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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00122/2025 del 04/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente impositore)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI/IMU per l’anno 2010, pari a euro 297.584, relativo a fabbricati situati all’interno della base della Marina Militare di Taranto e destinati ad alloggi per il personale in servizio. Il giudice di merito aveva ritenuto spettante l’esenzione, reputando gli immobili utilizzati per compiti istituzionali della Marina Militare. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione dell’art. 7, comma 1, lett. a, d.lgs. 504/1992, sostenendo che gli alloggi di servizio non sono destinati direttamente ai compiti istituzionali, ma sono concessi al personale e alle famiglie per esigenze abitative private, dietro pagamento di un canone; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse fondato la decisione su una dichiarazione del Comandante della Stazione Navale e su norme dell’ordinamento militare inconferenti rispetto al regime dell’esenzione tributaria.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente e confermando l’atto impositivo. Ha compensato le spese dei giudizi di merito e ha condannato il controricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario del Comune.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, lett. a, d.lgs. 30 novembre 1992, n. 504

    destinati esclusivamente ai compiti istituzionali

    L’esenzione ICI/IMU per gli immobili posseduti dallo Stato opera solo se il bene è utilizzato in modo diretto e immediato per il compimento della finalità istituzionale; non basta un impiego solo indiretto o mediato, come la concessione di alloggi al personale a fronte di un canone.

  • art. 9, comma 8, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23

    Le esenzioni previste per l’ICI dall’art. 7 del d.lgs. 504/1992 sono richiamate e confermate ai fini IMU.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per veicolare il motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la censura di violazione di legge e di vizi processuali nella valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare l’uso della prova documentale e della dichiarazione del Comandante da parte del giudice di appello.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere un errato riparto o assolvimento dell’onere della prova in tema di destinazione degli immobili.

  • art. 384, primo comma, ultima parte, c.p.c.

    Consente alla Corte di cassare la sentenza e decidere nel merito quando non occorrano ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 5, comma 1, legge 18 agosto 1978, n. 497

    La classificazione degli immobili come infrastrutture militari è ritenuta irrilevante ai fini della specifica esenzione tributaria invocata.

  • art. 279, lett. d, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    alloggi di servizio per esigenze logistiche del personale militare in transito (APP) o imbarcato (SLI) e relativi familiari di passaggio

    La definizione ordinamentale degli alloggi di servizio è considerata inconferente rispetto alla disciplina delle esenzioni ICI/IMU.

Massime di principio

  • Le norme che prevedono esenzioni tributarie sono di stretta interpretazione e non possono essere estese oltre i casi espressamente previsti.
  • Ai fini dell’esenzione ICI/IMU per gli immobili posseduti dallo Stato, il requisito della destinazione esclusiva ai compiti istituzionali richiede un utilizzo diretto e immediato del bene per la funzione pubblica, non un impiego solo mediato o strumentale.
  • La concessione di alloggi al personale e ai relativi familiari, dietro pagamento di un canone, integra un uso prevalentemente privato del bene e non consente di qualificare l’immobile come destinato esclusivamente ai compiti istituzionali.
  • Per decidere sull’esenzione tributaria rileva la disciplina fiscale speciale, non la classificazione amministrativo-militare del bene né la natura non lucrativa del canone percepito.
  • Se dalla corretta applicazione della norma tributaria discende l’esclusione dell’esenzione, ulteriori censure sulla valutazione delle prove possono restare assorbite.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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