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Sentenza

Sentenza n. 610/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'ottemperanza della Sentenza del Tribunale Ordinario di Benevento, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 964/2023 (R.G. Lav. n. 2111/2023), emessa in data 17.10.2023, depositata in pari data, non impugnata e passata in giudicato, come da certificazione della Cancelleria del Tribunale di Benevento del 1° aprile 2025.

Giustizia amministrativa202506124

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per cinque annualità, per complessivi euro 2.500,00, oltre alle spese processuali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza del Tribunale ordinario di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, passata in giudicato e avente ad oggetto il riconoscimento del beneficio economico annuale di euro 500,00 previsto per l'aggiornamento e la formazione del personale docente mediante la carta elettronica del docente, relativamente a cinque annualità. La sentenza aveva inoltre condannato il Ministero all'erogazione del beneficio e al pagamento delle spese processuali. Il titolo era stato notificato all'amministrazione il 19 febbraio 2025 e, al momento della proposizione del ricorso, risultava decorso senza esito il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Il ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penale per l'ulteriore ritardo, rinunciando successivamente alla domanda di penale. Il Ministero si è costituito con atto di stile e non ha documentato l'adempimento del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo ammissibile e tempestiva l'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha rilevato che erano rispettati i termini processuali e che era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Poiché il Ministero non aveva fornito prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo dell'amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia, imponendo il deposito telematico della documentazione comprovante l'adempimento. Ha nominato sin da subito quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli ulteriori 60 giorni dalla comunicazione della scadenza del termine assegnato all'amministrazione per adottare tutti gli atti necessari, compresi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa. Ha precisato che l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittimo impedimento all'esecuzione del giudicato. Non ha provveduto sulla domanda di penale, essendo stata oggetto di rinuncia. Ha condannato il Ministero al pagamento di euro 1.500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    La disposizione consente di chiedere al giudice amministrativo l'attuazione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario quando l'obbligata è una pubblica amministrazione.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Il giudice ha ritenuto rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    L'esecuzione forzata nei confronti di una pubblica amministrazione può essere intrapresa dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; nel caso concreto il termine era inutilmente decorso.

  • art. 115 c.p.a.

    La notificazione del titolo all'amministrazione è stata considerata ai fini dell'esecuzione della sentenza nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    La sentenza ottemperanda aveva riconosciuto, in relazione ai contratti a tempo determinato, il diritto al beneficio economico della carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione.

  • art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6

    La disposizione individua la struttura dirigenziale del Ministero presso la quale opera il commissario ad acta nominato dal TAR.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere dall'amministrazione l'attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando la decisione impone alla pubblica amministrazione un obbligo di conformarsi al giudicato.
  • Quando l'amministrazione non dimostra di avere adempiuto a un giudicato che le impone una prestazione determinata, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'obbligo di esecuzione integrale entro un termine assegnato e può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Nell'esecuzione del giudicato nei confronti della pubblica amministrazione, l'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimo impedimento all'adempimento; il commissario ad acta deve adottare le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
  • La nomina preventiva del commissario ad acta è compatibile con l'assegnazione all'amministrazione di un termine per adempiere e consente l'attivazione dell'organo sostitutivo dopo la scadenza infruttuosa di tale termine, senza necessità di una nuova pronuncia giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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