Ordinanza n. 52/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’ottemperanza previa concessione della più idonea misura cautelare per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo n.-OMISSIS-, resa inter partes nel ricorso contraddistinto dal numero di ruolo generale -OMISSIS-, notificata in data 29 dicembre 2025; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-, nella spiegata qualità, in data 18 febbraio 2026: - per la declaratoria di nullità ed inefficacia ovvero per l’annullamento della determinazione del -OMISSIS-, a firma congiunta dei Dirigenti Scolastici degli Istituti “Andrea Bafile” dell’Aquila (prot. -OMISSIS-) e “Cesira Fiori” di San Demetrio ne’ Vestini - Rocca di Mezzo (prot. -OMISSIS-), avente ad oggetto “esecuzione ordinanza TAR L’Aquila n. -OMISSIS-/2025 pubblicata il 23.12.2025 resa nel ricorso RG -OMISSIS-/2025”; - dei verbali di riunione del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) di entrambi gli Istituti Scolastici del -OMISSIS-, rispettivamente contraddistinti dal numero di protocollo -OMISSIS-(per l’Istituto “Andra Bafile”) e dal numero di protocollo -OMISSIS-(per l’Istituto “Cesira Fiori”); e per la condanna delle amministrazioni resistenti al risarcimento del danno non patrimoniale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dei dirigenti scolastici che ha confermato il diniego di rinnovo di un protocollo d’intesa per consentire alla studentessa disabile di frequentare la scuola del comune di residenza, nonché i verbali dei Gruppi di Lavoro per l’Inclusione
Esito
Favorevole al ricorrente (amministratrice di sostegno)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza, con domanda cautelare e motivi aggiunti, deducendo che la determinazione con cui le amministrazioni scolastiche hanno confermato il diniego di rinnovo del protocollo d’intesa per l’anno scolastico 2025-2026 viola ed elude l’effetto conformativo di una precedente sentenza del TAR, che aveva annullato il diniego di rinnovo relativo all’anno scolastico precedente. In particolare, è stata dedotta l’omessa attivazione del contraddittorio procedimentale con i genitori dell’alunna per l’individuazione dei suoi effettivi bisogni assistenziali, educativi e relazionali; l’omessa valutazione prognostica dell’evoluzione della grave disabilità e dei motivi di salute e logistici che impedivano la frequenza quotidiana dell’istituto superiore sito a L’Aquila; l’omessa applicazione del principio dell’accomodamento ragionevole e l’assenza di soluzioni intermedie idonee a garantire la prosecuzione del percorso di inclusione scolastica. È stata inoltre contestata l’acritica adesione alle conclusioni dei GLI e ai pareri specialistici otorinolaringoiatrici, formulati in astratto e in termini meramente possibilistici circa la praticabilità degli spostamenti giornalieri, senza una concreta verifica della compatibilità di tale soluzione con la complessiva condizione psico-fisica dell’alunna. È stato infine chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale.
La decisione
Il TAR ha ritenuto le censure dei motivi aggiunti assistite da un evidente grado di fondatezza, ravvisando nella determinazione impugnata sia la violazione sia l’elusione dell’effetto conformativo della precedente sentenza. Quanto al fumus boni iuris, il Collegio ha rilevato che le amministrazioni non hanno riattivato un effettivo contraddittorio con la famiglia, non hanno svolto il giudizio prognostico richiesto sulla condizione della studentessa e non hanno valutato il rinnovo alla luce dell’accomodamento ragionevole e delle possibili misure intermedie. Ha inoltre censurato il recepimento acritico dei pareri dei GLI e degli specialisti, privi di una valutazione concreta della sostenibilità degli spostamenti quotidiani. Quanto al periculum in mora, il giudice ha considerato grave e non altrimenti riparabile il pregiudizio derivante dalla mancata frequenza scolastica in condizioni compatibili con i bisogni di inclusione, già protrattasi per il primo quadrimestre e suscettibile di estendersi all’intero anno scolastico. È stata quindi accolta la domanda cautelare, non con assegnazione definitiva della sede o con immediata declaratoria di nullità degli atti, ma ai fini del sollecito riesame dell’istanza di rinnovo del protocollo d’intesa in attuazione della precedente sentenza e del suo effetto conformativo. Il merito è stato rinviato alla camera di consiglio del 13 maggio 2026. Il Ministero è stato condannato a rifondere alla ricorrente le spese della fase cautelare, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; la misura è stata concessa in presenza di un evidente fumus boni iuris e di un pregiudizio grave e non altrimenti riparabile.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati, il fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati relativi alla salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Rileva quale disciplina dei dati relativi alla salute, posta a fondamento dell’oscuramento disposto nell’ordinanza.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il nuovo atto amministrativo adottato in esecuzione di una sentenza è illegittimo quando omette gli adempimenti istruttori e valutativi specificamente imposti dall’effetto conformativo del giudicato; ricorre elusione quando l’amministrazione adotta formalmente un nuovo provvedimento, ma sostanzialmente riproduce l’esito già censurato senza conformarsi ai criteri decisori stabiliti dal giudice.
- Quando una decisione giudiziale impone di rivalutare una misura scolastica riguardante una studentessa con grave disabilità, l’amministrazione deve instaurare un effettivo contraddittorio con la famiglia e accertare concretamente i bisogni assistenziali, educativi e relazionali dell’alunna, non potendo limitarsi a una valutazione astratta della documentazione disponibile.
- La verifica della possibilità di frequenza quotidiana di una sede scolastica distante deve essere concreta e globale: pareri specialistici formulati in termini meramente possibilistici non sono sufficienti se non viene valutata la loro effettiva compatibilità con la complessiva condizione psico-fisica della studentessa.
- Nella riedizione del potere in materia di inclusione scolastica, il principio dell’accomodamento ragionevole impone di individuare misure pertinenti, appropriate e necessarie, comprese eventuali soluzioni intermedie, per evitare l’interruzione del percorso di inclusione quando la soluzione ordinaria risulti concretamente incompatibile con le condizioni dell’alunno.
- La mancata frequenza scolastica in condizioni compatibili con i bisogni di inclusione può integrare, in sede cautelare, un pregiudizio grave e non altrimenti riparabile quando il ritardo del riesame amministrativo rischi di compromettere l’intero anno scolastico e la prosecuzione del percorso educativo e relazionale.
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