Sentenza del 24/04/2018 n. 2642 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Mancato pagamento di imposte IRAP ed IVA - Decorso termine prescrizionale - Decadenza dell'Ufficio dal richiedere le somme indicate nel provvedimento impugnato - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato accolto perché il termine prescrizionale applicabile al pagamento di IRAP e IVA era decorso prima della notifica della cartella. Non ricorrendo l'eccezione dell'art. 2953 c.c., l'Amministrazione è stata dichiarata decaduta dal potere di richiedere le somme indicate nel provvedimento impugnato. È stata quindi riconosciuta anche la prescrizione dei crediti tributari pretesi.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la possibilità di riscuotere le somme richieste, sostenendo che il credito tributario fosse ormai prescritto e che l'Ufficio fosse decaduto dal potere di richiederlo. La cartella di pagamento relativa a IRAP e IVA era stata notificata oltre il termine applicabile. Secondo il principio affermato dalla Corte di Cassazione, le pretese della Pubblica Amministrazione sono normalmente soggette al termine prescrizionale breve di cinque anni, salvo che il credito sia stato accertato con sentenza passata in giudicato o con decreto ingiuntivo, ipotesi nelle quali può operare il termine ordinario decennale previsto dall'art. 2953 c.c.
Norme richiamate
Art. 25, d.P.R. n. 602/1973
Disciplina i termini e le modalità di notifica della cartella di pagamento. Nel caso esaminato, la notifica è avvenuta oltre il termine applicabile, con conseguente decadenza dell'Ufficio dalla riscossione delle somme.
Art. 2953 c.c.
Prevede la conversione della prescrizione breve in quella ordinaria decennale quando il credito sia stato accertato con sentenza passata in giudicato o con decreto ingiuntivo. Tale eccezione non è stata ritenuta applicabile ai crediti IRAP e IVA oggetto della controversia.
Massime di principio
- I crediti tributari, in assenza di un titolo giudiziale definitivo o di un decreto ingiuntivo, sono generalmente soggetti al termine prescrizionale breve di cinque anni, salvo specifiche disposizioni normative.
- La semplice esistenza di un avviso o di una cartella di pagamento non trasforma automaticamente il termine di prescrizione in quello ordinario decennale.
- È essenziale verificare la data di notifica degli atti di riscossione e l'eventuale presenza di atti interruttivi validamente notificati: in mancanza, il decorso del termine può impedire all'Amministrazione di riscuotere il credito.
- Prescrizione e decadenza sono istituti distinti: la prescrizione riguarda l'estinzione del diritto per mancato esercizio nel tempo, mentre la decadenza riguarda la perdita del potere dell'Ufficio di compiere tempestivamente l'atto di riscossione.
- L'eccezione del termine decennale ex art. 2953 c.c. richiede un accertamento definitivo del credito mediante sentenza passata in giudicato o decreto ingiuntivo; non è sufficiente un atto amministrativo non definitivo.
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