Corte di giustizia, Sentenza C-615/24
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 15 gennaio 2026. — Ambito territoriale di caccia Ancona 2 contro Azienda Agricola Camarzano di RK. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione. — Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Settore agricolo – Regolamento (UE) n. 1408/2013 – Aiuto de minimis – Controllo – Stato membro che prevede la concessione e il versamento di aiuti de minimis senza esigere una dichiarazione specifica dall’impresa richiedente relativa all’importo e alla natura degli aiuti di Stato eventualmente percepiti nel corso di un periodo di tre esercizi fiscali – Produzione di un’autocertificazione relativa a tali aiuti. — Causa C-615/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta il regime degli aiuti de minimis agricoli in modo rigoroso: prima che il registro centrale nazionale sia pienamente operativo per tre esercizi fiscali, la dichiarazione dell’impresa sugli altri aiuti ricevuti è necessaria per poter concedere l’aiuto. La sua mancanza non può essere superata dal solo controllo successivo, anche se poi risulti che la soglia de minimis non è stata superata. La domanda di aiuto può essere presentata anche senza tale autocertificazione, ma l’aiuto non può essere concesso prima della sua acquisizione.
Aiuti de minimis nel settore agricolo: obbligo di dichiarazione preventiva dell’impresa e impossibilità di concedere l’aiuto senza verifica ex ante, prima che il registro centrale nazionale sia pienamente operativo.
La questione giuridica
Se gli articoli 3 e 6, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1408/2013 ostino a una disciplina nazionale che consenta la concessione e il pagamento di aiuti de minimis in agricoltura, nel periodo iniziale prima della piena operatività del registro centrale nazionale, senza richiedere all’impresa una dichiarazione specifica sugli altri aiuti di Stato ricevuti nel triennio rilevante; e se tale dichiarazione sia una condizione di ammissibilità della domanda oppure solo una condizione per la concessione dell’aiuto.
Principio di diritto
Gli articoli 3 e 6 del regolamento (UE) n. 1408/2013 devono essere interpretati nel senso che, finché il registro centrale nazionale degli aiuti de minimis non copre un periodo completo di tre esercizi finanziari, lo Stato membro non può concedere né versare l’aiuto senza aver previamente acquisito dall’impresa una dichiarazione sugli altri aiuti de minimis ricevuti nel triennio di riferimento. Tale dichiarazione non è una condizione di ammissibilità della domanda, ma è una condizione sostanziale e procedurale per la concessione dell’aiuto, che deve essere ottenuta prima del pagamento e non successivamente.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 107 TFUE
- Articolo 108 TFUE
- Articolo 109 TFUE
- Regolamento (UE) n. 1408/2013
- Regolamento (CE) n. 994/98
Aiuti de minimis agricoli e dichiarazione preventiva dell’impresa
La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dalla Corte suprema di cassazione italiana, riguarda l’interpretazione del regolamento (UE) n. 1408/2013 sugli aiuti de minimis nel settore agricolo. La controversia principale oppone l’Ambito territoriale di caccia Ancona 2 all’Azienda Agricola Camarzano di RK in relazione al risarcimento per danni causati dalla fauna selvatica alle colture.
Fatti e procedimento principale
Nel 2014 l’impresa agricola aveva richiesto all’ATC il risarcimento dei danni subiti. Un perito incaricato dall’ATC aveva accertato il danno, ma il pagamento non era avvenuto. Nei giudizi interni, l’ATC aveva sostenuto che l’impresa non avesse diritto al ristoro per non aver presentato una dichiarazione relativa ad altri aiuti de minimis percepiti nei tre esercizi fiscali rilevanti. I giudici di merito avevano invece ritenuto che tale adempimento non fosse condizione necessaria, anche perché il controllo del rispetto della soglia poteva essere effettuato in altro modo.
Normativa rilevante
La Corte richiama il regolamento (UE) n. 1408/2013, in particolare:
- l’articolo 3, che definisce il regime degli aiuti de minimis e fissa il massimale di EUR 15 000 nell’arco di tre esercizi finanziari;
- l’articolo 6, paragrafo 1, che impone allo Stato membro di informare per iscritto l’impresa e di richiedere una dichiarazione sugli altri aiuti de minimis ricevuti nei due esercizi precedenti e nell’esercizio in corso;
- l’articolo 6, paragrafo 2, relativo al registro centrale degli aiuti de minimis;
- l’articolo 6, paragrafo 3, che consente la concessione del nuovo aiuto solo dopo aver verificato il rispetto dei massimali e delle condizioni del regolamento. Sono richiamati anche gli articoli 107, 108 e 109 TFUE e il regolamento (CE) n. 994/98 come base del sistema degli aiuti de minimis.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva innanzitutto che, nel caso concreto, l’articolo 6, paragrafo 2, non era ancora applicabile, poiché il registro centrale italiano è stato istituito solo nel 2017, quindi dopo la domanda del 2014. Per fornire una risposta utile, interpreta quindi l’articolo 6, paragrafo 3.
Richiamando la natura derogatoria del regime de minimis, la Corte afferma che gli articoli 3 e 6 devono essere interpretati restrittivamente. Ne deriva che, fino a quando il registro centrale non sia operativo per tre esercizi fiscali, la dichiarazione dell’impresa prevista dall’articolo 6, paragrafo 1, è una condizione necessaria per la concessione del nuovo aiuto. Tale dichiarazione è essenziale perché consente allo Stato membro di verificare ex ante se l’aiuto rientri davvero nel regime de minimis e se la soglia non sia superata.
La Corte precisa inoltre che il regolamento mira a semplificare gli adempimenti amministrativi, ma senza eliminare il controllo preventivo: l’esenzione dalla notifica presuppone che sia verificato prima della concessione che il massimale non sia oltrepassato.
Domanda di aiuto e momento dell’autocertificazione
Sulla seconda questione, la Corte distingue tra presentazione della domanda e concessione dell’aiuto. Il regolamento non impone una specifica forma o un termine per la presentazione della dichiarazione, ma richiede che essa sia acquisita prima della concessione dell’aiuto. Di conseguenza:
- la dichiarazione non è una condizione di ammissibilità della domanda;
- può essere prodotta in una fase successiva del procedimento amministrativo;
- tuttavia deve essere ottenuta prima del pagamento/concessione dell’aiuto.
La Corte aggiunge che, se l’aiuto non è ancora stato concesso, l’autorità può chiedere anche retroattivamente la dichiarazione per valutare se l’aiuto sia ancora concedibile.
Dispositivo
La Corte dichiara che gli articoli 3 e 6, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1408/2013 ostano a una normativa nazionale che consenta la concessione e il versamento di aiuti de minimis agricoli prima della piena operatività del registro centrale, senza richiedere la dichiarazione specifica dell’impresa sugli altri aiuti ricevuti nel triennio di riferimento. Inoltre, stabilisce che tale dichiarazione non è una condizione di ammissibilità della domanda, ma è una condizione per la concessione dell’aiuto, da acquisire prima dell’erogazione.
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