Cassazione Penale, Sentenza n. 8050/2025 del 27/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha contestato la decisione della Corte di appello di Roma (decreto 25/06/2024) che, in sede di rinvio dalla Cassazione, ha escluso dalla confisca gli immobili acquistati nel 2010 da Del Vecchio e Cammisa. Il motivo unico del ricorso era la carenza o mera apparenza della motivazione: la Corte territoriale si sarebbe limitata a ripetere affermazioni apodittiche (anche richiamando la decisione della Cassazione) senza confrontarsi con le argomentazioni del Tribunale di primo grado che avevano giustificato la confisca (in particolare sull'incapacità reddituale degli acquirenti di sostenere le rate del mutuo, l'uso di documentazione falsa per l'erogazione del credito e la presunzione relativa di provenienza illecita delle somme). La questione centrale era se la pericolosità sociale, perimetrazione temporale e nesso di strumentalità tra mutuo e attività illecita fossero adeguatamente motivate.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato il decreto impugnato per totale carenza di motivazione, rinviando nuovamente alla Corte di appello di Roma. La Suprema Corte ha rilevato che la Corte di appello, dopo l'annullamento parziale operato dalla Cassazione, non ha svolto un autonomo e motivato esame delle censure mosse in appello né si è confrontata con le specifiche ragioni addotte dal Tribunale (soprattutto quelle relative alla sproporzione tra redditi leciti e prezzo di acquisto e alla valutazione del rimborso del mutuo come momento rilevante ai fini della confisca). Per tali ragioni la decisione è stata cassata e il processo rinviato per nuovo giudizio.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)
art. 1, lett. b); artt. 20, 22, 24
La normativa disciplina la misura patrimoniale della confisca e la nozione di "pericolosità sociale" del proposto; la confisca può essere disposta se è dimostrata la strumentalità dei beni all'attività illecita o la sproporzione tra beni e redditi leciti nel periodo pertinente
Giurisprudenza della Corte di cassazione
Sez. 5, n. 33038 del 08/06/2017; Sez. 6, n. 21347 del 10/04/2018
Principio secondo cui la presunzione relativa di illecita accumulazione può operare anche quando l'acquisto è avvenuto mediante finanziamento bancario; il costo e l'onere del rimborso del credito rilevano nella valutazione della sproporzione tra risorse lecite e acquisti
Principio di motivazione della decisione giurisdizionale
La Corte di cassazione richiede motivazioni effettive e specifiche: un provvedimento che si limiti ad affermazioni apodittiche o a ripetizioni senza confrontarsi con le ragioni del giudice di primo grado è affetto da carenza motivazionale tale da giustificare l'annullamento
Massime di principio
- La perimetrazione temporale della "pericolosità sociale" deve essere chiara e motivata: il giudice deve spiegare con quali elementi probatori estende o limita il periodo rilevante rispetto a quello accertato in primo grado
- Quando l'acquisto di un bene avviene con mutuo, il giudice deve valutare non solo l'origine delle somme versate al momento dell'acquisto, ma anche la capacità di rimborsare il finanziamento (onere finanziario) nel periodo di restituzione: la sproporzione può emergere anche in questa prospettiva
- La confisca per sproporzione richiede un confronto motivato con le ragioni poste dal giudice di primo grado; il motivo di annullamento per carenza di motivazione comporta che il giudice di rinvio compia un esame pieno e non si limiti a ripetere le osservazioni della Cassazione
- L'inopponibilità del credito ipotecario (o la valutazione della buona fede della banca) non può essere dichiarata senza una specifica istruttoria e motivazione sul nesso di strumentalità tra il mutuo e l'attività illecita
- In situazioni analoghe, le parti devono produrre e il giudice deve valutare elementi sulla capacità reddituale effettiva degli acquirenti e sulla genuinità dei documenti forniti alla banca per l'erogazione del mutuo; l'assenza di tale valutazione espone la decisione al rischio di annullamento per carenza motivazionale
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