Cassazione Penale, Ordinanza n. 11079/2026 del 24/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato. Ne è seguita la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi confermata la decisione di merito di condanna per il reato contestato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente valutato i fatti e le prove; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla diversa qualificazione del fatto nel delitto di uso di atto falso, chiedendo una riqualificazione più favorevole; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché reiterativo di censure già respinte in appello e diretto a ottenere una rivalutazione del merito; il secondo manifestamente infondato, perché tra il reato contestato e l'uso di atto falso non esiste rapporto di specialità e le due fattispecie possono concorrere; il terzo manifestamente infondato, poiché il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione congrua e non è necessario esaminare analiticamente tutti gli elementi allegati dalle parti.
Norme richiamate
Integra il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi; nel caso di documento con foto del possessore e false generalità, la condotta è idonea a integrare il comma 2 della norma.
Punisce l'uso di atto falso; non è assorbito dal reato di cui all'art. 497-bis c.p., perché tutela un bene giuridico diverso e incrimina una condotta diversa.
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se sorretto da motivazione che richiami gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza necessità di esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
I motivi di ricorso che sollecitano una nuova valutazione del merito o reiterano censure già respinte in appello non sono proponibili in sede di legittimità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentita una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, essendo la valutazione probatoria riservata al giudice di merito.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riproporre censure già formulate in appello senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata.
- Tra il possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e l'uso di atto falso non sussiste rapporto di specialità: le due fattispecie reprimono condotte diverse e possono concorrere.
- La presenza della fotografia del possessore su un documento d'identità con false generalità è elemento idoneo a fondare la qualificazione più grave prevista dall'art. 497-bis c.p., comma 2.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice di merito richiami gli elementi decisivi o comunque rilevanti, senza dover confutare singolarmente ogni elemento prospettato dalle parti.
Come è indicizzato
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