Sentenza del 12/06/2019 n. 779 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Prospettazione di attività futura - Trasferimento di azienda (o di ramo)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDal testo non emerge il dispositivo concreto della sentenza né sono indicati il ricorrente e il resistente. È però enunciato il principio secondo cui un trasferimento non può essere riconosciuto come cessione di azienda o di ramo quando si fonda soltanto su un'attività futura ipotetica e non trasferisce un complesso organizzato, autonomamente idoneo all'esercizio dell'impresa.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la qualificazione di un'operazione come trasferimento di azienda o di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2555 c.c. La sola previsione o prospettazione di un'attività futura non è sufficiente: devono essere trasferiti un complesso organizzato di beni e risorse, materiali e immateriali, idoneo all'esercizio dell'impresa. Non possono qualificarsi come azienda o ramo beni strumentali al core business se il cedente non li possiede e manca una struttura organizzativa autonoma capace di produrre reddito. Deve inoltre esistere un legame funzionale e una complementarietà strumentale tra i beni trasferiti, derivanti dall'opera unificatrice dell'impresa cedente.
Norme richiamate
Art. 2555 del codice civile
il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa
L'azienda richiede un complesso di beni organizzato e funzionalmente destinato all'esercizio dell'impresa; non è sufficiente una mera intenzione o prospettazione di attività futura.
Cassazione civile n. 1405/2013
il legame dovuto all'opera unificatrice dell'impresa cedente e funzionale alla realizzazione di un rapporto di complementarietà strumentale
Perché sussista un'azienda o un ramo trasferibile, deve esistere un collegamento funzionale tra i beni ceduti, derivante dall'organizzazione del cedente e idoneo a consentire lo svolgimento dell'attività economica.
Massime di principio
- La cessione di azienda o di ramo richiede il trasferimento di un complesso organizzato e non di singoli beni isolati o di mere potenzialità future.
- L'autonomia funzionale del ramo deve essere valutata concretamente al momento del trasferimento, verificando se il complesso sia idoneo a produrre beni o servizi e reddito senza dipendere esclusivamente da una futura organizzazione.
- La mancanza di beni essenziali, di personale, di strutture, di rapporti organizzati o di altri elementi indispensabili può escludere la qualificazione dell'operazione come trasferimento di azienda o ramo.
- La prospettiva di avviare in futuro un'attività non sostituisce l'organizzazione già esistente richiesta dall'art. 2555 c.c.
- Per valutare un'operazione analoga occorre verificare il legame funzionale tra gli elementi trasferiti, la loro complementarietà e la concreta capacità del complesso di operare autonomamente.
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