Ordinanza n. 928/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del verbale di accertamento dei requisiti psico-fisici, datato 1° dicembre 2025 e notificato in pari data, tramite il quale la commissione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici ha giudicato la sig.ra -OMISSIS- non idonea a causa della presenza di “tatuaggi in zone del corpo non coperte dall’uniforme”; - del verbale redatto dalla commissione in data 1° dicembre 2025 all’esito della seconda visita per gli accertamenti psicofisici della ricorrente contenente il giudizio finale nonché la motivazione del giudizio di non idoneità; - di ogni verbale, anche non conosciuto, della commissione inerente all’accertamento dei requisiti psico-fisici del ricorrente ed in particolar modo quelli relativi all’accertamento della presenza di tatuaggi; - della graduatoria di merito dei candidati alla procedura di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del bando di concorso datata 19 dicembre 2025; - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche non conosciuto, nella parte in cui sia lesivo della posizione dell’odierna ricorrente; e per la condanna dell’amministrazione a revocare il provvedimento di non idoneità di parte ricorrente, con la conseguente ammissione alle successive fasi del concorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità psico-fisica ed esclusione dal concorso per la presenza di tre tatuaggi su parti del corpo non coperte dall'uniforme, con conseguente graduatoria di merito
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il verbale di accertamento dei requisiti psico-fisici del 1° dicembre 2025, il verbale della seconda visita, gli ulteriori atti della commissione relativi all'accertamento dei tatuaggi, la graduatoria di merito e gli atti connessi, chiedendo in via cautelare la sospensione degli effetti dell'esclusione e, nel merito, la revoca del giudizio di non idoneità con ammissione alle successive fasi concorsuali. Ha dedotto che i tre tatuaggi, collocati rispettivamente sulla caviglia, sull'avambraccio sinistro e nella zona superiore del gomito, non sarebbero più visibili a causa del trattamento di rimozione in corso e che gli arrossamenti e i segni rilevati durante la visita sarebbero stati una reazione cutanea all'ultima seduta di rimozione, effettuata il 18 novembre 2025. L'amministrazione ha sostenuto la persistenza della visibilità e riconoscibilità dei tatuaggi alla data dell'accertamento.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo insussistenti profili di manifesta fondatezza delle censure. Dalla documentazione fotografica depositata dal Ministero è risultata, alla data della visita del 1° dicembre 2025, la persistente visibilità e riconoscibilità, seppure attenuata, di tutti e tre i tatuaggi, e non soltanto di quello sulla caviglia. Il giudice ha quindi ritenuto non dimostrata, allo stato cautelare, la tesi secondo cui i tatuaggi non sarebbero più visibili o i segni riscontrati sarebbero riconducibili esclusivamente alla reazione cutanea al trattamento di rimozione. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata alla luce dei presupposti della tutela cautelare; il TAR l'ha respinta ritenendo non manifestamente fondate le contestazioni rivolte al giudizio di non idoneità.
art. 3, comma 2, riferimento tabella 1, punto 2, lett. b), d.m. n. 198/2003
La disposizione è richiamata quale parametro per la valutazione dell'inidoneità psico-fisica derivante dalla presenza di tatuaggi su parti del corpo non coperte dall'uniforme.
art. 3, comma 7-quinquies, d.lgs. n. 95/2017
La disposizione è indicata nel verbale amministrativo quale ulteriore base normativa del giudizio di non idoneità per la presenza di tatuaggi su parti del corpo non coperte dall'uniforme.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la domanda di sospensione di un giudizio di non idoneità psico-fisica può essere respinta quando la documentazione fotografica dell'amministrazione evidenzi la persistente visibilità e riconoscibilità del requisito ostativo alla data dell'accertamento, anche se attenuata.
- La valutazione cautelare della legittimità dell'esclusione da un concorso per la presenza di tatuaggi deve avere riguardo alla situazione concretamente riscontrata dalla commissione alla data della visita, non soltanto all'avvio di un eventuale trattamento di rimozione.
- La prova della progressiva rimozione dei tatuaggi e dell'esistenza di reazioni cutanee successive al trattamento non dimostra, di per sé, l'insussistenza del requisito ostativo quando tutti i tatuaggi risultino ancora visibili e riconoscibili alla data dell'accertamento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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