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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35254/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione deduceva un unico motivo: la manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.) con la quale la Corte d'appello ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente sosteneva che elementi favorevoli (ammissione degli addebiti, comportamento collaborativo, risarcimento dei danni, difficoltà economiche, timore di ritorsioni che gli impediva indicare i complici) erano stati ingiustamente non valorizzati. Inoltre lamentava che il primo giudice avesse escluso le attenuanti perché già considerate nella determinazione della pena base e nell'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p.p., mentre secondo il ricorrente la giurisprudenza maggioritaria consente tale doppia valorizzazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse motivatamente escluso le attenuanti generiche non per un divieto di doppia valutazione, ma perché i fatti erano di estrema gravità, il soggetto mostrava elevata pericolosità e vi erano elementi (es. precedenti per reati con violenza, condotte volte a ostacolare le indagini come la distruzione del telefono e l'intervento del fratello per asportare un portafogli) che rendevano non credibile o strumentale la confessione e le ammissioni. La Suprema Corte ha inoltre censurato il ricorso per difetto di specificità e per aver tentato di ottenere da questa Corte una rivalutazione del fatto. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62 n. 6 cod. pen.

    Riferimento all'attenuante riconosciuta in primo grado e valutata dal giudice come parte del quadro complessivo; la Corte territoriale ha ritenuto che tale attenuante fosse stata correttamente considerata nella determinazione della pena

  • art. 62-bis cod. pen.

    La Corte osserva che il presunto mendacio dell'imputato non è di per sé ostativo al riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62-bis, poiché la menzogna può essere legittima manifestazione del diritto di difesa; tuttavia nel caso concreto sono emersi elementi che hanno indotto a ritenere strumentale la condotta dell'imputato

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    art. 606, co. 1, lett. e) c.p.p.

    Norma utilizzata come formula di inquadramento del motivo di ricorso (manifesto vizio logico della motivazione). La Corte ha ritenuto che il ricorso non abbia dimostrato la manifesta illogicità della motivazione della Corte territoriale

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173, co. 1 disp. att. c.p.p.

    Richiama il limite formale dell'enunciazione dei motivi nel ricorso per cassazione; il ricorrente ha articolato un unico motivo nei termini ammessi

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna alle spese e ad una somma a titolo di ammenda in caso di ricorso infondato o manifestamente inammissibile; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente a pagare le spese e 3.000 euro alla Cassa delle ammende

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)

    decreto-legge n. 137/2020, art. 23, co. 8, conv. con L. n. 176/2020

    Richiamato in relazione alla presentazione della requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale; non inciso sul merito della decisione di inammissibilità

Massime di principio

  • La semplice ammissione degli addebiti o la collaborazione non impongono automaticamente il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: il giudice può non riconoscerle se ritiene che la confessione sia strumentale o non abbia inciso sul compendio probatorio
  • Non esiste un divieto assoluto di valorizzare elementi favorevoli già considerati nella determinazione della pena base, ma il ricorso a una "doppia valutazione" deve essere esplicitamente e logicamente motivato dal giudice; la mancata valorizzazione è ammissibile se adeguatamente motivata sulla base della gravità del fatto e della personalità del reo
  • La Corte di cassazione è particolarmente rigorosa sulla specificità del motivo di impugnazione: la deduzione di "manifesto vizio logico" richiede il confronto puntuale con le argomentazioni del giudice di merito; la semplice richiesta di diversa valutazione dei fatti è inammissibile
  • L'esercizio dei diritti di difesa (es. rifiuto di indicare complici, smentite o menzogne) non può automaticamente escludere le attenuanti generiche, ma può essere valorizzato negativamente se sussistono elementi concreti che dimostrano condotte ostative alle indagini
  • La presenza di precedenti penali e di condotte violente può prevalere agli elementi attenuanti, giustificando il diniego delle circostanze generiche quando il complesso indiziario evidenzi pericolosità e gravità della condotta
  • Ricorsi per cassazione con motivi generici o che devolvono semplicemente a questa Corte un diverso apprezzamento dei fatti sono frequentemente dichiarati inammissibili e possono comportare condanne alle spese e ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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