Sentenza del 14/07/2017 n. 17456 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto l'agevolazione fiscale prevista dalla L. n. 383 del 2001, art. 4, fruita per l'anno d'imposta 2003. In Cassazione ha dedotto, da un lato, il difetto di motivazione dell'avviso, ritenendo generico il riferimento alla mancanza dei requisiti soggettivi e oggettivi, in particolare del requisito temporale; dall'altro, la violazione della disciplina dell'agevolazione, sostenendo che dovesse rilevare il momento dell'effettiva realizzazione dei lavori e non quello della contabilizzazione o approvazione degli stati di avanzamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto sufficiente la motivazione dell'avviso, poiché il contribuente era stato posto in condizione di conoscere l'an e il quantum della pretesa tributaria; la successiva domanda di accertamento con adesione è stata considerata un elemento confermativo, sebbene non decisivo da solo. Quanto all'agevolazione, la Corte ha stabilito che, per lavori eseguiti in appalto, il requisito temporale e l'importo dell'investimento devono essere verificati sulla base degli stati di avanzamento dei lavori approvati, che attestano sia le opere effettivamente eseguite sia i corrispettivi dovuti. Inoltre, il contribuente non aveva provato la data di ultimazione dei lavori né aveva censurato adeguatamente tale carenza probatoria. È stato quindi confermato il recupero fiscale e il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.000 euro, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Legge 18 ottobre 2001, n. 383, art. 4, comma 1
Prevede la detassazione del 50% del volume degli investimenti in beni strumentali realizzati nei periodi d'imposta previsti dalla norma, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti dei cinque periodi d'imposta precedenti.
Chi invoca l'agevolazione deve provare tutti i relativi presupposti, compreso quello temporale. Nel caso di opere realizzate mediante appalto, l'investimento si considera documentato e quantificabile attraverso gli stati di avanzamento dei lavori approvati, che attestano le opere eseguite e i corrispettivi liquidati.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
L'avviso di accertamento deve essere motivato in modo tale da consentire al contribuente di comprendere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa tributaria.
Legge n. 241 del 1990, art. 3
Impone l'obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi; in materia tributaria tale obbligo deve permettere al contribuente di conoscere la pretesa e di esercitare pienamente il diritto di difesa.
Legge n. 212 del 2000, art. 7
Recepisce e specifica, in ambito tributario, l'obbligo di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria.
Massime di principio
- Chi richiede un'esenzione o un'agevolazione fiscale deve dimostrare integralmente la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, soprattutto quando l'amministrazione li contesta.
- Per investimenti realizzati tramite appalto, gli stati di avanzamento dei lavori approvati costituiscono normalmente la documentazione principale per provare sia il momento di realizzazione dell'investimento sia il relativo ammontare.
- Un avviso di accertamento può essere ritenuto sufficientemente motivato anche con una formulazione sintetica, se consente al contribuente di comprendere l'importo richiesto e le ragioni essenziali della pretesa.
- La proposizione di strumenti deflativi, come l'accertamento con adesione, può essere valutata dal giudice come indizio della concreta conoscibilità della pretesa, ma non sostituisce l'obbligo dell'amministrazione di motivare l'atto.
- In sede di Cassazione non è sufficiente contestare genericamente la decisione: occorre censurare specificamente tutte le autonome ragioni poste dal giudice di merito a fondamento della pronuncia, inclusa l'eventuale mancata prova della data di ultimazione dei lavori.
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