Ordinanza n. 608/2026 - Bari, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, con irrogazione di sanzione pecuniaria, relativa a opere realizzate su una porzione pertinenziale di lastrico solare
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza dirigenziale comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, adottata ai sensi dell'art. 33 del d.P.R. 380/2001, nonché la sanzione pecuniaria prevista dalla normativa regionale, il verbale di accertamento della violazione urbanistico-edilizia e il silenzio formatosi sull'istanza di riesame in autotutela. Il Comune ha eccepito l'irricevibilità del ricorso per tardività, sostenendo che l'ordinanza fosse stata notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e che il ricorso fosse stato proposto oltre il termine decadenziale di sessanta giorni. La ricorrente ha contestato la data e la ritualità della notificazione, indicando nel ricorso una diversa data di conoscenza o notificazione e chiedendo un termine per dimostrare la tempestività dell'impugnazione. Il giudice ha rilevato inoltre una possibile difformità tra il civico presso il quale il Comune afferma di avere eseguito la notificazione e quello corrispondente alla residenza indicata dalla ricorrente.
La decisione
Il TAR non ha deciso né l'eccezione preliminare di irricevibilità né la domanda cautelare. Ha ritenuto decisivo accertare preliminarmente la ritualità e la data di perfezionamento della notificazione effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. La documentazione depositata dal Comune non consentiva di ricostruire con certezza la data di deposito del plico presso l'ufficio postale, la compiuta giacenza e il decorso del relativo termine di dieci giorni; inoltre, non era chiaro il luogo esatto di esecuzione della notificazione, essendo emersa una possibile difformità tra i civici indicati dalle parti. È stata quindi disposta un'integrazione documentale a carico del Comune, con deposito entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza della documentazione relativa al deposito del plico, alla maturazione della compiuta giacenza e, ove disponibile, alla cartolina o attestazione postale, nonché del certificato storico di residenza della ricorrente. La trattazione della domanda cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 1° luglio 2026, con termini di legge per la difesa.
Norme richiamate
art. 33 d.P.R. 380/2001
ORDINE DI DEMOLIZIONE E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI EX ART. 33 D.P.R. 380/01
La disposizione costituisce la base normativa dell'ordinanza comunale di demolizione e ripristino impugnata; non è stata tuttavia esaminata nel merito.
art. 47, lett. a), l.r. Puglia n. 56/1980
SANZIONE EX ART. 47, LETT. A), L.R. PUGLIA N. 56/80
La disposizione è indicata quale base della sanzione pecuniaria irrogata con l'ordinanza; non è stata esaminata nel merito.
art. 140 c.p.c.
notificazione eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c.; decorso dei 10 giorni per compiuta giacenza
Ai fini della verifica della tempestività del ricorso, occorre accertare documentalmente tutti i passaggi della notificazione, inclusi il deposito del plico presso l'ufficio postale, la compiuta giacenza e il decorso del termine previsto, oltre al corretto luogo di esecuzione.
artt. 65, 66 e 67 c.p.a.
Le disposizioni sono richiamate quali norme processuali per l'attività istruttoria e la trattazione camerale; l'ordinanza dispone un'integrazione documentale e il rinvio della domanda cautelare.
Massime di principio
- Quando la tempestività del ricorso dipende da una notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., il giudice deve poter ricostruire con certezza la ritualità e il perfezionamento della notificazione attraverso la documentazione relativa al deposito del plico, alla compiuta giacenza e al decorso del termine previsto dalla legge.
- La verifica della notificazione ex art. 140 c.p.c. comprende anche l'accertamento del corretto luogo in cui la notificazione è stata eseguita; una possibile difformità tra l'indirizzo utilizzato dall'amministrazione e la residenza del destinatario impedisce di considerare pacifica la decorrenza del termine di impugnazione.
- Qualora la documentazione disponibile non consenta di decidere con certezza un'eccezione di irricevibilità per tardività, il giudice può disporre un'integrazione documentale a carico dell'amministrazione prima di pronunciarsi sull'eccezione e sulla domanda cautelare.
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