, l. 241/1990
l’Amministrazione è tenuta a fornire riscontro – seppur con motivazione in “forma semplificata”, ossia con un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo – persino nel caso in cui l’istanza del privato sia inaccoglibile per “manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda”.
L’amministrazione deve concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato, anche in forma semplificata quando l’istanza sia manifestamente infondata o affetta da ragioni ostative.
art. 2, comma 8, l. 241/1990
È richiamato quale fondamento della trasmissione della decisione alla Procura regionale della Corte dei conti dopo il passaggio in giudicato.
art. 2, comma 9, l. 241/1990
È richiamato quale fondamento della trasmissione della decisione all’organismo di valutazione interna dell’amministrazione.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio è esperibile quando l’istanza privata sollecita l’esercizio di un potere pubblico rispetto al quale l’amministrazione ha uno specifico obbligo di provvedere, derivante dalla legge, dai principi generali, da un’autolimitazione amministrativa o dalla peculiarità del caso.
- Il proprietario o altro soggetto titolare di una posizione stabile e qualificata di collegamento con l’area interessata da un abuso edilizio, anche attraverso un diritto reale o un rapporto obbligatorio, è legittimato a chiedere al Comune l’accertamento e la repressione dell’abuso e, in caso di inerzia, ad agire contro il silenzio.
- La vicinitas, accompagnata dalla deduzione di un pregiudizio concreto e diretto e da una denuncia circostanziata e documentata, differenzia la posizione dell’istante rispetto alla collettività e impone al Comune di svolgere le verifiche di vigilanza edilizia e di adottare una determinazione espressa e motivata.
- Nel giudizio avverso il silenzio il giudice può ordinare all’amministrazione di provvedere, ma non può sostituirsi ad essa nella scelta del contenuto della decisione: l’ente deve accertare l’eventuale illecito e valutare le misure sanzionatorie applicabili nel rispetto dei principi di legalità, ragionevolezza e proporzionalità.
- L’obbligo di risposta permane anche quando l’amministrazione ritenga l’istanza infondata o inammissibile; in tali casi è sufficiente una motivazione semplificata, purché dia conto della ragione di fatto o di diritto posta a fondamento della determinazione.
- In caso di persistente inerzia dopo l’ordine giudiziale di provvedere, il giudice può nominare un commissario ad acta, destinato a esercitare in luogo dell’amministrazione i medesimi adempimenti indicati nella sentenza.
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