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Sentenza

Sentenza n. 293/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l’ottemperanza alla sentenza n. 22 del 7 febbraio 2024 emessa dal Tribunale di Oristano, Sezione Lavoro, – Previdenza e Assistenza nella causa iscritta al n. R.G. 622/2023, notificata il 22 febbraio 2024 passata in giudicato il 26 marzo 2024 con la quale è stato riconosciuto il diritto del ricorrente a fruire del beneficio economico denominato “Carta docente” di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23,

Giustizia amministrativa202500664

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Oristano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della Carta docente per sei anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. deducendo la mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Oristano n. 22 del 7 febbraio 2024, passata in giudicato il 26 marzo 2024. La sentenza aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a riconoscere al docente il beneficio economico della Carta docente, pari a 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, per complessivi 3.000 euro, oltre agli interessi legali e alle spese di lite. Nel corso del giudizio di ottemperanza l'Amministrazione ha liquidato le spese legali, dando così esecuzione solo parziale al giudicato, ma non ha eseguito la parte relativa al pagamento del capitale riconosciuto. La difesa ministeriale ha dichiarato di avere sollecitato l'Amministrazione all'esecuzione integrale, senza fornire indicazioni idonee a una tempestiva definizione della controversia. Il ricorrente ha pertanto chiesto la declaratoria di mancata ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta per l'esecuzione sostitutiva.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che il giudicato del Tribunale di Oristano era irrevocabile e risultava solo parzialmente eseguito: le spese legali erano state liquidate, mentre restava ineseguito il pagamento del capitale di 3.000 euro, oltre agli interessi legali, dovuto per il beneficio della Carta docente. Ha quindi nominato quale commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente dell'ufficio. Al commissario è stato assegnato il termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza per provvedere all'esecuzione della parte non adempiuta del giudicato. Non è stato riconosciuto alcun compenso per l'attività commissariale, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 500 euro oltre accessori, rimborso del contributo unificato se versato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione è stata applicata quale base processuale del giudizio di ottemperanza e della nomina del commissario ad acta per l'esecuzione sostitutiva del giudicato amministrativo relativo a una sentenza del giudice ordinario.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    È la disposizione attributiva del beneficio economico denominato Carta docente, riconosciuto dal giudicato in favore del docente per gli anni scolastici indicati.

  • art. 1, comma 122, l. 107/2015

    La corresponsione del beneficio riconosciuto in sede giudiziale deve avvenire secondo le modalità previste dalla disposizione.

  • d.p.c.m. 28 novembre 2016

    Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo; la sentenza del giudice ordinario ha disposto che il pagamento avvenisse secondo tale disciplina.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'integrale esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando essa riconosca una posizione soggettiva nei confronti di una pubblica amministrazione e l'Amministrazione non vi abbia dato piena esecuzione.
  • L'adempimento solo parziale del giudicato, consistente nell'esecuzione di una parte delle statuizioni ma non del capitale riconosciuto, non esclude la permanenza dell'interesse all'ottemperanza per la parte ancora ineseguita.
  • In presenza di una persistente inesecuzione del giudicato e dell'assenza di indicazioni concrete per una tempestiva soluzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, assegnandogli un termine per provvedere in via sostitutiva.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non deve essere liquidato alcun compenso per l'attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolasticoTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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