Sentenza n. 5970/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento previa adozione delle misure cautelari ritenute idonee, - del provvedimento di aggiudicazione definitiva efficace prot. n. 48644 del 23 ottobre 2025 della “Gara a procedura aperta per l’affidamento di un accordo quadro avente ad oggetto la fornitura di servizi IaaS e PaaS, suddivisa in sei lotti, edizione n. 2 - ID 2746 - Lotto 4”, CIG B6A19F74D7, comunicato – con comunicazione digitale dell’aggiudicazione – in pari data (doc. 1); - degli atti e dei verbali riferiti al sub-procedimento di verifica di anomalia dell’offerta attivato nei confronti del concorrente R1 S.p.A. e conclusosi con esito positivo in data 17 settembre 2025, allorquando il Responsabile del procedimento e il Seggio di gara hanno ritenuto le giustificazioni e le precisazioni fornite dall’operatore economico R1 S.p.A. “esaustive e idonee a escludere l’incongruità e l’anomalia dell’offerta presentata e a dimostrare, pertanto, la serietà, l’affidabilità e l’attendibilità dell’offerta valutata nella sua globalità, per i motivi e le circostanze evidenziate nelle medesime giustificazioni e relative precisazioni nonché alla luce della sentenza del C.d.S. N. 02170/202 del 01/03/2023”, e segnatamente: • il verbale n. 2 del 17 giugno 2025 (doc. 2); • il verbale n. 8 del 15 luglio 2025 (doc. 3); • il verbale n. 9 del 4 agosto 2025 (doc. 4); • il verbale n. 10 del 7 agosto 2025 (doc. 5); • il verbale n. 14 del 10 settembre 2025 (doc. 6); • il verbale n. 15 del 16 settembre 2025 (doc. 7); • il verbale n. 16 del 17 settembre 2025 (doc. 8); • il verbale n. 17 del 26 settembre 2025 (doc. 9); - ove, occorrer possa, del Capitolato d’Oneri (doc. 10) - in particolare l’art. 20 ed ogni altra disposizione applicabile al sub-procedimento di anomalia - nella (non creduta ipotesi) in cui consentirebbe la presentazione di offerte sottocosto e/o in perdita e/o la cui remuneratività risulta garantita solo tramite “altre e diverse utilità” (c.d. rebates); - di ogni altro atto presupposto, preordinato, conseguente e/o comunque connesso, ancorché allo stato non conosciuto; nonché per l’accertamento del diritto di Converge S.r.l. di conseguire l’aggiudicazione del Lotto 4 CIG B6A19F74D7; e per la declaratoria di inefficacia ai sensi e per gli effetti degli artt. 121 e 122 c.p.a., del contratto d’appalto medio tempore eventualmente stipulato, con subentro della ricorrente nel medesimo; e per la condanna di Consip S.p.A. al risarcimento del danno in forma specifica mediante aggiudicazione a Converge S.r.l. del Lotto 4 e subentro della stessa nel contratto d’appalto nelle more eventualmente stipulato ovvero, in subordine, al risarcimento per equivalente del danno subito da Converge S.r.l. nella misura che ci si riserva di determinare in corso di causa, con salvezza della rivalutazione monetaria e degli interessi legali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione definitiva del Lotto 4 di una gara Consip per l'affidamento di servizi IaaS e PaaS, nonché gli atti della verifica di anomalia dell'offerta dell'aggiudicataria
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato l'aggiudicazione del Lotto 4, sostenendo che l'offerta dell'aggiudicataria fosse in perdita, non autoconsistente e remunerabile soltanto mediante rebates, ossia ulteriori sconti o premialità riconosciuti dai produttori o distributori. Ha dedotto la violazione degli artt. 70, comma 4, lett. d), e 110 del d.lgs. n. 36/2023, dell'art. 20 del capitolato d'oneri, dell'art. 3 l. n. 241/1990, dei principi di trasparenza, concorrenza, non discriminazione e par condicio, nonché dell'art. 3 del patto di integrità. Ha inoltre denunciato travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, illogicità manifesta, irragionevolezza, arbitrarietà, sviamento e violazione degli autolimiti. In particolare, ha sostenuto che lo sconto offerto dall'aggiudicataria per i servizi cloud a consumo fosse superiore a quello riconosciuto dal produttore e che l'utilizzo dei rebates indiretti non potesse concorrere alla dimostrazione della remuneratività dell'offerta. Sono stati altresì prospettati una lesione della concorrenza e un grave illecito professionale per avere l'aggiudicataria fornito informazioni fuorvianti.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo assorbite le eccezioni di inammissibilità per difetto di legittimazione e interesse. Ha ribadito che la verifica di anomalia costituisce espressione di discrezionalità tecnica dell'amministrazione e può essere sindacata solo in presenza di manifesta irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà, irrazionalità o travisamento dei fatti; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella della stazione appaltante. Nel caso concreto, Consip aveva svolto un'istruttoria documentata, formulando due richieste di giustificativi e acquisendo fatture e note di credito relative agli ulteriori sconti ottenuti dall'operatore negli anni precedenti. È stata quindi ritenuta legittima la considerazione dei rebates indiretti quali voce di ricavo, poiché riconducibili a una prassi commerciale documentata e a una libera scelta aziendale, nonché già esaminata e ritenuta ammissibile dalla giurisprudenza precedente della Sezione e dal Consiglio di Stato. Il giudice ha escluso che la congruità dovesse essere valutata mediante comparazione con le offerte degli altri concorrenti, dovendo essere esaminata in relazione agli elementi propri dell'offerta e alla specifica organizzazione e situazione commerciale dell'impresa. Sono state respinte anche le censure relative alla concorrenza e al grave illecito professionale, poiché la sostenibilità di un ribasso può variare tra concorrenti e l'aggiudicataria aveva fornito le informazioni necessarie alla verifica. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 3.000 euro, oltre accessori di legge, in favore della parte resistente e della controinteressata.
Norme richiamate
art. 70, comma 4, lett. d), d.lgs. 36/2023
La norma è richiamata dalla ricorrente in relazione alla contestata ammissibilità dell'offerta e alla verifica della sua sostenibilità economica.
art. 110 d.lgs. 36/2023
La verifica dell'anomalia dell'offerta deve accertare la serietà, l'affidabilità e l'attendibilità dell'offerta; la relativa valutazione rientra nella discrezionalità tecnica della stazione appaltante.
art. 20 del capitolato d'oneri
La disposizione della lex specialis è stata invocata per contestare la possibilità di formulare offerte sottocosto o remunerate mediante rebates; il TAR non ne ha ravvisato la violazione.
art. 3 l. 241/1990
È stato richiamato con riguardo all'obbligo di motivazione; il TAR ha ritenuto adeguatamente istruito e motivato il giudizio di congruità dell'offerta.
art. 1, commi 1 e 2, d.lgs. 36/2023
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi generali applicabili alla gara, senza che il TAR abbia ravvisato una loro violazione.
art. 3 d.lgs. 36/2023
Richiamato dalla ricorrente insieme ai principi di trasparenza, concorrenza, non discriminazione e par condicio; la censura è stata respinta.
art. 74 c.p.a.
Richiamato quale disciplina processuale applicabile alla pronuncia.
art. 120 c.p.a.
Richiamato quale disciplina del rito speciale in materia di procedure di affidamento.
Massime di principio
- La verifica di anomalia dell'offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica della stazione appaltante ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto quando risulti manifestamente irragionevole, illogica, arbitraria, irrazionale o fondata sul travisamento dei fatti; non è consentita una sostituzione della valutazione giudiziale a quella amministrativa.
- La congruità di un'offerta deve essere valutata con riferimento ai suoi elementi costitutivi, alla specifica organizzazione dell'operatore economico e alle condizioni commerciali di cui esso dispone, senza ricorrere a un giudizio comparativo fondato sulle offerte degli altri concorrenti.
- Nella verifica di anomalia possono essere considerate, ai fini della remuneratività dell'offerta, ulteriori premialità o rebates riconosciuti da produttori o distributori quando la loro esistenza sia documentata e costituisca una prassi commerciale effettiva e riferibile alla concreta situazione dell'operatore economico.
- La destinazione dei rebates alla copertura dei costi della commessa costituisce una scelta imprenditoriale non sindacabile, salvo che emergano elementi concreti e seri tali da porre in dubbio l'esistenza degli accordi commerciali o la loro effettiva utilizzabilità.
- Il fatto che un ribasso sia sostenibile per un concorrente e non per un altro non dimostra, di per sé, una violazione della concorrenza né l'incongruità dell'offerta, poiché la sostenibilità economica dipende dalle condizioni organizzative e commerciali proprie di ciascun operatore.
- Non sussiste grave illecito professionale quando l'operatore economico abbia fornito alla stazione appaltante le informazioni necessarie per comprendere e verificare le componenti economiche dell'offerta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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