Cassazione Penale, Ordinanza n. 20916/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
Nel procedimento definito in camera di consiglio con trattazione scritta, il dispositivo letto all audienza del 19 marzo 2026 riportava il rigetto dei ricorsi degli imputati e la loro condanna alle spese processuali, ma ometteva per errore materiale la liquidazione delle spese in favore della parte civile. La Corte rileva che il difensore della parte civile aveva tempestivamente depositato conclusioni scritte e nota spese, svolgendo un contributo effettivo alla dialettica del contraddittorio, prendendo posizione su tutti i motivi di ricorso relativi al giudizio di responsabilit e0. I ricorrenti non risultano avere proposto un autonomo motivo sulla correzione, ma la decisione riguarda la rettifica del dispositivo per inserire la condanna alla rifusione delle spese di parte civile, dovuta ex art. 541 c.p.p., in assenza di ragioni di compensazione.
La decisione
La Corte dispone la correzione dell errore materiale contenuto nel dispositivo riportato sul ruolo dell udienza camerale del 19 marzo 2026, aggiungendo alla formula originaria la condanna degli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, liquidate in euro 6.332 oltre accessori. Resta fermo il rigetto dei ricorsi e la condanna alle spese processuali; la sentenza-documento non viene corretta perch e9 non ancora depositata. La cancelleria e8 incaricata delle annotazioni di competenza.
Norme richiamate
art. 541 c.p.p.
La condanna dell'imputato alla rifusione delle spese in favore della parte civile presuppone una valutazione della qualit e0 della partecipazione della parte civile al processo; ove il difensore abbia svolto un fattivo contributo al contraddittorio, le spese sono dovute in mancanza di ragioni per compensarle.
procedura di correzione dell'errore materiale
La correzione dell'errore materiale pu f2 essere utilizzata per rettificare il dispositivo riportato nel ruolo d'udienza.
Massime di principio
- Nel processo penale, la mancata liquidazione delle spese in favore della parte civile nel dispositivo, a fronte di una sua effettiva partecipazione con conclusioni scritte e presa di posizione sui motivi di ricorso, integra un errore materiale correggibile.
- La condanna alla rifusione delle spese di parte civile non richiede una mera presenza formale del difensore, ma un contributo effettivo alla dialettica processuale; se tale contributo sussiste e non vi sono ragioni per la compensazione, le spese devono essere liquidate.
- La procedura di correzione dell'errore materiale pu f2 essere impiegata per emendare il dispositivo riportato a verbale o nel ruolo d'udienza, quando la sentenza-documento non sia ancora stata depositata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20701/2026 del 05/06/2026
- ordinanza_penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20702/2026 del 05/06/2026
- ordinanza_penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20703/2026 del 05/06/2026
- ordinanza_penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20709/2026 del 05/06/2026
- ordinanza_penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20744/2026 del 05/06/2026
- ordinanza_penale · 5 giu 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 20748/2026 del 05/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →