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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37/2024 del 02/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da Mallia contro la sentenza del Tribunale di Roma del 30/03/2023. Il primo motivo censurava la declaratoria di inammissibilità per omesso deposito, insieme all'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio: l'appellante sosteneva di aver già effettuato l'elezione di domicilio in sede di identificazione e richiamava la norma transitoria (art. 89 d.lgs. n.150/2022) che, a suo avviso, consentirebbe l'applicazione delle disposizioni previgenti. Il secondo motivo deduceva l'incostituzionalità degli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater, c.p.p., per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., sostenendo che l'obbligo di depositare la dichiarazione/elezione di domicilio con l'appello comprimerebbe il diritto di difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., perché la sentenza di primo grado è stata pronunciata dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022 e, dunque, opera la disposizione transitoria (art. 89, comma 3) che impone il deposito, a pena di inammissibilità, della dichiarazione o elezione di domicilio con l'atto d'impugnazione. La circostanza che vi fosse una precedente elezione di domicilio nel processo non esime dall'obbligo di depositarla insieme all'appello. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la questione infondata, richiamando un precedente della stessa Corte (Sez.4, n.43718/11/10/2023) che ha giudicato non manifestamente irragionevole la scelta legislativa e, pertanto, non in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a versare alla Cassa delle ammende la somma equitativamente determinata di euro 3.000, e non è stata accordata la rifusione delle spese alla parte civile costituita.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen., commi 1-ter e 1-quater

    Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio

    La Corte interpreta la norma come imponendo l'obbligo, a pena di inammissibilità dell'appello, di depositare la dichiarazione o l'elezione di domicilio contestualmente all'atto di impugnazione; una precedente elezione di domicilio nel processo non sostituisce il deposito "in limine impugnationis"

  • art. 89 d.lgs. n.150/2022, comma 3

    "Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto."

    La norma transitoria limita l'applicazione delle nuove disposizioni alle impugnazioni contro sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del d.lgs.; per sentenze successive l'obbligo di deposito all'atto di appello è dunque operante

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dal ricorrente nella questione di legittimità costituzionale; la Corte ha ritenuto che l'obbligo processuale non configuri una discriminazione ingiustificata rispetto all'art. 3

  • art. 24 Cost.

    Invocato come tutela del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che la previsione di deposito della dichiarazione/elezione di domicilio non costituisca una compressione illegittima del diritto di difesa, anche avendo riguardo ai correttivi legislativi (es. ampliamento del termine e possibilità di restituzione nel termine)

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per l'addebito delle spese processuali al ricorrente il cui ricorso è stato dichiarato inammissibile

  • Giurisprudenza richiamata: Sez. 4, n. 43718 dell'11/10/2023 (Ben Khalifa)

    Precedente della Corte che ha già respinto questione analoga di legittimità costituzionale degli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater, e dell'art. 89, ritenendo la scelta legislativa non manifestamente irragionevole e quindi compatibile con Costituzione e CEDU

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata ai fini della determinazione della misura equitativa della sanzione verso la Cassa delle ammende; la Corte ha valutato che il ricorso non sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Se la sentenza di primo grado è stata pronunciata dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022, l'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, c.p.p. si applica e impone il deposito, a pena di inammissibilità, della dichiarazione o elezione di domicilio contestualmente all'atto di impugnazione
  • Una precedente dichiarazione o elezione di domicilio resa nel corso del processo non sostituisce l'obbligo di depositare tale dichiarazione/elezione "in limine impugnationis" insieme all'appello
  • Le questioni di incostituzionalità contro l'obbligo formale di deposito della dichiarazione/elezione di domicilio sono, alla luce della giurisprudenza della Corte di cassazione, difficilmente fondate: la norma è stata ritenuta non manifestamente irragionevole e compatibile con gli artt. 3 e 24 Cost.
  • In caso di omissione formale (es. mancato deposito della dichiarazione/elezione di domicilio) l'impugnazione può essere dichiarata inammissibile con conseguente condanna alle spese e possibili sanzioni pecuniarie; è pertanto essenziale verificare e rispettare gli adempimenti formali al momento del deposito dell'atto
  • Possibili rimedi pratici in situazioni analoghe: provvedere immediatamente al deposito richiesto insieme all'impugnazione; se l'omissione è dovuta a causa non imputabile, valutare la restitutio in integrum o l'istanza di riesame (ove previsto) e allegare motivazioni e documentazione sul perché l'omissione non è dolosa o colposa
  • Controllare sempre la data della sentenza impugnata rispetto all'entrata in vigore delle nuove norme processuali per determinare quale disciplina sia applicabile (norma transitoria art. 89 d.lgs. n.150/2022)

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