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Sentenza

Sentenza del 12/06/2019 n. 779 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Prospettazione di attività futura - Trasferimento di azienda (o di ramo)

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Dal testo non emerge il dispositivo concreto della sentenza né sono indicati il ricorrente e il resistente. È però enunciato il principio secondo cui un trasferimento non può essere riconosciuto come cessione di azienda o di ramo quando si fonda soltanto su un'attività futura ipotetica e non trasferisce un complesso organizzato, autonomamente idoneo all'esercizio dell'impresa.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la qualificazione di un'operazione come trasferimento di azienda o di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2555 c.c. La sola previsione o prospettazione di un'attività futura non è sufficiente: devono essere trasferiti un complesso organizzato di beni e risorse, materiali e immateriali, idoneo all'esercizio dell'impresa. Non possono qualificarsi come azienda o ramo beni strumentali al core business se il cedente non li possiede e manca una struttura organizzativa autonoma capace di produrre reddito. Deve inoltre esistere un legame funzionale e una complementarietà strumentale tra i beni trasferiti, derivanti dall'opera unificatrice dell'impresa cedente.

Norme richiamate

  • Art. 2555 del codice civile

    il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa

    L'azienda richiede un complesso di beni organizzato e funzionalmente destinato all'esercizio dell'impresa; non è sufficiente una mera intenzione o prospettazione di attività futura.

  • Cassazione civile n. 1405/2013

    il legame dovuto all'opera unificatrice dell'impresa cedente e funzionale alla realizzazione di un rapporto di complementarietà strumentale

    Perché sussista un'azienda o un ramo trasferibile, deve esistere un collegamento funzionale tra i beni ceduti, derivante dall'organizzazione del cedente e idoneo a consentire lo svolgimento dell'attività economica.

Massime di principio

  • La cessione di azienda o di ramo richiede il trasferimento di un complesso organizzato e non di singoli beni isolati o di mere potenzialità future.
  • L'autonomia funzionale del ramo deve essere valutata concretamente al momento del trasferimento, verificando se il complesso sia idoneo a produrre beni o servizi e reddito senza dipendere esclusivamente da una futura organizzazione.
  • La mancanza di beni essenziali, di personale, di strutture, di rapporti organizzati o di altri elementi indispensabili può escludere la qualificazione dell'operazione come trasferimento di azienda o ramo.
  • La prospettiva di avviare in futuro un'attività non sostituisce l'organizzazione già esistente richiesta dall'art. 2555 c.c.
  • Per valutare un'operazione analoga occorre verificare il legame funzionale tra gli elementi trasferiti, la loro complementarietà e la concreta capacità del complesso di operare autonomamente.

Testo integrale

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