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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19627/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP di Ravenna. Il difensore ha dedotto un vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) per carenza e illogicità nella valutazione circa l'inidoneità di misure alternative a contenere il pericolo di reiterazione: secondo il ricorrente il Tribunale avrebbe attribuito decisivo valore al rilevante quantitativo di stupefacente, ai plurimi precedenti per delitti contro il patrimonio e al silenzio tenuto all'interrogatorio, elementi non univoci e suscettibili di diversa interpretazione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo privo di pregio perché si limitava a riproporre argomentazioni già esaminate e rigettate dal Tribunale distrettuale, configurandosi come motivo aspecifico. La Corte ha confermato la rilevanza ai fini cautelari dei considerevoli quantitativi di sostanze stupefacenti, dei molteplici precedenti per finalità lucrative, dell'atteggiamento non collaborativo (silenzio) e della recidiva, nonché del contegno tenuto in occasione dell'arresto (aver istigato un cane ad aggredire un agente). Conseguentemente è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per la sintetizzazione del motivo di ricorso in conformità al disposto procedurale; il riferimento è formale e usato per la presentazione del motivo.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di cassazione; il ricorso invocava il vizio di motivazione ai sensi di questa disposizione, ma la Corte lo ha ritenuto aspecifico e privo di pregio.

  • d.l. n. 137/2020 convertito dalla legge n. 176/2020

    Norme richiamate per la celebrazione del procedimento in forma camerale secondo le disposizioni emergenziali e proroghe successive; usate in ordine alle modalità di trattazione.

  • d.l. n. 105/2021 convertito dalla legge n. 126/2021

    art. 7 (di proroga degli effetti)

    Richiamato per motivi di efficacia temporale delle disposizioni sulle udienze camerali.

  • d.l. n. 228/2021 convertito dalla legge n. 15/2022

    art. 16 (di ulteriore proroga)

    Richiamato per motivi di efficacia temporale delle disposizioni sulle udienze camerali.

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Riferimento usato per il principio secondo cui l'aspecificità del motivo, intesa anche come mancata correlazione con le ragioni argomentate dalla decisione impugnata, conduce all'inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per l'onere delle spese del procedimento a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata in relazione al potere del giudice di irrogare sanzioni pecuniarie o ammende quando il ricorso è manifestamente infondato, tenendo conto di eventuale colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha comunque disposto l'equo importo di euro tremila senza ritenere colpa rilevante.

Massime di principio

  • In Cassazione non è ammessa la mera riproposizione di argomentazioni già valutate e rigettate dal giudice del gravame: tali motivi sono aspecifici e rendono il ricorso inammissibile.
  • La valutazione della sussistenza delle esigenze cautelari può fondarsi su un insieme di elementi (quantitativi di stupefacente, precedenti, atteggiamento in fase di interrogatorio, condotta al momento dell'arresto) che, nel loro complesso, possono giustificare la custodia cautelare quando indicano il rischio di reiterazione e l'incapacità di conformarsi alle prescrizioni dell'autorità.
  • Il silenzio dell'indagato durante l'interrogatorio non è necessariamente decisivo da solo, ma può concorrere con altri elementi a fondare il giudizio di pericolosità e inidoneità di misure meno afflittive.
  • Comportamenti aggressivi o ostativi alla cattura (es. uso di animali per sottrarsi all'arresto) costituiscono elementi rilevanti ai fini della valutazione della pericolosità e della necessità della misura carceraria.
  • Chi presenta ricorso deve formulare motivi specifici e relativi a vizi di diritto o di motivazione non già esaminati; l'omissione di tale specificità espone al rigetto per inammissibilità e a conseguenze economiche (spese e ammende).

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