Sentenza n. 1292/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento dell’atto di rigetto dell’istanza presentata in data 27/01/2022 dal Sig. -OMISSIS- -OMISSIS- in favore di -OMISSIS--OMISSIS-dello Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di -OMISSIS- notificata al datore di lavoro in data 26 ottobre 2022 ed in data 28 ottobre 2022 al lavoratore presso il sottoscritto difensore.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto dell'istanza del 27 gennaio 2022 diretta all'assunzione del lavoratore straniero con contratto di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato l'atto di rigetto adottato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura, relativo all'istanza presentata da un datore di lavoro in suo favore. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha dichiarato, con memoria del 4 giugno 2026, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, poiché l'Amministrazione resistente aveva successivamente rilasciato il nulla osta ad assumere il lavoratore con contratto di soggiorno per lavoro subordinato. Il ricorrente ha chiesto la condanna alle spese, mentre l'Amministrazione ha evidenziato il rilievo di fatti sopravvenuti connessi all'esito di un separato contenzioso avente ad oggetto il decreto di espulsione indicato negli atti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto che il successivo rilascio del nulla osta aveva fatto venire meno l'utilità concreta e attuale della pronuncia sull'originario rigetto. Le spese sono state compensate, poiché il giudice ha ritenuto sussistenti giusti motivi, valorizzando il rilievo dei fatti successivi al deposito del ricorso e dell'esito del separato contenzioso relativo al decreto di espulsione ai fini dell'adozione del nulla osta.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale per la definizione del giudizio mediante declaratoria di improcedibilità.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento insieme alle norme processuali applicate alla definizione della controversia.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l'amministrazione adotta un atto successivo che soddisfa l'interesse sostanziale del ricorrente, viene meno l'utilità concreta e attuale della pronuncia e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata sulla base della dichiarazione del ricorrente e dell'intervenuto rilascio, da parte dell'amministrazione, del provvedimento che rende non più utile la decisione sull'atto originariamente impugnato.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando la definizione del giudizio dipende da fatti sopravvenuti, anche collegati all'esito di un separato contenzioso rilevante per l'adozione dell'atto satisfattivo.
Come è indicizzato
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