Cassazione Civile, Ordinanza n. 06594/2024 del 12/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
La controversia
La controversia nasce dal trattenimento di un cittadino straniero presso un centro di permanenza per i rimpatri, convalidato dal Tribunale sulla base di un decreto di espulsione presupposto. Il Tribunale aveva ritenuto che l'interessato fosse entrato irregolarmente in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera, che la domanda di protezione internazionale fosse stata presentata solo dopo il trattenimento e con finalità dilatorie, e che non vi fossero vizi del decreto espulsivo. Il ricorrente ha proposto un unico motivo in cassazione deducendo violazione degli artt. 10 e 13 del d.lgs. 286/1998, sostenendo l'illegittimità della convalida del trattenimento per vizi del decreto di espulsione presupposto: in particolare, ha contestato l'affermazione secondo cui si sarebbe sottratto ai controlli di frontiera, osservando di essere stato invece soccorso in mare, sbarcato, identificato e fotosegnalato dalle autorità. La censura mirava a dimostrare che la fattispecie di espulsione ex art. 13, comma 2, lett. a), non era integrata e che, semmai, ricorrevano i presupposti per un diverso assetto procedurale, con conseguente invalidità del trattenimento.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso e ha cassato senza rinvio il provvedimento impugnato. Ha ritenuto fondato il motivo, affermando che la mera identificazione e il fotosegnalamento dello straniero dopo il soccorso in mare non sono incompatibili con l'ingresso irregolare, ma escludono la configurabilità della specifica fattispecie di ingresso sottraendosi ai controlli di frontiera, che richiede l'assenza di qualsiasi controllo sull'ingresso. In tale quadro, il Tribunale avrebbe dovuto verificare la correttezza del presupposto espulsivo e, in particolare, considerare che, per uno straniero temporaneamente ammesso per necessità di soccorso, l'eventuale intervento amministrativo appropriato era il respingimento differito ex art. 10, comma 2, lett. b), d.lgs. 286/1998. La mancata adozione di tale provvedimento è stata richiamata come causa di radicale nullità del decreto espulsivo presupposto. Quanto alle spese, la Corte ha escluso una regolazione processuale in favore dello Stato, richiamando la disciplina del patrocinio a spese dello Stato e la modalità di liquidazione del compenso del difensore da parte del giudice competente.
Norme richiamate
art. 13 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
comma 2, lett. a) e lett. b)
La fattispecie di espulsione per ingresso sottraendosi ai controlli di frontiera è tassativa e distinta dall'ipotesi di ingresso dopo controlli, ancorché erronei, che non abbiano evidenziato ostacoli all'ingresso.
art. 10 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Per lo straniero temporaneamente ammesso nel territorio per necessità di pubblico soccorso, il corretto strumento amministrativo è il respingimento differito con accompagnamento alla frontiera; la sua mancata adozione incide sulla validità del successivo decreto espulsivo.
art. 6 d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142
Richiamato dal giudice di merito quale base del trattenimento del richiedente protezione internazionale e della valutazione sulla finalità dilatoria della domanda.
art. 14 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
richiamato dall'art. 6, comma 5, d.lgs. 142/2015
Norma richiamata per i termini e il regime del trattenimento finalizzato all'esecuzione del rimpatrio.
art. 2-bis d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25
in relazione al decreto interministeriale 4.10.19
Norma evocata dal giudice di merito per qualificare la Tunisia come paese di origine sicuro.
artt. 18, comma 4, e 14, comma 5, d.lgs. 150/2011
Richiamati per la disciplina del patrocinio a spese dello Stato nel giudizio relativo allo straniero.
art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il compenso e le spese del difensore della parte ammessa al patrocinio devono essere liquidati con istanza al giudice del procedimento.
art. 83, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Nel giudizio di cassazione, la liquidazione spetta al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata in caso di cassazione senza rinvio.
art. 133 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La condanna alle spese in favore dello Stato non si applica quando soccombente è un'amministrazione statale.
Massime di principio
- La fattispecie di espulsione per ingresso sottrattosi ai controlli di frontiera è di stretta interpretazione e richiede la mancanza di qualunque controllo pubblico sull'ingresso; non basta la mera irregolarità dell'ingresso o il successivo fotosegnalamento.
- Il soccorso in mare, seguito da identificazione e fotosegnalamento, non equivale di per sé a un regolare controllo di frontiera, ma è incompatibile con la qualificazione dell'ingresso come avvenuto eludendo i controlli di frontiera ai fini dell'art. 13, comma 2, lett. a), d.lgs. 286/1998.
- Quando lo straniero è stato temporaneamente ammesso nel territorio per ragioni di pubblico soccorso, l'amministrazione deve verificare l'eventuale applicabilità del respingimento differito; l'omissione di tale passaggio può determinare l'illegittimità radicale del decreto espulsivo presupposto e, di riflesso, del trattenimento convalidato su tale base.
- Nel giudizio di legittimità relativo a parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e soccombente un'amministrazione statale, non opera la condanna alle spese in favore dello Stato; la liquidazione del compenso del difensore segue il meccanismo speciale previsto dal d.P.R. 115/2002.
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